Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città accettata nella votazione popolare del 30 ottobre 2005.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2

RS 101 FF 2006 4681

2006-0949

4685

Garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città. DF

4686