Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Proroga e modifica del 26 ottobre 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003 e dell'8 agosto 20061 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 13 lett. b (Tipi di prestazioni) Art. 15

Attività lavorative consentite

Art. 16

Rendita transitoria ordinaria

Art. 19

Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP

1 2

FF 2003 3464­3466, 2006 6191­6192 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2006-2681

8149

Contratto colletivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008. Le modifiche sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all'entrata in vigore delle modifiche. Per le rendite già in corso il 1° gennaio 2007 restano applicabili i valori limite notificati ai beneficiari per le attività lavorative consentite.

26 ottobre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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