Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città accettata nella votazione popolare del 30 ottobre 2005.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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RS 101 FF 2006 4681
2006-0949
4685
Garanzia federale alla costituzione del Cantone di Basilea Città. DF
4686