Termine di referendum: 13 luglio 2006

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia del 24 marzo 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 20052, decreta: Art. 1 Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione del 20 novembre 19893 sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale4 Art. 5 cpv. 1 lett. a 5 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

1

a.

1 2 3 4 5

tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di 18 anni;

RS 101 FF 2005 2513 RS 0.107 RS 311.0 Nel tenore della modifica del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351).

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF

Art. 706 cpv. 2 e 4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189­191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.7

2

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111­113, 122, 182, 189­191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1­3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20018 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.9

4

Art. 182 Tratta di esseri umani

Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con la reclusione o con la detenzione10. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

1

Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è della reclusione11.

2

3

In ogni caso è pronunciata anche la multa12.

È punibile anche chi commette il reato all'estero. L'articolo 6bis è applicabile13.

4

6 7 8 9 10

11

12

13

Nel tenore del diritto vigente il 24 marzo 2006.

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351) l'art. 70 cpv. 2 diventerà art. 97 cpv. 2.

RU 2002 2993 All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351) l'art. 70 cpv. 4 diventerà art. 97 cpv. 4.

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... , la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno».

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... è pronunciata anche una pena pecuniaria».

All'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351) il capoverso 4, secondo periodo, avrà il tenore seguente: «Gli articoli 5 e 6 sono applicabili».

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF

Art. 196 Abrogato 2. Legge federale del 20 giugno 200314 sull'inchiesta mascherata Art. 4 cpv. 2 lett. a L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

2

a.

articoli 111, 112, 122, 138­140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 182­185, 187, 188, 191, 192, 195, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226­228, 231­234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260bis, 260ter, 264­266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 277 numero 1, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale15;

3. Legge federale del 6 ottobre 200016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 3 cpv. 2 lett. a La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

a.

14 15 16 17

articoli 111­113, 115, 118 capoverso 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 secondo comma, 146­148, 156, 160, 161, 180­183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260quinquies, 264­266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale (CP)17;

RS 312.8 RS 311.0 RS 780.1 RS 311.0

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 2.

2

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 4 aprile 200618 Termine di referendum: 13 luglio 2006

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