Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Finlandia, desiderosi di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il Protocollo, firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki (di seguito «la Convenzione» e «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. L'articolo 10 paragrafi 2, 3 e 4 della Convenzione è modificato come segue: «2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità della legislazione di detto Stato ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questi dividendi sono tuttavia esenti da imposta nel primo Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.» 2. I paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 10 della Convenzione diventano i paragrafi da 3 a 5.

1

Dal testo originale tedesco.

2006-0865

4369

Doppia imposizione con la Finlandia. Protocollo che modifica la Convenzione

Art. 2 1. L'articolo 23 paragrafo 1 lettera c della Convenzione è abrogato.

2. La lettera d dell'articolo 23 paragrafo 1 della Convenzione diventa la lettera c.

Art. 3 L'articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione è modificato come segue: «1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per a)

l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;

b)

l'amministrazione o l'osservanza del diritto interno in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione in caso di società holding, tuttavia solo su richiesta;

c)

l'applicazione del diritto interno in caso di frode fiscale in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione, tuttavia solo su richiesta.

Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e rivelate solo a persone o autorità (inclusi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano della tassazione, della riscossione o dell'amministrazione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici in relazione alle imposte oggetto della presente Convenzione. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria».

Art. 4 A. Il numero 2 del Protocollo è abrogato.

B. Il numero 3 del Protocollo diventa il numero 2.

C. È inserito un nuovo numero 3 del seguente tenore: «3. Ad articolo 26 3.1 Con riferimento all'articolo 26 paragrafo 1 lettera b resta inteso che sono scambiate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali o che devono essere trasmesse in via ordinaria e che possono essere ottenute dalle stesse autorità fiscali in una procedura ordinaria, senza ricorrere a misure specifiche.

3.2 Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera b, per società holding si intendono le società svizzere secondo l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte federali dirette e le società finlandesi equiparabili a queste società svizzere.

3.3 Resta inteso che l'espressione «frode fiscale» designa un comportamento fraudolento che rappresenta in entrambi gli Stati contraenti un delitto fiscale punibile con la pena privativa della libertà.

4370

Doppia imposizione con la Finlandia. Protocollo che modifica la Convenzione

3.4 Resta inteso che in caso di frode fiscale il segreto bancario non impedisce di reperire presso le banche prove documentali e di trasmetterle all'autorità competente dello Stato richiedente. Una comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesto.

3.5 I due Stati contraenti convengono che l'applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera c nonché delle disposizioni del presente Protocollo presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva. È inoltre convenuto che l'assistenza amministrativa ai sensi di detta lettera non comprende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove ()».

Art. 5 1. I Governi dei due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica che sono adempiute le condizioni costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione e del Protocollo, entra in vigore trenta giorno dopo la data dell'ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili in entrambi gli Stati contraenti: a)

fatta salva la lettera b, alle imposte trattenute alla fonte sui dividendi, che scadono il, o dopo il, primo giorno dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo;

b)

alle imposte sui dividendi trattenute alla fonte scaduti il, o dopo il, 1° gennaio 2006 realizzati da una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi, a condizione che il presente Protocollo entri in vigore nel 2006;

c)

con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l'articolo 26 paragrafo 1 lettera a, le informazioni sono scambiate il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo;

d)

con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l'articolo 26 paragrafo 1 lettera b, le informazioni sono scambiate per ogni anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo;

e)

con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l'articolo 26 paragrafo 1 lettera c, le informazioni sono scambiate per quanto concerne i delitti commessi il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo.

4371

Doppia imposizione con la Finlandia. Protocollo che modifica la Convenzione

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Helsinki, il 19 aprile 2006, in lingua tedesca, finlandese e inglese. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Finlandia:

Josef Bucher

Ulla-Maj Wideroos

4372

Traduzione1

Protocollo di negoziazione del 10 agosto 2005

Desiderose di garantire l'applicazione e l'interpretazione dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera c della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nonché del suo Protocollo, le competenti autorità hanno dichiarato quanto segue: I. Per quanto concerne la Svizzera: 1

Esame preliminare della richiesta di revisione

1.1

Le richieste formulate dall'autorità competente finlandese concernenti lo scambio di informazioni sono esaminate in via preliminare dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

1.2

Se una richiesta non può essere soddisfatta, l'AFC ne informa la competente autorità finlandese. Quest'ultima può completare la sua richiesta.

1.3

Se dall'esame preliminare risulta che le condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione e relativo Protocollo sono adempiute, l'AFC informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni).

Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni.

1.4

L'AFC chiede contemporaneamente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e d'invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

2

Ottenimento delle informazioni

2.1

Se il detentore delle informazioni trasmette all'AFC le informazioni richieste, quest'ultima le esamina ed emette una decisione finale.

2.2

Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, rispettivamente il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informazioni richieste, l'AFC emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna delle informazioni indicate nella richiesta finlandese.

1

Dal testo originale inglese

4373

Doppia imposizione con la Finlandia. Prot. che modifica la Conv.

3

Diritti della persona interessata

3.1

L'AFC notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al detentore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità finlandese, sempre che nella richiesta non venga espressamente richiesta la segretezza.

3.2

Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità norvegese secondo il diritto finlandese. Contemporaneamente, l'AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

3.3

La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono validi motivi di segretezza oppure se lo esige l'articolo 26 della Convenzione.

3.4

Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all'AFC o che quest'ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione del diritto fiscale svizzero solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato o in caso di applicazione del numero 8.4.

4

Misure coercitive

4.1

Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all'AFC entro il termine fissato, possono essere prese misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.

4.2

Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto. Devono essere eseguite da impiegati dell'Ufficio particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potrebbero essere importanti in relazione con la divulgazione delle informazioni richieste.

4.3

Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestivamente, una persona dell'Ufficio può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

4.4

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l'AFC nell'esecuzione delle misure coercitive.

5

Perquisizione di locali

5.1

Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni.

4374

Ordinanza

RU 2006

5.2

L'esecuzione della perquisizione è disciplinata nell'articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo.

6

Sequestro di oggetti, documenti e atti

6.1

La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata.

6.2

Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l'occasione di esprimersi sul loro contenuto. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti.

6.3

Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.

7

Esecuzione semplificata

7.1

Se acconsente a fornire le informazioni all'autorità norvegese, la persona interessata informa per scritto l'AFC. Questo consenso è irrevocabile.

7.2

L'AFC constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità finlandese.

7.3

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente ai suddetti numeri e trasmessi con decisione finale.

8

Chiusura della procedura

8.1

L'AFC emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull'esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità finlandese.

8.2

La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

8.3

Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale.

8.4

Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità finlandese possono essere utilizzate dall'AFC.

9

Rimedi giuridici

9.1

La decisione finale dell'AFC relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero.

9.2

Anche il detentore delle informazioni è autorizzato al ricorso, per quanto faccia valere interessi propri.

2

RS 313.0

4375

Doppia imposizione con la Finlandia. Prot. che modifica la Conv.

9.3

Il ricorso ha effetto sospensivo.

9.4

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa una decisione relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutoria e può essere impugnata solo congiuntamente con la decisione finale.

II. Per quanto concerne la Finlandia: In relazione alla procedura finlandese per la conservazione delle informazioni in caso di frode fiscale secondo l'articolo 26, le competenti autorità finlandesi applicano le procedure a disposizione del diritto finlandese per l'applicazione della richiesta di scambio di informazioni.

Per la Delegazione svizzera:

Per la Delegazione finlandese:

Robert Waldburger

Antero Toivainen

4376