Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Disegno

(Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20062, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

1

a.

legge del 25 giugno 19303 sulle obbligazioni fondiarie;

b.

legge federale del 2 aprile 19084 sul contratto d'assicurazione;

c.

legge federale del 18 marzo 19945 sui fondi di investimento;

d.

legge dell'8 novembre 19346 sulle banche;

e.

legge del 24 marzo 19957 sulle borse;

f.

legge del 10 ottobre 19978 sul riciclaggio di denaro;

g.

legge del 17 dicembre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori.

La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.

2

Art. 2

Relazione con le leggi sui mercati finanziari

La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RS 101 FF 2006 2625 RS 211.423.4 RS 221.229.1 RS 951.31 RS 952.0 RS 954.1 RS 955.0 RS 961.01

2005-2624

2713

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 3

Persone sottoposte a vigilanza

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: a.

le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari;

b.

gli investimenti collettivi di capitale; e

c.

le società di revisione.

Art. 4

Forma giuridica, sede e nome

L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

1

Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN)».

2

Si organizza autonomamente secondo i principi dell'economia e tiene una contabilità propria.

3

Art. 5

Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo alla reputazione e alla concorrenzialità della piazza finanziaria Svizzera.

Art. 6

Compiti

L'AUFIN esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge.

1

2

Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza.

Art. 7 1

Principi di regolazione

L'AUFIN disciplina per il tramite di: a.

ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e

b.

circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.

Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente: 2

a.

i costi che insorgono alle persone sottoposte a vigilanza per il fatto della regolazione;

b.

le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria;

2714

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

c.

la diversità di attività commerciali e di rischi delle persone sottoposte a vigilanza; e

d.

gli standard internazionali minimi.

L'AUFIN sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.

3

Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.

4

5 Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2: Organizzazione Sezione 1: Organi e personale Art. 8

Organi

Gli organi dell'AUFIN sono: a.

il consiglio di amministrazione;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 9

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico dell'AUFIN. Esso ha i seguenti compiti:

1

a.

stabilisce gli obiettivi strategici dell'AUFIN e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;

b.

decide in merito agli affari di grande portata;

c.

emana le ordinanze delegate all'AUFIN e adotta le circolari;

d.

sorveglia la direzione;

e.

istituisce una revisione interna e provvede alle verifiche interne;

f.

allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione;

g.

nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;

h.

nomina i membri della direzione;

i.

emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa;

j.

approva il preventivo.

2715

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dalle persone sottoposte a vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

2

Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione e ne designa il presidente e il vicepresidente. Esso stabilisce le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale è applicabile per analogia.

3

Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti dell'AUFIN.

4

Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.

5

Art. 10

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

2

La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:

3

a.

emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;

b.

elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;

c.

adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 11

Rappresentanza specialistica

Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un'adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione.

Art. 12

Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.

Art. 13 1

Personale

Il personale dell'AUFIN è assunto con contratto di diritto privato.

Il consiglio di amministrazione stabilisce mediante ordinanza la retribuzione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali. L'ordinanza deve essere approvata dal Consiglio federale.

2

10

RS 172.220.1

2716

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

3 L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale è applicabile per analogia.

La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

4

Art. 14 1

Segreto d'ufficio

Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di organo.

2

Senza l'accordo dell'AUFIN, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi dell'AUFIN non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

3

Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone che hanno avuto incarichi dall'AUFIN.

4

Sezione 2: Finanziamento e gestione finanziaria Art. 15

Finanziamento

L'AUFIN riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dalle persone sottoposte a vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

1

La tassa di vigilanza per le singole persone sottoposte a vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

2

11 12 13 14 15 16

a.

per le persone sottoposte a vigilanza in virtù della legge dell'8 novembre 193412 sulle banche, della legge del 24 marzo 199513 sulle borse e della legge del 25 giugno 193014 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati;

b.

per le persone sottoposte a vigilanza in virtù della legge federale del 18 marzo 199415 sui fondi di investimento sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;

c.

per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per gli intermediari d'assicurazioni ai sensi dell'articolo 43 capoRS 172.220.1 RS 952.0 RS 954.1 RS 211.423.4 RS 951.31 RS 961.01

2717

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

verso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori sono determinanti il loro numero e loro dimensioni aziendali; d.

per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199717 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'AUFIN ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e le dimensioni aziendali;

e.

per le società di revisione soggette alla presente legge sono determinanti gli onorari conseguiti per la verifica delle persone sottoposte a vigilanza.

Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente: a.

le basi di calcolo;

b.

gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e

c.

la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

Art. 16

Riserve

Per svolgere la sua attività di vigilanza l'AUFIN costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.

Art. 17

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità dell'AUFIN nel quadro della sua tesoreria centrale.

1

2 Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede all'AUFIN mutui alle condizioni di mercato.

L'Amministrazione federale delle finanze e l'AUFIN convengono i dettagli di questa collaborazione.

3

Art. 18

Rendiconto

Il rendiconto dell'AUFIN espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

1

Esso segue i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

2

Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

3

17

RS 955.0

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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 19

Responsabilità

Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell'AUFIN, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate (incaricato dell'inchiesta, incaricato del risanamento, liquidatori, terzi incaricati) è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195818 sulla responsabilità.

1

2

L'AUFIN e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se: a.

hanno violato importanti doveri d'ufficio; e

b.

i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Art. 20

Esenzione fiscale

L'AUFIN è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

1

2

È fatta salva la legislazione federale in materia di: a.

imposta sul valore aggiunto;

b.

imposta preventiva;

c.

tasse di bollo.

Sezione 3: Indipendenza e vigilanza Art. 21 1

L'AUFIN esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

Essa discute almeno una volta all'anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.

2

Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze.

3

4

Le Camere federali esercitano l'alta vigilanza.

18

RS 170.32

2719

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Sezione 4: Informazione del pubblico e trattamento dei dati Art. 22

Informazione del pubblico

L'AUFIN informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.

1

Essa non informa su singoli procedimenti a meno che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione è necessaria:

2

a.

alla protezione dei partecipanti del mercato o delle persone sottoposte a vigilanza;

b.

alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure

c.

alla tutela della reputazione della piazza finanziaria Svizzera.

Se ha informato in merito a un procedimento, l'AUFIN informa di norma anche sulla relativa archiviazione.

3

Nell'ambito della sua attività informativa complessiva, l'AUFIN tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.

4

Art. 23

Trattamento dei dati ed elenco pubblico

Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, l'AUFIN tratta dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Essa disciplina i dettagli.

1

L'AUFIN tiene un elenco delle persone sottoposte a vigilanza. L'elenco è accessibile in forma elettronica al pubblico.

2

Capitolo 3: Strumenti di vigilanza Sezione 1: Verifica Art. 24

Principio

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari l'AUFIN effettua le verifiche personalmente, per il tramite di terzi incaricati oppure per il tramite di società di revisione incaricate dalle persone sottoposte a vigilanza.

1

2

Le persone sottoposte a vigilanza assumono i costi della verifica.

Art. 25

Obblighi delle persone sottoposte a vigilanza oggetto di una verifica

Se in virtù delle leggi sui mercati finanziari si designa una società di revisione o si ricorre a terzi, le persone sottoposte a vigilanza devono fornire loro tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.

1

2720

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

La designazione di una società di revisione necessita dell'approvazione dell'AUFIN.

2

Art. 26 1

2

Condizioni di abilitazione

La società di revisione è abilitata se: a.

è sottoposta a vigilanza conformemente alla legge del 16 dicembre 200519 sui revisori;

b.

è sufficientemente organizzata per effettuare verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari; e

c.

non esercita alcuna attività sottoposta ad autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

I controllori responsabili sono abilitati se: a.

sono abilitati come periti revisori ai sensi dell'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e

b.

dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per effettuare la verifica secondo una delle leggi sui mercati finanziari.

Le verifiche devono essere effettuate con la diligenza richiesta a un controllore ordinario e qualificato.

3

Art. 27

Rendiconto e provvedimenti

La società di revisione presenta un rapporto sulle sue verifiche all'organo di direzione supremo della persona sottoposta a vigilanza e all'AUFIN.

1

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di revisione impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa l'AUFIN.

2

In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di revisione ne informa senza indugio l'AUFIN.

3

Art. 28

Vigilanza sulle società di revisione

L'AUFIN verifica ai sensi della presente legge l'adempimento delle condizioni di abilitazione e ai sensi delle leggi sui mercati finanziari l'attività di verifica delle società di revisione presso le persone sottoposte a vigilanza.

1

L'AUFIN e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori si accordano e prevengono i doppioni.

2

19

RS ...; RU ... (FF 2005 6529)

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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Sezione 2: Altri strumenti di vigilanza Art. 29

Obbligo d'informazione e di notifica

Le persone sottoposte a vigilanza, le loro società di revisione e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante a persone sottoposte a vigilanza devono fornire all'AUFIN tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

1

Le persone sottoposte a vigilanza devono inoltre notificare senza indugio all'AUFIN tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

2

Art. 30

Avviso di avvio di un procedimento

L'AUFIN avvisa le persone interessate se vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza e se ha avviato un procedimento.

Art. 31

Ripristino della situazione conforme

L'AUFIN provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.

Art. 32

Decisione di accertamento

L'AUFIN può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

Art. 33

Divieto di esercizio della professione

Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, l'AUFIN può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.

1

Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.

2

Art. 34

Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato l'AUFIN può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.

1

2

La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

2722

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 35

Confisca

L'AUFIN può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

1

Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

2

Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, l'AUFIN può effettuare una stima.

3

4

Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

La confisca penale ai sensi dell'articolo 59 del Codice penale20 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

5

6 I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Art. 36

Incaricato dell'inchiesta

L'AUFIN può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.

1

L'AUFIN definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.

2

Le persone sottoposte a vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

3

I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine dell'AUFIN la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.

4

Art. 37

Revoca dell'autorizzazione, del riconoscimento, dell'abilitazione o della registrazione

1 L'AUFIN revoca l'autorizzazione, il riconoscimento, l'abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

2 Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l'attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.

20

RS 311.0

2723

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.

3

Sezione 3: Collaborazione con le autorità svizzere Art. 38

Autorità penali

L'AUFIN e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi.

1

2

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

L'AUFIN informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.

3

Art. 39

Altre autorità svizzere

La collaborazione dell'AUFIN con le altre autorità svizzere è disciplinata, per quanto concerne l'AUFIN, dalle leggi sui mercati finanziari, fatti salvi gli articoli 40 e 41, e, per quanto concerne le altre autorità, dalle leggi ad esse applicabili.

Art. 40

Motivi di rifiuto

L'AUFIN può negare la comunicazione di informazioni non accessibili al pubblico e la trasmissione di atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se: a.

le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;

b.

la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 41

Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra AUFIN da un canto e autorità di perseguimento penale e altre autorità svizzere d'altro canto.

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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Sezione 4: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari Art. 42

Assistenza amministrativa

L'AUFIN può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

1

L'AUFIN può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, sempreché tali autorità siano vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale e:

2

a.

utilizzino le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli istituti esteri; e

b.

trasmettano queste informazioni ad autorità competenti e a organismi che esercitano funzioni di vigilanza nell'interesse pubblico soltanto conformemente a un'autorizzazione generale in virtù di un trattato internazionale o con l'accordo dell'AUFIN.

L'AUFIN nega il proprio accordo se le informazioni devono essere trasmesse ad autorità penali e sia esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

3

Se le informazioni che l'AUFIN deve trasmettere concernono singoli clienti è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa.

4

Art. 43

Verifiche transfrontaliere

Per garantire l'applicazione delle leggi sui mercati finanziari l'AUFIN può effettuare o fare effettuare da società di revisione o da terzi incaricati verifiche dirette presso le stabili organizzazioni estere di persone sottoposte a vigilanza e della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d'origine.

1

L'AUFIN può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso stabili organizzazioni svizzere di istituti esteri, a condizione che tali autorità:

2

a.

siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d'origine, della vigilanza su base consolidata degli istituti sottoposti a verifica; e

b.

siano adempiute le condizioni dell'assistenza amministrativa di cui all'articolo 42 capoverso 2.

Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di istituti esteri. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:

3

21

RS 172.021

2725

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

a.

sia organizzato in maniera adeguata;

b.

rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;

c.

sia diretto da persone che garantiscono un'attività irreprensibile;

d.

rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

e.

adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

L'AUFIN può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di revisione o da un terzo incaricato. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.

4

Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché all'AUFIN le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte dell'AUFIN e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

5

6

Sono considerate stabili organizzazioni: a.

le filiali, le succursali e le rappresentanze di persone sottoposte a vigilanza o di istituti esteri; e

b.

altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Capitolo 4: Disposizioni penali Art. 44

Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 di franchi chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari.

1

2

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

Art. 45

Comunicazione di informazioni false

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 di franchi chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all'AUFIN, a una società di revisione, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata.

1

2

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

2726

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

Art. 46

Violazione di obblighi da parte delle società di revisione e delle persone incaricate

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 di franchi chiunque, intenzionalmente, in qualità di società di revisione o di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:

1

2

a.

fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto di verifica;

b.

omettendo di fornire all'AUFIN una comunicazione prescritta;

c.

omettendo di inviare alle persone sottoposte a vigilanza oggetto della verifica un'intimazione prescritta.

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

Art. 47

Verifica del consuntivo annuale

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 di franchi chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

omette di fare verificare da una società di revisione abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dall'AUFIN;

b.

non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di revisione o della persona incaricata.

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

Art. 48

Inosservanza di decisioni dell'AUFIN

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall'AUFIN con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso.

Art. 49

Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo), se: 22

RS 313.0

2727

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

a.

la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e

b.

per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 50

Competenza

La legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

1

Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni di una pena o misura privative di libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73­83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

2

Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento.

3

Art. 51

Riunione del perseguimento penale

Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

1

Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2

Art. 52

Prescrizione

Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.

23

RS 313.0

2728

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Capitolo 5: Procedura e protezione giuridica Art. 53

Procedura amministrativa

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.

Art. 54

Protezione giuridica

Il ricorso contro le decisioni dell'AUFIN è disciplinato dalle disposizioni dell'organizzazione giudiziaria.

1

2

L'AUFIN è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 55 1

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2 Esso può autorizzare l'AUFIN a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

Art. 56

Esecuzione

L'AUFIN è competente per l'esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente Art. 57 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 58

Trasferimento di diritti e di obblighi

Il Consiglio federale determina il momento in cui l'AUFIN acquisisce la personalità giuridica. A quel momento essa subentra al posto della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

1

24

RS 172.021

2729

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

2 Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'AUFIN, determina l'entrata in vigore delle ripercussioni legali e approva il bilancio iniziale.

Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti.

L'AUFIN riprende tutti i procedimenti della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in corso all'entrata in vigore della presente legge.

3

Art. 59

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Conformemente all'articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti all'AUFIN e sono continuati ai sensi della presente legge.

1

2 Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell'ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto allo stipendio attuale.

Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una nuova organizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.

3

4

L'AUFIN si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.

Art. 60 1

Datore di lavoro competente

L'AUFIN è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: a.

che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall'Ufficio federale delle assicurazioni private e dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e

b.

le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'AUFIN è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l'inizio dell'incapacità lavorativa che provoca successivamente l'invalidità precede l'entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.

2

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 61 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2730

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Allegato (art. 57)

Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi menzionati qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 dicembre 200425 sulla trasparenza Art. 2 cpv. 2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

2

2. Legge federale del 20 dicembre 196826 sulla procedura amministrativa Art. 14 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

1

e.

l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d ed e affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

2

3. Legge del 17 giugno 200527 sul Tribunale federale Art. 83 lett. u e v Il ricorso è inammissibile contro:

25 26 27 28

u.

le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 22 segg. della legge del 24 marzo 199528 sulle borse);

v.

le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale.

RS ...; RU ... (FF 2004 6435) RS 172.021 RS ...; RU ... (FF 2005 3643) RS 954.1

2731

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

4. Legge del 17 giugno 200529 sul Tribunale amministrativo federale Titolo prima dell'art. 31

Sezione 1: Ricorso Art. 33 lett. b Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

del Consiglio federale concernenti: 1. la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200330 sulla Banca nazionale, 2. la revoca di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del Consiglio di amministrazione secondo la legge del ...31 sulla vigilanza dei mercati finanziari;

Titolo prima dell'art. 35

Sezione 2: Azione Titolo prima dell'art. 36a

Sezione 3: Divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria a livello nazionale Art. 36a Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giudica le divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni.

1

2

I terzi non possono partecipare alla procedura.

29 30 31

RS ...; RU ... (FF 2005 3689) RS 951.11 RS ...; RU ... (FF 2006 2713)

2732

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

5. Legge del 4 ottobre 200232 sul Tribunale penale federale Art. 26 lett. b La Corte penale giudica: b.

le cause penali amministrative che: 1. sono sottoposte alla giurisdizione penale federale in virtù di una legge federale, 2. il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge del 22 marzo 197433 sul diritto penale amministrativo;

6. Legge del 25 giugno 193034 sulle obbligazioni fondiarie Sostituzione di espressioni In tutto l'atto legislativo le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Segreteria della Commissione delle banche» sono sostituite con «AUFIN». Occorre provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione delle espressioni.

Art. 5 n. 3 La sfera d'affari della centrale comprende: 3.

il collocamento di capitale proprio e di capitale di terzi in crediti garantiti da pegno immobiliare fino a concorrenza dei due terzi del loro valore venale e, per le cartelle di rendita fondiaria, del valore di reddito del pegno immobiliare in Svizzera, in effetti pensionabili presso la Banca nazionale svizzera e in obbligazioni di debitori svizzeri trattate su un mercato rappresentativo, in depositi a vista o a termine sia presso loro membri, sia presso altre banche svizzere, come pure in fondi, in vista dell'erezione di locali commerciali in proprio;

Art. 32 cpv. 2 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN) può esigere una nuova stima dei fondi, quando il valore del denaro o le condizioni economiche si siano profondamente modificati.

2

32 33 34

RS 173.71 RS 313.0 RS 211.423.4

2733

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 38a III. Verifica delle centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie

Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie incaricano una società di revisione abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di revisione verifica se le centrali:

1

1.

allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (verifica dei conti); e

2.

ottemperano alle prescrizioni statutarie e regolamentari, nonché alle disposizioni dei capi II, III e V della presente legge.

La centrale d'emissione che dispone di una revisione interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di revisione. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l'esecuzione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di revisione. Essa può autorizzare l'AUFIN a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.

3

Art. 38b IV. Verifica presso i membri

Le società di revisione dei membri delle centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie verificano nell'ambito della loro attività annuale il registro dei pegni e la copertura dei mutui.

1

Le società di revisione presentano un rapporto sulle loro verifiche alle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e alle società di revisione da esse incaricate.

2

Art. 39 V. Vigilanza

Gli articoli 33, 34, 35 e 37 della legge del ...35 sulla vigilanza dei mercati finanziari non sono applicabili.

Art. 40

VI. Consegna dei valori di copertura

L'AUFIN può ordinare la consegna dei valori di copertura qualora una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, violi reiteratamente e gravemente le prescrizioni o comprometta seriamente la fiducia in essa riposta.

1

L'AUFIN può affidare la gestione dei valori di copertura a un incaricato dell'inchiesta, a spese della centrale o del membro, fino al ripristino dell'ordine legale.

2

35

RS ...; RU ... (FF 2006 2713)

2734

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 41, titolo marginale VII. Revoca dell'autorizzazione

Art. 42, 43 e 47 Abrogati

7. Legge del 2 aprile 190836 sul contratto d'assicurazione Art. 91 cpv. 3 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.

3

Art. 92, titolo marginale e cpv. 2 2 Ad istanza c. Obblighi dell'assicuratore; verifica ufficiale l'esattezza dei da parte dell'AUFIN; scadenza del prezzo di riscatto

dell'avente diritto, l'AUFIN verifica gratuitamente valori calcolati dall'assicuratore.

8. Legge del 6 ottobre 199537 sui cartelli Art. 10 cpv. 3 Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193438 sulle banche che sono reputate necessarie dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, l'AUFIN subentra al posto della Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.

3

36 37 38

RS 221.229.1 RS 251 RS 952.0

2735

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

9. Legge del 28 giugno 196739 sul Controllo delle finanze Art. 8 cpv. 2 2 I tribunali della Confederazione e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

10. Legge federale del 19 dicembre 195840 sulla circolazione stradale Art. 76a cpv. 2 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN).

2

Art. 79e cpv. 2 2

L'AUFIN pubblica l'elenco degli Stati che accordano la reciprocità.

11. Legge del 25 giugno 197641 sul contributo alla prevenzione degli infortuni Art. 10 cpv. 1 e 3 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.

1

Nel caso di infrazione grave, l'AUFIN può intimare all'assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell'autorizzazione.

Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, l'AUFIN gli revoca l'autorizzazione a esercitare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

3

39 40 41

RS 614.0 RS 741.01 RS 741.81

2736

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

12. Legge federale del 18 marzo 199442 sull'assicurazione malattie Art. 21 cpv. 2 L'esercizio delle assicurazioni menzionate nell'articolo 12 capoverso 2 soggiace alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN) giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d'assicurazione.

2

Art. 99 cpv. 2 terzo periodo ... Sentita l'AUFIN, l'Ufficio federale decide l'entità della destinazione del patrimonio delle casse malati ai sensi del capoverso 3.

2

13. Legge del 3 ottobre 200343 sulla Banca nazionale Art. 14 cpv. 2 Nella raccolta dei dati statistici la Banca nazionale collabora con i servizi competenti della Confederazione, in particolare con l'Ufficio federale di statistica e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con le autorità competenti di altri Paesi e con le organizzazioni internazionali.

2

14. Legge federale del 18 marzo 199444 sui fondi d'investimento Sostituzione di espressioni In tutto l'atto legislativo l'espressione «revisione» è sostituita con «verifica», l'espressione «organo di revisione» con «società di revisione», l'espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica» e l'espressione «autorità di vigilanza» con «AUFIN».

Art. 7 cpv. 1 La direzione stabilisce il regolamento d'intesa con la banca depositaria e lo sottopone per approvazione all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN).

1

42 43 44

RS 832.10 RS 951.11 RS 951.31; FF 2005 5701: il Consiglio federale ha approvato il 25 settembre 2005 un messaggio concernente la revisione totale della legge sui fondi di investimento (nuovo: legge federale sugli investimenti collettivi di capitale [Legge sugli investimenti collettivi; LICol]).

2737

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 52 cpv. 1 e 2 Le direzioni incaricano una società di revisione abilitata dall'AUFIN di effettuare presso di loro verifiche annuali dei fondi d'investimento gestiti da esse e dalla banca depositaria.

1

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l'esecuzione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di revisione. Essa può autorizzare l'AUFIN a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.

2

Art. 53 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 55, rubrica e cpv. 1 Obbligo di informazione La banca depositaria e le società immobiliari che appartengono al fondo d'investimento devono tenere a disposizione della società di revisione i libri contabili, i giustificativi nonché i rapporti dei periti incaricati della stima e fornirle tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della sua verifica.

1

Art. 56 Abrogato Art. 57

Revoca dell'autorizzazione

Decaduta l'autorizzazione, la direzione perde il suo diritto di disposizione sugli averi e sui diritti del fondo di investimento.

1

2

Le autorizzazioni decadono se i loro titolari fanno fallimento.

Art. 58

Altri provvedimenti

L'AUFIN può prescrivere alla direzione di un fondo non autorizzato di trasformarlo in una delle forme previste dalla presente legge oppure pronunciarne lo scioglimento.

1

Se i diritti degli investitori appaiono pregiudicati, l'AUFIN può imporre alla direzione, alla banca depositaria e al rappresentante del fondo di investimento straniero la prestazione di garanzie.

2

In casi giustificati, essa può fare stimare il valore degli immobili dei fondi immobiliari da altri periti (art. 39). Essa può revocare i periti permanenti.

3

Art. 59

Costi dell'incaricato dell'inchiesta

Se l'AUFIN designa un incaricato dell'inchiesta, la direzione del fondo ne assume i relativi costi. La direzione del fondo non può addossare tali costi ai fondi di investimento da essa gestiti.

2738

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 61

Decisioni dei tribunali nelle controversie civili

I tribunali comunicano gratuitamente all'AUFIN il testo completo delle loro decisioni nelle controversie civili tra una persona o una società sottoposta alla presente legge e un investitore.

Art. 62 e 63 Abrogati Art. 69

Delitti

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

esercita le funzioni di direzione, di banca depositaria, di distributore o di rappresentante di un fondo di investimento senza essere titolare di un'autorizzazione o crea un fondo di investimento senza che ne sia stato approvato il regolamento;

b.

fornisce indicazioni false o ingannevoli nella pubblicità per un fondo di investimento;

c.

fornisce indicazioni false nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e in altre informazioni o sottace fatti importanti;

d.

svolge altre attività nell'esercizio della sua funzione di direzione di un fondo di investimento;

e.

viola gravemente gli obblighi che gli incombono in qualità di perito incaricato della stima.

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

Art. 70 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

non tiene una contabilità regolare o non conserva i libri contabili, i giustificativi e i documenti conformemente alle disposizioni applicabili;

b.

non fornisce nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale o nel prospetto tutte le indicazioni prescritte oppure non le pubblica o non le pubblica nei termini previsti.

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

2739

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 71 Abrogato

15. Legge dell'8 novembre 193445 sulle banche Sostituzione di espressioni In tutto l'atto legislativo le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» sono sostituite con «AUFIN», l'espressione «revisione» con «verifica», l'espressione «organo di revisione» con «società di revisione» e l'espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica».

Art. 1 cpv. 4 Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.

4

Art. 2 cpv. 1 e 3 1

Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia: a.

alle succursali istituite in Svizzera da banche estere;

b.

ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.

3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono esercitare la loro attività in Svizzera, senza l'autorizzazione dell'AUFIN, aprendo una succursale o una rappresentanza.

Art. 3d cpv. 2 Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, l'AUFIN, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

2

Art. 3h Abrogato 45

RS 952.0

2740

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 3bis cpv. 1 frase introduttiva L'AUFIN può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera: ...

1

Art. 5 Abrogato Capo sesto (Art. 11­14) Abrogato Art. 18 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di revisione abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di revisione verifica se essi:

1

a.

allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (verifica dei conti); e

b.

ottemperano alle prescrizioni in materia di vigilanza (verifica della vigilanza).

La banca, il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario che dispone di una revisione interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di revisione. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l'esecuzione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di revisione. Essa può autorizzare l'AUFIN a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.

3

Art. 19­22 Abrogati Titolo prima dell'art. 23

Capo decimo: Vigilanza Art. 23 L'AUFIN può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.

2741

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 23bis cpv. 1 e 2 Abrogati Art. 23ter Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, l'AUFIN può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

Art. 23quater Abrogato Art. 23quinquies La revoca, da parte dell'AUFIN, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

L'AUFIN designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

1

2

Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

Art. 23sexies Abrogato Art. 23septies Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti, l'AUFIN rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

1

2 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa.

Art. 23octies Abrogato Art. 24 cpv. 1 Abrogato

46

RS 172.021

2742

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 26 cpv. 1 lett. b 1

L'AUFIN può decidere misure di protezione; in particolare può: b.

designare un incaricato dell'inchiesta;

Art. 38 1

Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO47.

2

Per le altre banche è applicabile l'articolo 39.

Art. 39 cpv. 2 Abrogato Art. 46 È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio;

b.

non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi;

c.

non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6.

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

Art. 47 È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di revisione;

b.

ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale.

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

5

47

RS 220

2743

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale48.

Art. 48 Abrogato Art. 49 1

2

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»;

b.

omette di fornire all'AUFIN le comunicazioni prescritte;

c.

pubblicizza l'accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell'autorizzazione legale necessaria.

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 50­51bis Abrogati

16. Legge del 24 marzo 199549 sulle borse Sostituzione di espressioni In tutto l'atto legislativo le espressioni «autorità di vigilanza» e «Commissione delle banche» sono sostituite con «AUFIN» e le espressioni «revisore» e «ufficio di revisione» con «società di revisione».

Art. 3 cpv. 1 L'esercizio di una borsa sottostà all'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN).

1

Art. 11a

Contratti di pegno

L'articolo 17 della legge dell'8 novembre 193450 sulle banche è applicabile per analogia.

48 49 50

RS 311.0 RS 954.1 RS 952.0

2744

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 17

Verifica

Gli articoli 18 e 23 della legge dell'8 novembre 193451 sulle banche sono applicabili per analogia.

Art. 18 e 19 Abrogati Art. 23 cpv. 3 e 4 La commissione sorveglia di volta in volta l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).

3

4

Essa fa rapporto almeno una volta all'anno all'AUFIN sulla sua attività.

Art. 28 lett. g La commissione emana disposizioni supplementari su: g.

la sua procedura.

Art. 32 cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 7 Ove sia giustificato, la commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere deroghe all'obbligo di presentare un'offerta, in particolare: ...

2

7 Su richiesta della commissione, della società mirata o di uno dei suoi azionisti il giudice può sospendere con provvedimento d'urgenza l'esercizio del diritto di voto di chi non ottempera all'obbligo di presentare un'offerta.

Art. 33a

Compiti della commissione

La commissione emana le decisioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni della presente sezione e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.

1

Le persone e società sottoposte all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 31, nonché le persone e società che possono assumere la qualità di parti ai sensi dell'articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

2

Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni della presente sezione o di altre irregolarità, la commissione provvede al ripristino dello stato legale e alla soppressione delle irregolarità.

3

4 Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la commissione ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

51

RS 952.0

2745

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 33b

Procedura dinanzi alla commissione

Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa.

1

2

Nelle procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte: a.

l'offerente;

b.

le persone che operano d'intesa con l'offerente; e

c.

la società mirata.

Gli azionisti che detengono almeno il 2 per cento dei diritti di voto, esercitabili e non esercitabili, della società mirata hanno parimenti la qualità di parte se la richiedono alla commissione.

3

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisti non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

4

La presentazione di atti mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la commissione e riconosciuta ai fini dell'osservanza dei termini.

5

Art. 33c

Procedura di ricorso all'AUFIN

Le decisioni della commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi all'AUFIN.

1

L'impugnazione deve essere effettuata per scritto all'AUFIN e deve essere motivata. In tale caso la commissione trasmette i suoi atti all'AUFIN.

2

3

L'articolo 33b si applica alla procedura di ricorso all'AUFIN.

Art. 33d

Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale

Le decisioni dell'AUFIN in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200553 sul Tribunale amministrativo federale.

1

Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni a contare dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2

Titolo prima dell'art. 34

Sezione 6: Vigilanza Art. 34 Abrogato 52 53

RS 172.021 RS ...; RU ... (FF 2005 3689)

2746

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 35

Obbligo di informazione

Le persone sottoposte a un obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 31 o che possono avere qualità di parte ai sensi dell'articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire all'AUFIN tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Art. 35a

Divieto di esercitare l'attività

L'AUFIN può vietare durevolmente o temporaneamente l'esercizio dell'attività alle persone che effettuano il commercio di valori mobiliari in qualità di collaboratori responsabili di un commerciante di valori mobiliari e che violano gravemente la presente legge, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne.

Art. 36

Conseguenze del ritiro dell'autorizzazione

Il ritiro, da parte dell'AUFIN, dell'autorizzazione d'esercizio a un commerciante di valori mobiliari determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. L'AUFIN designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. L'AUFIN può rinunciare al ritiro dell'autorizzazione nel caso dei commercianti di valori mobiliari sottoposti alla legge dell'8 novembre 193454 sulle banche, sempreché l'autorizzazione di esercitare come banca non debba anch'essa essere ritirata.

Art. 36a

Applicazione delle disposizioni sull'insolvenza bancaria

Gli articoli 25­39 della legge dell'8 novembre 193455 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 38a

Verifiche transfrontaliere

Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari intendono accedere a informazioni riguardanti singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, l'AUFIN rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

1

2 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196856 sulla procedura amministrativa.

Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che non sono manifestamente coinvolte nell'affare da sottoporre a verifica.

3

Art. 39 e 40 Abrogati

54 55 56

RS 952.0 RS 952.0 RS 172.021

2747

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 41 1

2

Violazione dell'obbligo di dichiarazione

È punito con la multa sino a 2 000 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20 e 51);

b.

omette, in quanto detentore di una partecipazione in una società mirata, di dichiarare l'acquisto e la vendita di titoli di partecipazione di detta società (at. 31).

È punito con la multa sino a 1 000 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 42 1

2

Violazione degli obblighi della società mirata

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

omette di presentare ai portatori dei titoli di partecipazione il parere relativo all'offerta o non lo pubblica (art. 29 cpv. 1);

b.

fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 29 cpv. 1).

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 42a 1

2

Violazione degli obblighi del commerciante di valori mobiliari

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

non tiene in modo conforme il giornale di cui all'articolo 15 o non conserva i libri, i giustificativi e i documenti conformemente alle prescrizioni;

b.

viola gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 15.

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 43

Violazione del segreto professionale

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari oppure come organo o collaboratore di una società di revisione o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione;

b.

tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

2748

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

5

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale57.

Art. 44 Abrogato

17. Legge del 10 ottobre 199758 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. c 2

Sono intermediari finanziari: c.

gli istituti di assicurazione conformemente alla legge del 17 dicembre 200459 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita oppure offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento;

Art. 3 cpv. 5 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN), la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

5

Art. 12

Competenza

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

57 58 59

a.

all'AUFIN, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a­d;

b.

alla Commissione federale della case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;

c.

per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3: 1. agli organismi riconosciuti di autodisciplina (art. 24),

RS 311.0 RS 955.0 RS 961.01

2749

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

2.

all'AUFIN, sempreché gli intermediari finanziari non siano affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina.

Art. 13 Abrogato Art. 14 cpv. 1 Gli intermediati finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina devono chiedere all'AUFIN un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività.

1

Art. 15 Abrogato Titolo prima dell'art. 16

Sezione 2: Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza Art. 16 Se ne hanno il sospetto fondato, l'AUFIN e la Commissione federale delle case da gioco comunicano senza indugio all'Ufficio di comunicazione:

1

a.

la commissione di un reato a sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter del Codice penale60;

b.

la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o

c.

la facoltà per un'organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali.

Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non ne abbiano già dato comunicazione.

2

Titolo prima dell'art. 17

Sezione 3: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 Art. 17 L'AUFIN e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di

60

RS 311.0

2750

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 Art. 18, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 e 3 Compiti dell'AUFIN L'AUFIN ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: ...

1

Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a una società di revisione ai sensi dell'articolo 19b.

2

Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a una società di revisione ai sensi dell'articolo 19b. Quest'ultima sottostà al segreto professionale come gli avvocati e i notai.

3

Art. 18a

Elenco pubblico

L'AUFIN tiene un elenco degli intermediari finanziari a sensi dell'articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

1

2

L'AUFIN rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.

Art. 19 Abrogato Art. 19a

Verifica

Gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 direttamente sottoposti all'AUFIN devono sottoporsi periodicamente alla verifica da parte di una società di revisione abilitata.

1

La società di revisione verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'intermediario finanziario sottoposto a verifica e dell'AUFIN.

2

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di revisione ne dà atto nel suo rapporto.

3

4

L'AUFIN può effettuare essa stessa la verifica al posto della società di revisione.

2751

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 19b

Abilitazione delle società di revisione

È abilitato come società di revisione chiunque: a.

è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200561 sui revisori; e

b.

dispongono delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie per effettuare la verifica conformemente alla presente legge.

Art. 20

Conseguenze della revoca dell'autorizzazione

La revoca, fondata sull'articolo 37 della legge del ...62 sulla vigilanza dei mercati finanziari, da parte dell'AUFIN, dell'autorizzazione a un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 ad essa direttamente sottoposto, determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

Art. 21 e 22 Abrogati Art. 24 cpv. 2 Gli organismi di autodisciplina dell'impresa «La Posta Svizzera» ai sensi della legge del 30 aprile 199763 sulle poste e delle Ferrovie federali svizzere a sensi della legge federale del 20 marzo 199864 sulle Ferrovie federali svizzere devono essere indipendenti dalla direzione.

2

Art. 26 cpv. 2 2

Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, all'AUFIN.

Art. 27

Scambio di informazioni e obbligo di denuncia

Gli organismi di autodisciplina e l'AUFIN possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

1

2

Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio all'AUFIN:

61 62 63 64

a.

le disdette di affiliazioni;

b.

le decisioni di diniego dell'affiliazione;

c.

le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;

d.

l'avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l'esclusione.

RS ...; RU ... (FF 2005 6529) RS ...; RU ... (FF 2006 2713) RS 783.0 RS 742.31

2752

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Fanno rapporto almeno una volta all'anno all'AUFIN sulla loro attività nell'ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

3

Se ne hanno il sospetto fondato, gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio all'Ufficio di comunicazione:

4

a.

la commissione di un reato a sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter del Codice penale65;

b.

la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o

c.

la facoltà per un'organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali.

L'obbligo in virtù del capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina ne ha già dato comunicazione.

5

Art. 28

Revoca del riconoscimento

L'AUFIN non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull'articolo 37 della legge del ...66 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

1

In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati sono sottoposti alla vigilanza diretta dell'AUFIN.

2

3 Tali intermediari finanziari sottostanno all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 se non si affiliano entro il termine di due mesi a un altro organismo di autodisciplina.

Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è stato revocato il riconoscimento.

4

Art. 29 cpv. 1 e 3 L'AUFIN, la Commissione federale delle case da gioco e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

1

L'Ufficio di comunicazione comunica all'AUFIN e alla Commissione federale delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

3

Art. 30 e 31 Abrogati

65 66

RS 311.0 RS ...; RU ... (FF 2006 2713)

2753

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 34 cpv. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente all'AUFIN, alla Commissione federale delle case da gioco, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.

2

Art. 35 cpv. 2 Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e l'AUFIN, la Commissione federale delle case da gioco e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento online).

2

Art. 36 Abrogato Art. 37

Violazione dell'obbligo di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

1

2

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 38­40 Abrogati Art. 41

Esecuzione

L'AUFIN e la Commissione federale delle case da gioco emanano, nel loro ambito di competenza, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge, sempreché non siano contenute nel regolamento di autodisciplina.

18. Legge del 17 dicembre 200467 sulla sorveglianza degli assicuratori Sostituzione di espressioni In tutto l'atto legislativo l'espressione «autorità di vigilanza» è sostituita con «AUFIN» e le espressioni «ufficio di revisione» e «ufficio di revisione esterno» con «società di revisione». Occorre provvedere alle modifiche connesse alla sostituzione delle espressioni.

67

RS 961.01

2754

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 2 cpv. 3 Se circostanze particolari lo giustificano, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (AUFIN) può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati.

3

Art. 6 cpv. 2 Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.

2

Art. 22 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi.

2

3

L'AUFIN disciplina il controllo dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione.

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 5: Verifica Art. 27 cpv. 1 secondo periodo ... Essa nomina inoltre un ufficio di revisione interno indipendente dalla gestione (ispettorato).

1

Art. 28

Società di revisione

L'impresa di assicurazione incarica una società di revisione abilitata di controllare la sua gestione.

1

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione relative alle esigenze poste alla società di revisione. Esso può autorizzare l'AUFIN a emanare disposizioni di esecuzione relative agli ambiti tecnici.

2

Art. 29 cpv. 2 e 4 Abrogati Art. 47 1

Diritto di controllo e obbligo di informare in caso di delega di funzioni

L'AUFIN può effettuare controlli in qualsiasi momento.

Se un'impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo di informazione e di comunica-

2

2755

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

zione ai sensi dell'articolo 29 della legge del ...68 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Art. 48 e 50 Abrogati Art. 61

Revoca dell'autorizzazione

L'AUFIN può revocare l'autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicurativi all'impresa di assicurazione che ha cessato l'attività da più di sei mesi.

1

L'AUFIN adotta, in caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi della presente legge o dell'articolo 37 della legge del ...69 sulla vigilanza dei mercati finanziari, tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente i provvedimenti di cui all'articolo 51.

2

L'impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti di assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

3

Art. 73 cpv. 2 Se altre autorità estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del conglomerato assicurativo, l'AUFIN, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.

2

Art. 80

Scambio di informazioni a livello nazionale

L'AUFIN è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di sorveglianza e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 81­83 Abrogati Art. 86 1

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

68 69

a.

viola un obbligo secondo l'articolo 13;

b.

viola gli obblighi di notificazione secondo l'articolo 21;

c.

non presenta entro il termine legale il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza di cui all'articolo 25; RS ...; RU ... (FF 2006 2713) RS ...; RU ... (FF 2006 2713)

2756

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

d.

2

non costituisce le riserve tecniche prescritte dal diritto di sorveglianza o approvate nel singolo caso;

e.

viola uno degli obblighi di informare secondo l'articolo 45;

f.

viola le disposizioni dell'articolo 79c capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 195870 sulla circolazione stradale relative alla liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

È punito con la multa sino a 150 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 87

Delitti

È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

conclude contratti d'assicurazione per conto di un'impresa di assicurazione non autorizzata a esercitare in Svizzera oppure agisce in veste d'intermediario per la conclusione di tali contratti;

b.

non sottopone per approvazione modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 1 o non notifica all'AUFIN modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 2;

c.

ritira o grava beni del patrimonio vincolato di entità tale che l'importo legale non risulta più coperto;

d.

compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato.

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 25 000 franchi.

3

Art. 88 cpv. 1 1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

70

RS 741.01

2757

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

2758