Legge sulle epidemie

Disegno

(Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20061, decreta: I La legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie è modificata come segue: Art. 6 Approvvigionamento con agenti terapeutici

Il Consiglio federale provvede all'approvvigionamento sufficiente della popolazione con i più importanti agenti terapeutici idonei a lottare contro le malattie trasmissibili, sempre che non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell'8 ottobre 19823 sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 32a

1 La Confederazione assume le spese dell'approvvigionamento suffiSpese per l'approvvigiociente della popolazione con agenti terapeutici secondo l'articolo 6.

namento con agenti terapeutici 2 L'assunzione delle spese per gli agenti terapeutici in caso di dispen-

sazione alla popolazione si conforma alle condizioni previste: a.

nella legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie;

b.

nella legge federale del 20 marzo 19815 sull'assicurazione contro gli infortuni;

c.

nella legge federale del 19 giugno 19926 sull'assicurazione militare.

3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, la Confederazione assume le spese per gli agenti terapeutici.

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FF 2006 5135 RS 818.101 RS 531 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1

2006-1327

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Legge sulle epidemie

Art. 32b Promozione della 1 Se, fabbricazione di della agenti terapeutici

in circostanze straordinarie, l'approvvigionamento sufficiente popolazione non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può promuovere con aiuti finanziari la fabbricazione di agenti terapeutici in Svizzera secondo l'articolo 6.

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi subordinati a progetti.

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3

Essa può versare i contributi se il fabbricante: a.

dispone di provate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o produzione di siffatti agenti terapeutici;

b.

si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e

c.

garantisce alla Confederazione la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici in caso di circostanze straordinarie.

Art. 32c Copertura dei danni

La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il fabbricante di un agente terapeutico secondo l'articolo 6 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato o disposto se, in circostanze straordinarie, l'approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti.

1

L'entità e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il fabbricante.

2

II La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

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Essa entra in vigore il 7 ottobre 2006 con effetto sino al 31 dicembre 2012.

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