Termine di referendum: 12 ottobre 2006

Legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051 e la decisione del Consiglio degli Stati del 14 marzo 20062, decreta: I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 20, rubrica Principio Art. 20a

Casi speciali

È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c anche:

1

a.

1 2 3

il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 151 capoverso 1, 152 e 153;

FF 2005 4241 Boll. uff. 2006 S 106 RS 642.11

2006-1844

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Legge che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese

b.

il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

2

Introdurre nella parte ottava, titolo quarto, capitolo 1 il seguente articolo: Art. 205b

Adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese; retroattività

L'articolo 20a capoverso 1 lettera a si applica anche alle tassazioni dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2001 in poi, non ancora passate in giudicato.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7a

Casi speciali

È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 anche:

1

4

a.

il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo l'articolo 53;

b.

il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della parte-

RS 642.14

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Legge che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese

cipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

2

Art. 72f

Adeguamento della legislazione cantonale

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell'articolo 7a per la data d'entrata in vigore di tali disposizioni.

1

Da tale momento, l'articolo 7a si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La cifra I numero 2 entra in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della cifra I numero 1.

3

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 20065 Termine di referendum: 12 ottobre 2006

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