Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla circolazione delle persone

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, qui di seguito denominati «le Parti», desiderosi di sviluppare e rafforzare le relazioni esistenti tra i due Paesi, desiderosi di migliorare le condizioni di circolazione delle persone in situazione irregolare tra i due Paesi, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti nelle loro legislazioni nazionali e nelle convenzioni internazionali che le due Parti hanno sottoscritto, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. Ciascuna Parte riammette senza formalità i propri cittadini in situazione irregolare sul territorio dell'altra, anche se questi non sono in possesso di un passaporto o di una carta d'identità validi, purché sia provato o dimostrato in modo credibile che dette persone posseggono la cittadinanza della Parte richiesta al momento di lasciare il territorio della Parte richiedente.

2. Il possesso della cittadinanza è provato mediante una carta nazionale d'identità e/o un passaporto validi o scaduti.

3. Nel caso in cui non possano essere presentati i documenti menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo, le rappresentanze consolari della Parte richiesta rilasciano un lasciapassare alle persone per le quali il possesso della cittadinanza può essere stabilito mediante presentazione di: ­

una fotocopia del passaporto o della carta nazionale d'identità;

­

un lasciapassare scaduto o di una sua fotocopia;

­

un libretto militare o di una sua fotocopia.

4. Dopo verifica da parte delle autorità competenti della Parte richiesta, può essere rilasciato un lasciapassare: a.

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se sono presentati documenti di altra natura da cui si presume la cittadinanza oppure qualsiasi altro documento ufficiale rilasciato dalle autorità della Parte

Dal testo originale francese.

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richiesta, dal quale è possibile identificare la cittadinanza, fra cui segnatamente: ­ una copia integrale di un estratto dell'atto di nascita rilasciato dalla Parte richiesta; ­ una licenza di condurre della Parte richiesta o una sua fotocopia; ­ un certificato di cittadinanza; b.

sul fondamento delle dichiarazioni registrate, rilasciate dalla persona interessata alle autorità della Parte richiedente, della scheda segnaletica registrata e di qualsiasi altro elemento d'informazione dal quale è possibile identificare la cittadinanza della persona interessata, confermati da un documento di queste autorità.

Art. 2 1. Se la cittadinanza non può essere provata o dimostrata in modo credibile con l'ausilio dei documenti presentati, le rappresentanze consolari della Parte richiesta procedono all'audizione della persona la cui cittadinanza è presunta nei penitenziari, nei centri di detenzione o di trattenimento oppure in un altro posto idoneo accettato dalle due Parti.

2. Qualora, in seguito all'audizione della persona interessata da parte delle rappresentanze consolari della Parte richiesta, si stabilisca la sua cittadinanza, queste le rilasciano un lasciapassare.

3. Qualora, in seguito all'audizione della persona interessata da parte delle rappresentanze consolari della Parte richiesta, si concluda per una forte presunzione della cittadinanza, di principio le è rilasciato un lasciapassare, dopo consultazione delle autorità centrali competenti.

4. Se è in possesso di altri mezzi probatori per stabilire o presumere la cittadinanza, la Parte richiedente li trasmette, senza indugio, alla Parte richiesta. Se ritiene di non poter accettare questi mezzi probatori o di presunzione, quest'ultima informa le autorità competenti della Parte richiedente, senza indugio e indicandone i motivi.

Art. 3 1. La domanda d'allestimento di un documento di viaggio, presentata sotto forma di modulo alla rappresentanza consolare della Parte richiesta, deve contenere le indicazioni o i documenti seguenti: ­

stato civile della persona che deve essere rinviata come anche ultimo domicilio conosciuto sul territorio della Parte richiesta e il domicilio dei genitori, se disponibile, e qualsiasi altro riferimento che consenta di identificare la persona;

­

enunciato dei mezzi probatori relativi alla cittadinanza menzionati nell'articolo 1;

­

conformemente alle esigenze legali nazionali della Parte richiedente, un attestato indicante la data della decisione finale in relazione con il rimpatrio del-

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la persona interessata come anche l'autorità amministrativa o giudiziaria che ha preso la decisione; ­

in caso di interesse preponderante in materia di salute pubblica e tenendo conto degli interessi della persona interessata, l'indicazione delle malattie e di eventuali cure;

­

due fotografie d'identità della persona che deve essere rinviata.

In mancanza di talune indicazioni, la rappresentanza consolare della Parte richiesta può, per completare il modulo, procedere a un'audizione della persona interessata.

2. Un lasciapassare della validità di un (1) mese, allestito dalla rappresentanza consolare, è rilasciato entro un termine ragionevole alla Parte richiedente.

3. Dopo il rilascio del lasciapassare, il rinvio deve essere annunciato alla rappresentanza della Parte richiesta entro un termine ragionevole prima della data prevista per il rimpatrio.

4. Se la validità del lasciapassare scade prima del rimpatrio della persona, è rilasciato al più presto e senza altre formalità un altro documento della medesima durata di validità dopo la restituzione del lasciapassare scaduto.

Art. 4 1. In occasione del rinvio, la Parte richiedente presenta alla Parte richiesta un verbale del rinvio della persona alla frontiera nel quale sono indicati i cognomi, i nomi, la filiazione, la data e il luogo di nascita, le malattie e le eventuali cure ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 qui sopra, nonché i mezzi probatori dell'identificazione constatata.

2. Il rinvio avviene per via aerea e per un numero di persone compatibile con le norme di sicurezza definite in funzione delle circostanze e delle persone da rimpatriare.

3. Il rinvio avviene per via aerea, su voli di linea.

4. Ogni volta che la sicurezza lo esige, le persone rinviate sono accompagnate da personale specializzato.

5. Tutti i costi cagionati dalle riammissioni, fino ai confini della Parte richiesta, sono a carico della Parte richiedente.

6. Le modalità tecniche dell'esecuzione del presente articolo, come anche di eventuali adeguamenti in funzione delle circostanze, sono ordinate dai servizi competenti delle due Parti.

Art. 5 Se all'arrivo della persona rinviata conformemente al presente Accordo l'esame della situazione da parte delle autorità competenti della Parte richiesta non ne conferma la cittadinanza, la Parte richiedente riammette sul suo territorio questa persona senza formalità e senza indugio.

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Le modalità pratiche sono ordinate dai servizi competenti delle due Parti.

Le spese di riammissione sono a carico della Parte che ha richiesto il lasciapassare.

Art. 6 La Parte che ritiene che l'esecuzione dell'articolo 5 concernente la riammissione in caso di errore non sia conforme allo spirito e alla lettera di questa disposizione può sospendere provvisoriamente la procedura di riammissione prevista nell'articolo 1 paragrafo 4 e nell'articolo 2 e chiedere che si riunisca il comitato, di cui all'articolo 7, incaricato di seguire i lavori.

Art. 7 È istituito un comitato incaricato di seguire i lavori. Gli è affidata l'attuazione del presente Accordo. Si riunisce ogni volta che vi sia la necessità, su domanda di una delle due Parti.

Le due Parti si consultano: a.

quando una delle due Parti ritiene elevato il numero di persone riammesse la cui cittadinanza non è confermata;

b.

quando una delle due Parti ritiene troppo lungo il termine di riammissione delle persone la cui cittadinanza non è confermata;

c.

quando una delle due Parti ritiene che i termini per il rilascio dei documenti di viaggio non consenta di raggiungere gli obiettivi fissati;

d.

in tutti gli altri casi in cui lo ritengano necessario.

Art. 8 1. I dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna Parte.

2. In quest'ambito, i dati personali da comunicare concernono esclusivamente i dati di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

3. I dati personali possono essere trattati soltanto dalle autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo e ai fini da esso previsti. La Parte che trasmette i dati deve accertarsi dell'esattezza come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era illecita, la Parte destinataria deve essere immediatamente avvertita. Essa procede alla loro rettifica o distruzione. I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui essi sono stati trasmessi.

4. Ciascuna Parte, su richiesta, informa l'altra in merito all'uso dei dati personali trasmessi e dei risultati così ottenuti. La persona interessata che ne faccia richiesta va informata sui dati personali esistenti al suo riguardo e sull'uso previsto, fatte salve le restrizioni giustificate da considerazioni di ordine pubblico.

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5. Le due Parti si impegnano a iscrivere nei loro incartamenti la trasmissione e la ricezione dei dati personali e a proteggerli in modo efficace.

Art. 9 1. Le autorità competenti in materia di rilascio di lasciapassare sono: a.

i posti consolari della Repubblica algerina democratica e popolare in Svizzera;

b.

i posti consolari della Confederazione Svizzera in Algeria.

2. Le domande di riammissione di persone che hanno ottenuto ingiustamente i documenti di viaggio sono indirizzate: a.

ai posti consolari della Repubblica algerina democratica e popolare in Svizzera;

b.

al Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera.

3. Le autorità competenti si scambiano per via diplomatica e prima dell'entrata in vigore del presente Accordo gli elenchi: ­

delle autorità centrali o locali competenti per istruire le domande di riammissione;

­

degli aeroporti che possono essere utilizzati per la riammissione delle persone interessate.

Qualsiasi modifica di questi ultimi può essere effettuata liberamente da ciascuna Parte con riserva di una notifica preventiva all'altra Parte per la medesima via.

Art. 10 Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali che hanno sottoscritto.

Art. 11 1. Il presente Accordo è ratificato conformemente alle disposizioni costituzionali in ciascuno dei due Stati.

Entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data della ricezione della seconda nota che constata l'espletamento di queste disposizioni da una parte e dall'altra.

2. Il presente Accordo ha una durata di validità di tre (3) anni, rinnovabili tacitamente per un periodo identico.

3. Ciascuna Parte lo può denunciare per via diplomatica. La denuncia ha effetto tre (3) mesi dopo la data della notifica all'altra Parte.

4. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere l'applicazione del presente Accordo per motivi attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza e alla salute. La sospensione produce effetto trenta (30) giorni dopo la ricezione della notifica per via diplomatica.

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5. Le due Parti si informano per la medesima via circa la fine della sospensione del presente Accordo e la sua nuova applicabilità.

In fede di che, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ... il ... in due esemplari originali in lingua araba e francese, i due testi facenti parimente fede.

Per il Consiglio federale della Confederazione Svizzera:

Per il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare:

...

...

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