Decreto federale Disegno sul credito d'impegno per l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta: Art. 1 Per il finanziamento dell'armonizzazione dei registri ufficiali di persone č approvato un credito quadro di 15 820 000 franchi per la durata di cinque anni. Il periodo di credito decorre dal 1° gennaio 2006.

Art. 2 Nell'ambito delle misure da adottare per l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone possono essere stanziate spese per il personale a carico del credito quadro non superiori a 8 460 000 franchi (contributi dei datori di lavoro inclusi) per il periodo di credito di cui all'articolo 1.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 FF 2006 397

2005-2732

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Credito d'impegno per l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone. DF

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