Ordinanza dell'Assemblea federale Progetto concernente i posti di giudice presso il Tribunale federale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 1 capoverso 5 della legge federale del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 21 febbraio 20062; visto il parere del Consiglio federale del 17 marzo 20063, decreta: Art. 1

Posti di giudice

1

Il Tribunale federale si compone di 38 giudici ordinari.

2

Si compone inoltre di 19 giudici non di carriera.

Minoranza I (Marty, Berset, Bonhôte) 1

Il Tribunale federale si compone di 41 giudici ordinari.

Minoranza II (Hess Hans, Germann) 1

Il Tribunale federale si compone di 35 giudici ordinari.

Art. 2

Controlling e rapporto

Il Tribunale federale istituisce una procedura di controlling che fornisce alla commissione parlamentare competente informazioni su: 1

a.

il numero degli inserti trattati dai singoli giudici ordinari e dai singoli giudici non di carriera, nonché sul numero degli inserti ai quali questi giudici hanno partecipato;

b.

la funzione svolta dai giudici nel trattamento dei singoli inserti;

c.

il tempo impiegato dai giudici al trattamento di un inserto;

d.

i compiti attribuiti ai cancellieri nel trattamento dei singoli inserti.

Nel suo rapporto sulla gestione il Tribunale federale si pronuncia sull'evoluzione della mole di lavoro e, in generale, sui risultati del controlling.

2

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RS 173.110; RU 2006 ... (FF 2005 3643) FF 2006 3219 FF 2006 3247

2006-0686

3245

Posti di giudice presso il Tribunale federale. O del AF

Art. 3

Disposizione transitoria dell'articolo 1

Se, nel momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, il numero di giudici stabilito nell'art. 1 è inferiore al numero dei giudici eletti in virtù della legge del 16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria, i posti che si liberano non sono riassegnati finché non sia stato raggiunto il numero stabilito dall'art. 1. Anche se tale numero non è raggiunto, una riassegnazione è possibile se è necessaria per garantire il funzionamento del Tribunale federale dal profilo delle competenze specialistiche dei giudici e della rappresentanza delle lingue ufficiali.

Art. 4

Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale.

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2

4 5

Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

RS 173.110 RS 173.110; RU 2006 ... (FF 2005 3643)

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