Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Disegno

(Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta (LIFD) è modificata come segue: Art. 33 cpv. 2 Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 7000 franchi e al massimo 11 500. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26­31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d­f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai contribuenti.

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Art. 35 cpv. 1 lett. c (nuova) 1

Sono dedotti dal reddito netto: c.

per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2300 franchi.

Art. 212 cpv. 2 Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 7600 franchi e al massimo 12 500. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26­31 e le deduzioni generali di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d­f.

Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni

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FF 2006 4087 RS 642.11

2006-0891

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Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi

coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai contribuenti.

Art. 213 cpv. 1 lett. c (nuova) 1

Sono dedotti dal reddito netto: c.

per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2500 franchi.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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