Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato e la rete di strade nazionali

Disegno

(Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso 3 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, decreta: Art. 1

Fondo

Il fondo infrastrutturale per il traffico negli agglomerati e la rete di strade nazionali è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

1

2

Il fondo finanzia: a.

il completamento della rete di strade nazionali secondo l'articolo 197 numero 3 Cost.;

b.

l'eliminazione di insufficienze di capacità su questa rete che ne limitano la funzionalità;

c.

contributi per le misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati.

Art. 2

Finanziamento

Il fondo infrastrutturale è finanziato: a.

tramite il trasferimento di 2,2 miliardi di franchi attinti dagli accantonamenti per il finanziamento speciale a favore del traffico stradale quale versamento iniziale al momento dell'entrata in vigore di questa legge;

b.

tramite un importo del prodotto netto secondo l'articolo 86 capoverso 3 Cost. definito annualmente dall'Assemblea federale nell'ambito del preventivo.

Art. 3

Credito complessivo

Contemporaneamente all'approvazione della presente legge l'Assemblea federale stanzia un credito complessivo e lo attribuisce ai differenti compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2.

1 2

RS 101 FF 2006 701

2005-1958

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Legge sul fondo infrastrutturale

Art. 4

Completamento della rete di strade nazionali

La rete di strade nazionali deve essere completata in massima parte entro il 2015.

In casi motivati, tale termine può essere prolungato.

1

L'Assemblea federale stanzia i fondi per il completamento della rete di strade nazionali parallelamente all'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 5

Eliminazione di insufficienze di capacità sulla rete di strade nazionali

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità sulla rete di strade nazionali.

1

Informa periodicamente l'Assemblea federale sullo stato di realizzazione del programma e chiede lo stanziamento dei crediti per il periodo successivo.

2

Art. 6

Traffico d'agglomerato

L'Assemblea federale definisce i progetti urgenti e realizzabili nel settore del traffico d'agglomerato e stanzia i relativi fondi parallelamente all'entrata in vigore della presente legge.

1

Il traffico d'agglomerato è sostenuto inoltre conformemente agli articoli 17a­17d della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

2

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per il cofinanziamento di programmi d'agglomerato.

3

Informa periodicamente l'Assemblea federale sullo stato di realizzazione del programma e chiede lo stanziamento dei crediti per il periodo successivo.

4

I contributi per il traffico d'agglomerato sono concessi a favore di infrastrutture stradali e ferroviarie ubicate all'interno di una città o di un agglomerato e volte a migliorare la fluidità del traffico nell'ambito di questi spazi. I progetti per infrastrutture ferroviarie devono essere in relazione diretta con il decongestionamento del traffico stradale.

5

Art. 7

Indebitamento e rimunerazione

1

Il fondo non può indebitarsi.

2

La liquidità non è rimunerata.

3

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RS 725.116.2

Legge sul fondo infrastrutturale

Art. 8

Procedura di prelievo

L'Assemblea federale stanzia ogni anno con il preventivo e mediante decreto federale separato i crediti annuali per il finanziamento dei compiti secondo l'articolo 1 capoverso 2.

Art. 9

Contabilità del fondo

1

La contabilità del fondo si compone del conto economico e del bilancio.

2

Il conto economico contempla: a.

i redditi: sono composti dalle dotazioni di cui all'articolo 2 come pure dalla capitalizzazione degli impianti delle strade nazionali in costruzione;

b.

gli oneri: sono composti dai prelievi per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 1 capoverso 2 come pure del riporto nel bilancio federale degli impianti per le strade nazionali terminati.

Il bilancio attesta la liquidità, gli impianti delle strade nazionali in costruzione e il capitale di dotazione.

3

Art. 10

Approvazione della contabilità e pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone annualmente la contabilità del fondo all'approvazione dell'Assemblea federale con decreto federale semplice.

1

Elabora una pianificazione finanziaria e la trasmette all'Assemblea federale insieme al preventivo.

2

Art. 11

Scioglimento del fondo

Completata la rete di strade nazionale e conclusi i programmi secondo gli articoli 5 e 6, ma al più tardi 20 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale scioglie il fondo. Può prolungare tale termine di 5 anni al massimo. I mezzi inutilizzati sono attribuiti al finanziamento speciale a favore del traffico stradale.

Art. 12

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 13

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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