Legge che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 188­191c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20062, decreta: I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale Art. 25a (nuovo) Infrastruttura Il Dipartimento federale delle finanze č competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale.

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Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

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3 Il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i dettagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. Possono pattuire in singoli punti una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei capoversi precedenti.

Art. 130

Disposizioni cantonali di esecuzione

In vista dell'unificazione del diritto processuale penale, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autoritā inferiori in materia penale ai sensi degli articoli 80 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale penale unificato non č ancora vigente sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione.

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RS 101 FF 2006 2849 RS ...; RU ... (FF 2005 3643)

2006-0297

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Integrazione e attualizzazione della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

In vista dell'unificazione del diritto processuale civile, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autoritā inferiori in materia civile ai sensi degli articoli 75 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale civile unificato non č ancora vigente sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione.

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Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autoritā inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli articoli 86 capoversi 2 e 3 e 88 capoverso 2, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all'articolo 29a della Costituzione federale.

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Sino all'emanazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi che non sottostanno al referendum, sempre che sia necessario per il rispetto dei termini di cui ai capoversi precedenti.

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Art. 132 cpv. 3 e 4 (nuovi) I giudici ordinari e supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 19845 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.

3

4 La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.

2. Legge del 4 ottobre 20026 sul Tribunale penale federale Art. 23a (nuovo) Infrastruttura Il Dipartimento federale delle finanze č competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.

1

Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

2

I dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del

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CS 3 499 RS 173.110.1 RS 173.71

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Integrazione e attualizzazione della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

17 giugno 20057 sul Tribunale federale. Č fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.

3. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale Art. 27a (nuovo) Infrastruttura Il Dipartimento federale delle finanze č competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale.

Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale.

1

Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

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3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale. Č fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.

II 1

La presente legge sottostā a referendum.

Entra in vigore contemporaneamente alla legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale federale.

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RS ...; RU ... (FF 2005 3643) RS ...; RU ... (FF 2005 3689) RS ...; RU ... (FF 2005 3643) RS ...; RU ... (FF 2005 3643)

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