Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Modifica del 18 agosto 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Viene conferita l'obbligatorietà generale1 alle disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 settembre 2002 e del 22 settembre 20052: Art. 9, cifre 9.3 e 9.4 9.3
Salari base (salari minimi)
9.4
Aumenti salariali
II I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2006 hanno concesso un aumento generale del salario. possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2006 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.
18 agosto 2006
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
FF 2002 53915393, 2005 51055106
2006-2128
6207
Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF
6208