Legge federale sulla concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta: Art. 1 Entro i limiti dei crediti autorizzati, la Confederazione può concedere al Museo svizzero dei trasporti un contributo d'investimento per la realizzazione di un progetto edilizio.

1

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d'impegno per gli anni 2008­2011.

2

Art. 2 Il contributo d'investimento è versato soltanto se: a.

il Cantone e la Città di Lucerna partecipano al finanziamento del progetto edilizio del Museo svizzero dei trasporti nella misura di almeno 5 milioni di franchi ciascuno;

b.

l'economia privata partecipa al finanziamento del progetto edilizio del Museo svizzero dei trasporti nella misura di almeno 20 milioni di franchi;

c.

i mutui bancari necessari per gli investimenti edilizi sono stati concessi in forma giuridicamente vincolante;

d.

le necessarie autorizzazioni di costruzione sono state concesse.

Art. 3 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

È valida fino al 31 dicembre 2011.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

RS 101 FF 2006 2817

2005-3125

2827

Concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti. LF

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