Legge federale sul diritto internazionale privato

Progetto

(Arbitrato. Competenza) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 febbraio 20061; visto il parere del Consiglio federale del 17 maggio 20062, decreta: I La legge federale del 18 dicembre 19873 sul diritto internazionale privato č modificata come segue: Art. 186 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto č giā pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo se esistono seri motivi che richiedono una sospensione della procedura.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

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FF 2006 4295 FF 2006 4309 RS 291

2006-0700

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Diritto internazionale privato. LF

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