Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Modifica del 18 agosto 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Viene conferita l'obbligatorietà generale1 alle disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 settembre 2002 e del 22 settembre 20052: Art. 9, cifre 9.3 e 9.4 9.3

Salari base (salari minimi)

9.4

Aumenti salariali

II I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2006 hanno concesso un aumento generale del salario. possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2006 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.

18 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

FF 2002 5391­5393, 2005 5105­5106

2006-2128

6207

Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

6208