Legge federale sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 13 febbraio 20061; visto il parere del Consiglio federale del 12 aprile 20062, decreta: I I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 153 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.

Art. 180

Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 177.

Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 177.

Art. 183 cpv. 1 e 1bis (nuovo) L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni. L'interessato è informato del suo diritto di non rispondere.

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1bis I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d'imposta possono essere impiegati soltanto se non sono stati raccolti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 130 cpv. 2) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'artico-

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FF 2006 3697 FF 2006 3715 RS 642.11

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Modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta. LF

lo 132 capoverso 3 né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 53 cpv. 4 (nuovo) Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura di ricupero d'imposta, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.

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Art. 57 cpv. 4 Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 56 capoverso 3. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.

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Art. 57a (nuovo) Avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni. L'interessato è informato del suo diritto di non rispondere.

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I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati raccolti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 46 cpv. 3) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 né di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

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Art. 72f (nuovo)

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

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Trascorso tale termine, l'articolo 72 capoverso 2 è applicabile.

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La presente legge sottostà al referendum.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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