Termine di referendum: 12 ottobre 2006

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 49a, frase introduttiva e lett. g Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: g.

assegnare o verificare il numero d'assicurato.

Art. 50a cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. bbis e bter Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA3:

1

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d'assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero; bter. ai servizi incaricati dell'esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;

1 2 3

FF 2006 471 RS 831.10 RS 830.1

2005-2367

5307

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

Art. 50c 1

2

Numero d'assicurato

Il numero d'assicurato è assegnato a ogni persona che: a.

ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA4);

b.

abita all'estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.

Il numero d'assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario: a.

per attuare l'AVS; o

b.

nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.

3 Il numero d'assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.

Art. 50d

Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale

I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall'AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto.

1

I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali.

2

Art. 50e

Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato in altri settori

Il numero d'assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d'utilizzazione e gli aventi diritto.

1

I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti legali:

2

a.

i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie;

b.

i servizi incaricati dell'assistenza sociale;

c.

i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale;

d.

le istituzioni preposte all'educazione.

Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.

3

4

RS 830.1

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

Art. 50f

Comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale

I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d capoverso 2 o all'articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione: a.

è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d'assicurato;

b.

nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o

c.

nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Art. 50g

Misure di sicurezza

I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato conformemente all'articolo 50d o all'articolo 50e si annunciano al servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L'elenco è pubblicato annualmente.

1

2

I servizi e le istituzioni annunciati devono: a.

adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva;

b.

mettere a disposizione del servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso;

c.

apportare al numero d'assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l'assegnazione dello stesso.

Il Dipartimento federale dell'interno, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a.

3

Il servizio competente per l'assegnazione del numero d'assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall'utilizzazione del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS.

4

Art. 71 cpv. 4 lett. a 4

L'Ufficio centrale tiene: a.

un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri d'assicurato assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

Art. 87, sesto comma e nota a piè di pagina della comminatoria ...

chiunque utilizza sistematicamente il numero d'assicurato senza esserne autorizzato, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui il Codice penale5 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.6 Art. 88, quarto comma e nota a piè di pagina della comminatoria ...

chiunque, nell'utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato, non adotta misure ai sensi dell'articolo 50g capoverso 2 lettera a, è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.7 Art. 92a Abrogato

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006 A tutte le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d'assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d'assicurato.

1

Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l'entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d'assicurato secondo il diritto anteriore.

2

I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d'assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

3

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

5 6

7

RS 311.0 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), la comminatoria ha il seguente tenore: «... è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.» Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), la comminatoria ha il seguente tenore: «... è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.»

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 20068 Termine di referendum: 12 ottobre 2006

8

FF 2006 5307

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile svizzero9 Art. 89bis cpv. 6 n. 5a Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti: 6

5a. l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);

2. Legge del 2 aprile 190811 sul contratto d'assicurazione Art. 47a Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

Le imprese di assicurazione private soggette alla legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni, soltanto se: a.

9 10 11 12 13 14

esercitano le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie previste nell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 199414 sull'assicurazione malattie;

RS 210 RS 831.40 RS 221.229.1 RS 961.01 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 832.10

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

b.

sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all'articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198115 sull'assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.

3. Legge del 4 ottobre 199116 sui PF Art. 4a

Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti

Per adempiere i loro compiti legali, gli istituti di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194617 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4. Legge militare del 3 febbraio 199518 Art. 146 cpv. 2, secondo periodo ... Per adempiere i loro compiti legali, essi sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

5. Legge federale del 14 dicembre 199020 sull'imposta federale diretta Art. 112a cpv. 1bis 1bis Per adempiere i loro compiti legali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194621 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

15 16 17 18 19 20 21

RS 832.20 RS 414.110 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 510.10 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 642.11 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307)

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

6. Legge federale del 14 dicembre 199022 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 39 cpv. 4 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità di cui ai capoversi 2 e 3 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194623 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4

7. Legge federale del 12 giugno 195924 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Art. 22 cpv. 6 6 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194625 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

8. Legge federale del 19 marzo 196526 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 13

Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS27 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, incluse le deroghe alla LPGA28, e le disposizioni della LAVS concernenti il numero d'assicurato si applicano per analogia.

22 23 24 25 26 27 28

RS 642.14 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 661 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 831.30 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 830.1

5314

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

9. Legge federale del 25 giugno 198229 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 48, rubrica e cpv. 4 Principi Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS30.

4

Art. 49 cpv. 2, frase introduttiva, nonché n. 6a, 25a e 25b Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

2

6a. l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4), 25a. il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85a lett. f), 25b. la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis), Art. 85a, frase introduttiva e lett. f Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: f.

assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 86a cpv. 2 lett. bbis Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

2

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

29 30

RS 831.40 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307)

5315

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

10. Legge del 17 dicembre 199331 sul libero passaggio Art. 25

Principio

Le disposizioni della LPP32 concernenti l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

11. Legge federale del 18 marzo 199433 sull'assicurazione malattie Art. 42a cpv. 1, secondo periodo ... Sulla tessera figurano il nome dell'assicurato e il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

1

Art. 83

Numero d'assicurato dell'AVS

Per adempiere i loro compiti legali, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194634 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 84, frase introduttiva e lett. h Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: h.

assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 84a cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbis Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA35:

1

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

31 32 33 34 35

RS 831.42 RS 831.40 RS 832.10 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 830.1

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

12. Legge federale del 20 marzo 198136 sull'assicurazione contro gli infortuni Introdurre nella sezione 1 Art. 60a

Numero d'assicurato dell'AVS

Per adempiere i loro compiti legali, l'INSAI e gli assicuratori registrati secondo l'articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all'esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194637 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 96, frase introduttiva e lett. g Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: g.

assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 97 cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbis Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA38:

1

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

13. Legge federale del 19 giugno 199239 sull'assicurazione militare Art. 81 cpv. 3 Per adempiere i loro compiti legali, i partecipanti all'esercizio dell'assicurazione militare sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194640 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3

36 37 38 39 40

RS 832.20 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 830.1 RS 833.1 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307)

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). LF (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS)

Art. 94a, frase introduttiva e lett. e Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: e.

assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 95a cpv. 1, frase introduttiva e lett. abis Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA41:

1

abis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

14. Legge del 25 giugno 198242 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 96

Utilizzazione del numero d'assicurato dell'AVS

Per adempiere i loro compiti legali, i servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS43.

Art. 96b, frase introduttiva e lett. j Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: j.

assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 97a cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbis Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA44:

1

bbis. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;

41 42 43 44

RS 830.1 RS 837.0 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 830.1

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