Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi

Disegno

(Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 91, 122 e 123 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20062, decreta:

Capitolo 1: Oggetto, campo d'applicazione e scopo Art. 1 La presente legge disciplina in particolare le approvazioni e le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi e i relativi impianti accessori (impianti di trasporto in condotta), come pure la responsabilità, l'obbligo di assicurazione e la vigilanza.

1

2 Le condotte all'interno di impianti industriali non sono considerate impianti di trasporto in condotta.

Con la presente legge si intende garantire che la costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto in condotta rispettino l'ambiente e siano sicuri per l'essere umano.

3

Capitolo 2: Costruzione ed esercizio degli impianti di trasporto in condotta Sezione 1: Disposizioni generali Art. 2

Autorità di approvazione o di autorizzazione

L'autorità di approvazione o di autorizzazione è:

1 2

a.

per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar, l'Ufficio federale dell'energia (UFE);

b.

per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar, se sono valutati aspetti meramente tecnici e non è

RS 101 FF 2006 5453

2005-2217

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necessaria una ponderazione con altri interessi, l'organo per la sicurezza (art. 6 cpv. 2); c.

per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar, l'autorità designata dal Cantone.

Art. 3

Approvazione dei piani

Gli impianti di trasporto in condotta possono essere costruiti o modificati soltanto previa approvazione dei piani.

1

Per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar la procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e, in subordine, dalla legge federale del 20 giugno 19303 sull'espropriazione (LEspr).

2

Con l'approvazione dei piani per impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3

Non sono necessari autorizzazioni o piani del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'esercente dell'impianto.

4

Art. 4

Condizioni per l'approvazione dei piani

L'approvazione dei piani è rilasciata se l'impianto corrisponde in particolare allo stato della tecnica e alle esigenze della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio.

1

Un esercente estero deve avere un'amministrazione e una direzione dell'esercizio residenti in Svizzera, nonché un'organizzazione aziendale che garantisca il rispetto del diritto svizzero.

2

Art. 5

Requisiti fondamentali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali che gli impianti di trasporto in condotta devono soddisfare in materia di protezione dell'essere umano e dell'ambiente.

Art. 6

Esame e controllo della sicurezza tecnica

L'esame e il controllo della sicurezza tecnica degli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar sono retti dalla legge del ...4 sul controllo della sicurezza (LCSic).

1

2

L'organo per la sicurezza è l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti.

Prima della costruzione, prima della messa in esercizio e durante l'esercizio la sicurezza tecnica è esaminata e controllata come segue:

3

3 4

RS 711 RS ...; RU... (FF 2006 5527)

5550

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a.

per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar, secondo la procedura di esame della sicurezza degli impianti mediante controllo ufficiale conformemente alla LCSic;

b.

per gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar, secondo la procedura stabilita dal Cantone.

Gli obblighi di collaborazione di cui all'articolo 22 LCSic si applicano anche al controllo secondo il diritto cantonale.

4

Sezione 2: Costruzione di impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar Art. 7

Apertura della procedura di approvazione dei piani

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità di approvazione.

1

L'autorità di approvazione esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

2

Art. 8

Diritto di espropriazione

Al richiedente di un'approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione.

Art. 9

Picchettamento

Prima del deposito pubblico della domanda l'esercente deve mettere in evidenza sul terreno, mediante picchettamento, gli impianti di trasporto in condotta progettati.

1

Le obiezioni contro il picchettamento devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFE.

2

Art. 10

Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

L'UFE trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati può eccezionalmente prorogare tale termine.

1

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

2

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione di cui agli articoli 42­44 LEspr5.

3

5

RS 711

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Art. 11

Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'esercente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr6 un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.

Art. 12

Opposizione

Chi ha qualità di parte secondo la legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa o la LEspr8 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'UFE. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

1

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39­41 LEspr vanno presentate all'UFE.

2

3

I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 13

Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è retta dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 14

Decisione di approvazione dei piani, durata di validità e rimedi giuridici

Con l'approvazione dei piani l'UFE decide simultaneamente anche sulle opposizioni relative al diritto di espropriazione.

1

L'approvazione dei piani decade se entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione. Per gravi motivi, l'autorità di approvazione può prorogare adeguatamente la durata di validità dell'approvazione.

2

L'approvazione dei piani e le altre decisioni dell'UFE o dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

3

Art. 15 1

a.

6 7 8 9

Procedura semplificata di approvazione dei piani

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: progetti limitati localmente che concernono pochi interessati chiaramente identificabili;

RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010

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b.

modifiche di impianti di trasporto in condotta o trasformazioni della loro destinazione che non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;

c.

impianti di trasporto in condotta che al più tardi dopo tre anni sono rimossi.

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

2

3 L'autorità di approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità di approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempre che non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità di approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. A tal fine impartisce un termine adeguato.

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

4

Art. 16

Diritto di incrociare vie di comunicazione

Contro adeguato indennizzo, l'esercente ha il diritto di incrociare vie di comunicazione, sempre che dopo l'esecuzione dell'incrocio siano presi i provvedimenti di sicurezza necessari a garantire l'esercizio indisturbato delle vie di comunicazione e non sia pregiudicata un'estensione già pianificata delle medesime.

1

2

In caso di controversia è applicabile la LEspr10.

Art. 17

Inizio dei lavori

I lavori di costruzione possono iniziare soltanto dopo che l'approvazione dei piani è passata in giudicato.

Art. 18

Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr11. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

1

L'UFE trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

2

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

3

10 11

RS 711 RS 711

5553

Legge sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 19

Misure di protezione durante la costruzione

L'esercente prende le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, delle cose e dei beni giuridici importanti, e per evitare ai vicini le molestie che non si possa ragionevolmente pretendere abbiano a sopportare.

1

Se i lavori di costruzione toccano opere pubbliche, come vie di comunicazione, condotte o altri impianti, l'esercente deve provvedere affinché possano continuare a essere utilizzate nella misura richiesta dall'interesse pubblico.

2

Art. 20

Progetti di costruzione di terzi

La costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi necessitano dell'approvazione dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti se possono compromettere la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta oppure se gli impianti di trasporto in condotta possono compromettere la sicurezza delle costruzioni o degli impianti di terzi.

1

2 In casi motivati l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti può chiedere all'esercente di far chiarire le ripercussioni sull'impianto di trasporto in condotta o sul progetto di costruzione. I relativi costi possono essere addebitati all'esercente.

Art. 21

Ripartizione delle spese in caso di pregiudizio a impianti esistenti

Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impianti già esistenti o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta già esistente, le spese dei provvedimenti necessari a eliminare il pregiudizio sono a carico della nuova opera; sono fatti salvi eventuali patti contrari.

1

In caso di controversia è applicabile la procedura di cui agli articoli 57 segg.

LEspr12.

2

Sezione 3: Messa in esercizio ed esercizio di impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar Art. 22

Messa in esercizio

Gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar possono essere messi in esercizio soltanto se l'autorità di autorizzazione ha rilasciato l'autorizzazione d'esercizio.

1

2

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se:

12

a.

l'impianto è conforme alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni d'esecuzione e all'approvazione dei piani;

b.

il regolamento d'esercizio è conforme alle prescrizioni legali;

RS 711

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Legge sugli impianti di trasporto in condotta

c.

l'esercente dispone del personale necessario per un esercizio sicuro dell'impianto;

d.

l'esercente dispone del personale necessario per la riparazione immediata dei danni oppure la riparazione immediata dei danni è garantita da terzi incaricati;

e.

è stata conclusa l'assicurazione di responsabilità civile prescritta.

Art. 23 1

Obbligo di trasporto

L'esercente è tenuto a effettuare trasporti contrattuali per conto di terzi se: a.

il trasporto è tecnicamente possibile;

b.

il trasporto è economicamente accettabile; e

c.

il terzo offre un'adeguata remunerazione.

In caso di controversia, l'UFE decide in merito all'obbligo di concludere il contratto e in merito alle condizioni contrattuali.

2

Le pretese di diritto civile derivanti dal contratto sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

3

Art. 24

Efficacia operativa e sicurezza dell'esercizio

Gli impianti di trasporto in condotta vanno mantenuti in uno stato di efficacia operativa e di conformità alle esigenze di sicurezza.

Art. 25

Equipaggiamento supplementare

Su domanda dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti, l'UFE può disporre che l'impianto sia dotato di equipaggiamento supplementare conformemente ai risultati del rapporto di sicurezza.

Art. 26

Guasti dell'impianto

Se un impianto di trasporto in condotta subisce un guasto, l'esercente deve prendere senza indugio tutte le misure opportune per evitare o contenere i danni e rimuovere al più presto i danni o il pericolo di danni.

1

Il servizio d'allarme designato dal Governo cantonale e l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti ne devono essere immediatamente avvisati.

2

5555

Legge sugli impianti di trasporto in condotta

Sezione 4: Messa fuori servizio di impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar Art. 27

Sospensione dell'esercizio

Se una delle condizioni dell'articolo 22 capoverso 2 non è più soddisfatta, l'esercizio dev'essere sospeso. La sospensione va notificata all'UFE e all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti.

1

L'UFE può ordinare la sospensione dell'esercizio, segnatamente in caso di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni della presente legge, delle disposizioni d'esecuzione, dell'approvazione dei piani, dell'autorizzazione d'esercizio come pure delle istruzioni impartite dall'UFE.

2

Art. 28

Cessazione dell'esercizio e smantellamento dell'impianto

La richiesta di cessazione dell'esercizio di un impianto di trasporto in condotta deve essere presentata all'autorità di approvazione.

1

2 Nella richiesta deve essere provato che la cessazione dell'esercizio e lo smantellamento dell'impianto sono eseguiti secondo lo stato della tecnica e sono compatibili con la protezione dell'ambiente.

La procedura di autorizzazione è retta dalle prescrizioni relative all'approvazione dei piani.

3

In caso di cessazione dell'esercizio di un impianto di trasporto in condotta, l'esercente deve smantellare l'impianto a proprie spese e ripristinare lo stato precedente nella misura richiesta dall'interesse pubblico.

4

Sezione 5: Costruzione ed esercizio di impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar Art. 29

Obbligo di autorizzazione

I Cantoni disciplinano la procedura di approvazione dei piani e la procedura di autorizzazione dell'esercizio degli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar.

1

2

Essi designano le autorità competenti.

Art. 30

Diritto federale applicabile

Gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio fino a 5 bar sottostanno alle disposizioni seguenti della presente legge:

5556

Legge sugli impianti di trasporto in condotta

a.

le disposizioni della presente sezione;

b.

le disposizioni generali sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di trasporto in condotta (art. 2­6);

c.

le disposizioni sulla responsabilità e sull'assicurazione (capitolo 3);

d.

le disposizioni penali e d'esecuzione (capitolo 5).

Capitolo 3: Responsabilità e obbligo di assicurazione Art. 31

Responsabilità

Se per l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta, ovvero per un difetto o una manipolazione difettosa di un tale impianto non in esercizio, una persona è uccisa oppure subisce un danno alla salute o un danno materiale, l'esercente dell'impianto risponde del danno. Se l'impianto non appartiene all'esercente, il proprietario risponde in solido con lui.

1

L'esercente è liberato dalla responsabilità se prova che il danno è dovuto a un evento naturale straordinario, a un evento bellico o a una colpa grave del danneggiato, sempreché non vi sia colpa da parte dell'esercente medesimo o di una persona per la quale egli risponde.

2

La responsabilità per i danni alla merce trasportata è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni13.

3

Il modo e l'entità del risarcimento, l'assegnazione di un'indennità a titolo di riparazione, la responsabilità di più persone e il regresso tra gli obbligati sono retti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti.

4

Art. 32

Obbligo di assicurazione

L'esercente deve stipulare con un'impresa di assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera un'assicurazione per coprire i rischi assicurabili della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 31.

1

L'assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti del danneggiato fino a una somma di almeno:

2

a.

50 milioni di franchi, trattandosi di impianti di trasporto in condotta di combustibili o di carburanti liquidi;

b.

25 milioni di franchi, trattandosi di impianti di trasporto in condotta di combustibili o di carburanti gassosi.

Nell'approvazione dei piani, gli importi di cui al capoverso 2 possono essere diminuiti o aumentati nella misura permessa o richiesta dall'interesse pubblico.

3

L'autorità di approvazione può esentare interamente o in parte dall'obbligo di stipulare un'assicurazione, se è prestata in altro modo una garanzia equivalente.

4

13

RS 220

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Legge sugli impianti di trasporto in condotta

La Confederazione e i Cantoni non sono tenuti a stipulare un'assicurazione per gli impianti che esercitano.

5

Art. 33

Sospensione e cessazione dell'assicurazione

L'assicuratore notifica all'autorità di approvazione la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

1

La sospensione e la cessazione dell'assicurazione hanno effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica, sempreché l'assicurazione non sia stata nel frattempo sostituita con un'altra.

2

Art. 34

Azione contro l'assicuratore

Il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione.

1

Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 190814 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte al danneggiato.

2

L'assicuratore ha diritto di regresso contro l'esercente, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto d'assicurazione o la legge federale sul contratto d'assicurazione.

3

Art. 35

Pluralità di danneggiati

Se le pretese dei danneggiati superano la copertura assicurata, il diritto dei singoli verso l'assicuratore è ridotto proporzionalmente al rapporto fra tale copertura e il totale delle pretese.

1

Il danneggiato che propone per primo l'azione e l'assicuratore convenuto possono chiedere al giudice adito di invitare gli altri danneggiati a promuovere presso di lui la loro azione entro un determinato termine, indicando loro le conseguenze di un'omissione. Il giudice ripartisce la prestazione di assicurazione innanzitutto fra le pretese avanzate nel termine stabilito, senza riguardo alle rimanenti.

2

3 L'assicuratore che, ignaro delle altre pretese, ha pagato in buona fede a un danneggiato una somma superiore a quella che proporzionalmente gli spettava, è liberato dai suoi obblighi verso gli altri danneggiati fino a concorrenza della somma pagata.

Art. 36

Prescrizione

L'azione di risarcimento o di riparazione per danni causati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive in due anni dal giorno in cui il danneggiato viene a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'evento che ha causato il danno.

1

Se l'azione deriva da un reato riguardo al quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, quest'ultima si applica anche alla pretesa civile.

2

14

RS 221.229.1

5558

Legge sugli impianti di trasporto in condotta

L'interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile si applica anche verso l'assicuratore, e viceversa.

3

4 Il diritto di regresso tra le persone civilmente responsabili di un evento dannoso e il diritto di regresso dell'assicuratore si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione è effettuata integralmente e il responsabile è noto.

5

Per il rimanente, si applica il Codice delle obbligazioni15.

Art. 37

Foro

L'azione civile contro la persona civilmente responsabile o il suo assicuratore per un danno secondo l'articolo 31 è promossa presso la sede del convenuto o nel luogo del danno, a scelta dell'attore.

Capitolo 4: Vigilanza Art. 38

Autorità di vigilanza

Gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

1

2

L'autorità di vigilanza è l'UFE.

Gli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar sottostanno alla vigilanza del Cantone e all'alta vigilanza della Confederazione.

3

Art. 39

Obbligo di trasparenza

Su richiesta, l'esercente di un impianto di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima superiore a 5 bar deve presentare all'UFE il rapporto di gestione, il conto annuale e il bilancio e gli fornisce i dati statistici necessari.

Capitolo 5: Disposizioni penali, misure amministrative e trattamento dei dati Art. 40

Danneggiamento di impianti di trasporto in condotta e perturbamento dell'esercizio

Chiunque intenzionalmente danneggia un impianto di trasporto in condotta mettendo consapevolmente in pericolo la vita o la salute di altre persone o cose altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva.

1

2 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un impianto in condotta di interesse pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.

15

RS 220

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3 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 41

Infrazioni alla legge

Sempre che non sia realizzata una fattispecie penale più grave, è punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente:

1

2

a.

dà informazioni inesatte o incomplete per ottenere un'approvazione dei piani;

b.

incomincia o prosegue la costruzione di un impianto di trasporto in condotta o di un'opera secondo l'articolo 20 senza esserne autorizzato;

c.

intraprende o prosegue l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta senza esserne autorizzato;

d.

non osserva le condizioni o gli oneri attenenti a un'approvazione dei piani o a un'autorizzazione oppure l'obbligo di stipulare un'assicurazione o di fornire garanzie;

e.

non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi secondo l'articolo 26 in presenza di un guasto all'impianto di trasporto in condotta.

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tutelare la sicurezza, l'indipendenza o la neutralità della Svizzera o per evitare una dipendenza economica incompatibile con l'interesse generale del Paese, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni.

3

4

La pena è della multa fino a 20 000 franchi se il colpevole ha agito per negligenza.

Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni alle disposizioni d'esecuzione.

5

Art. 42

Infrazioni secondo il diritto penale amministrativo

Gli articoli 14­18 della legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo (DPA) sono applicabili.

Art. 43

Applicabilità delle disposizioni generali del Codice penale e del diritto penale amministrativo

1 Le disposizioni generali del Codice penale17 si applicano ai reati di cui all'articolo 40.

Le disposizioni generali (art. 2­13) del DPA18 si applicano ai reati di cui agli articoli 41 e 42.

2

16 17 18

RS 313.0 RS 311.0 RS 313.0

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Art. 44 1

Procedura e competenza

I reati di cui all'articolo 40 sottostanno alla giurisdizione penale federale.

I reati di cui agli articoli 41 e 42 sono perseguiti e giudicati dall'UFE secondo le norme procedurali del DPA19.

2

Art. 45

Misure amministrative

L'UFE può eseguire o fare eseguire a spese dell'inadempiente una sua decisione che nonostante diffida non è stata eseguita entro il termine stabilito, salvo restando l'introduzione o l'esito di un procedimento penale.

Art. 46

Trattamento di dati personali

I servizi incaricati dell'esecuzione trattano i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 40­46.

1

Essi possono conservare tali dati in forma elettronica. Per quanto necessario all'esecuzione uniforme della presente legge, possono scambiarseli.

2

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 47 1

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Stabilisce segnatamente: a.

i servizi federali incaricati dell'esecuzione della presente legge, i loro compiti e la loro collaborazione con altri servizi interessati;

b.

gli emolumenti per le attività dell'UFE e dell'Ispettorato federale degli oleoe gasdotti.

2 Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di trasporto di cui all'articolo 23 agli impianti di trasporto in condotta con una pressione d'esercizio massima fino a 5 bar.

3 I Cantoni stabiliscono i servizi incaricati di eseguire i compiti cantonali e le relative procedure.

Art. 48

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 4 ottobre 196320 sugli impianti di trasporto in condotta è abrogata.

Art. 49

Disposizioni transitorie

Le concessioni di cui all'articolo 2 e seguenti della legge del 4 ottobre 196321 sugli impianti di trasporto in condotta nella versione in vigore prima del 1° gennaio 2000, 1

19 20 21

RS 313.0 RU 1964 95, 1974 1857, 1999 3057, 2000 2355 RU 1964 95, 1974 1857, 1999 3057, 2000 2355

5561

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già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano valide fino alla loro scadenza. Non sono rinnovate. Gli impianti possono essere tenuti in esercizio.

I diritti acquisiti in virtù di una licenza o di una concessione cantonale accordata per la costruzione e l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta prima dell'entrata in vigore della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta sono validi fino alla scadenza della licenza o della concessione cantonale, ma non oltre 50 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Possono essere modificati soltanto per cogenti motivi d'interesse pubblico.

2

3 Se, per ragioni di cui il concessionario o il titolare della licenza non è responsabile, l'esercizio di un impianto di trasporto in condotta secondo i capoversi 1 o 2 deve essere sospeso o limitato e se tale misura equivale a un'espropriazione, la Confederazione versa al concessionario o al titolare della licenza un'indennità.

Le domande di approvazione dei piani pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.

4

5

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto previgente.

Per gli impianti esistenti, il rapporto di sicurezza secondo l'articolo 20 LCSic22 è presentato la prima volta entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

6

Art. 50

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

22

RS ...; RU ... (FF 2006 5527)

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