Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) del 12 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) conformemente al regolamento del 29 novembre 20052.

Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni fornite dall'UPSA nell'ambito della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore.

1

2

1 2

Si tratta concretamente di: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti per l'offerta di corsi della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico;

d.

sviluppo e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nell'offerta di formazione curata dall'UPSA, coordinamento delle procedure e vigilanza sulle procedure, inclusa la garanzia di qualità;

e.

reclutamento e promozione di nuove leve;

f.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e contributi alla partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

g.

copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo sostenute dall'UPSA.

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 245 del 18 dicembre 2006.

2006-2715

8905

Conferimento dell'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione professionale svizzera dell'automobile. DCF

Art. 3 Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per il settore automobilistico di tutta la Svizzera.

1

Si applica a tutte le aziende che presentano contratti di lavoro tipici del ramo con persone che esercitano professioni sostenute dall'UPSA.

2

Art. 4 Ogni azienda che presenta contratti di lavoro tipici del ramo conformemente all'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale UPSA.

1

I contributi da versare al Fondo si compongono di un contributo per azienda e di un contributo supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori attivi nelle professioni tipiche del ramo.

2

3

Sono applicabili i seguenti importi: a.

contributo per azienda:

fr. 250.­ all'anno più IVA

b.

contributo per collaboratore:

fr. 40.­ all'anno più IVA

Art. 5 Occorre render conto dell'incasso e dell'utilizzo dei contributi conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

12 dicembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3

RS 412.101

8906