Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane del 19 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto il rapporto del 15 febbraio 20062 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2005, decreta: Art. 1 Le modifiche del 10 novembre 20043 (Allegato 1) e del 10 giugno 20054 (Allegato 2) dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle importazioni agricole sono approvate.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2006

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

1 2 3 4 5

RS 632.10 FF 2006 2367 RU 2004 5473 RU 2005 2533 RS 916.01

2005-3303

5673

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato 1

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 10 novembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole è modificata come segue: 1.

L'allegato 1 numero 14, disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana, è modificato secondo la versione qui annessa.

2.

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

10 novembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6

RS 916.01

5674

2004­2207

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

Allegato 1 (art. 5)

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana Voce di tariffa

Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]

Testo complementare

(Fr.)

...

1001.

1002.

1007.

1008.

...

9031 0031 0021 1021 2021 9021 9051

26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30 26.30

5675

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2004

Allegato 2 (art. 6)

Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa7

Designazione della merce

Prezzo soglia fr. per 100 kg

Valido per le linee di tariffa seguenti

0713.1011

Piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali

48.00

1003.0010

Orzo, da semina

92.00

1003.0070

Orzo, per l'alimentazione di animali

43.00

1201.0010

Fave di soia, per l'alimentazione di animali Farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali

60.00

0708.9010­0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021­1008.9071 1201.0010­1208.9010 e 2103.3011 0901.9011 e 1209.1010­1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.0020­0060 1501.0012­1518.0098, 3823.1110­1910 1702.3021­1702.9011 e 1703.9091 2102.1091­2102.2021

1214.1010

1501.0012 1702.3021 2102.2011 2303.1011

2304.0010 3505.1010

7

Grassi di maiale (compreso lo strutto), 71.00 grezzi, per l'alimentazione di animali Glucosio chimicamente puro, allo stato 47.00 solido, per l'alimentazione di animali Lieviti morti, per l'alimentazione 59.00 di animali Proteine di patate, per l'alimentazione 76.00 di animali Panelli di soia, per l'alimentazione di animali Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali

RS 632.10 Allegato

5676

38.00

52.00 48.00

0505.9011­0511.9919, 2301.1011­2010, 2303.1011­3010 e 2309.9011­9089 2304.0010­2306.9010 1101.0012­1108.2020, 1905.9021, 2302.1010­5010, 3505.1010­3809.1010, 3824.1010, 9091 e 3825.9010

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato 2

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 19988 sulle importazioni agricole è modificata come segue: L'Allegato 1 numero 17, Disciplinamento del mercato: zucchero e l'Allegato 4 numero 5, Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova, sono modificati secondo la versione qui annessa.

II 1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.

2

L'allegato 1 numero 17 entra in vigore il 1° ottobre 2005.

10 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8

RS 916.01

2005­0892

5677

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2005

Allegato 1 (art. 5)

17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa

Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]

Testo complementare

(Fr.)

1701. 1100 1200 9991 9999 1702. 3029 3032 3038 3042 3048 4019 4029 9019 9022 9023 9024 9028 9032 9033 9034 9038

51.00 51.00 18.70 51.00 14.00 61.00 18.70 39.00 10.00 61.00 39.00 51.00 29.70 18.70 18.70 18.70 32.10 17.55 10.00 10.00

PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

5678

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2005

Allegato 4 (art. 10)

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce/i di tariffa

Contingente doganale (tonnellate lorde)

[1]

[1]

[1]

[1]

09 09.1 09.2

Uova di volatili, in guscio Uova destinate al consumo Uova di trasformazione per l'industria alimentare

0407. 0010 0407. 0010 0407. 0010

33 735 16 428 17 307

10

Prodotti di uova, essiccati

0408. 1110 9110 3502. 1110

977

11

Altri prodotti di uova

0408. 1910 9910 3502. 1910

6 866

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

5679

Ordinanza sulle importazioni agricole

5680

RU 2005