Legge federale sulla concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20062, decreta: Art. 1 Entro i limiti dei crediti autorizzati, la Confederazione può concedere al Museo svizzero dei trasporti un contributo d'investimento per la realizzazione di un progetto edilizio.
1
L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d'impegno per gli anni 20082011.
2
Art. 2 Il contributo d'investimento è versato soltanto se: a.
il Cantone e la Città di Lucerna partecipano al finanziamento del progetto edilizio del Museo svizzero dei trasporti nella misura di almeno 5 milioni di franchi ciascuno;
b.
l'economia privata partecipa al finanziamento del progetto edilizio del Museo svizzero dei trasporti nella misura di almeno 20 milioni di franchi;
c.
i mutui bancari necessari per gli investimenti edilizi sono stati concessi in forma giuridicamente vincolante;
d.
le necessarie autorizzazioni di costruzione sono state concesse.
Art. 3 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
È valida fino al 31 dicembre 2011.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
RS 101 FF 2006 2817
2005-3125
2827
Concessione di un contributo d'investimento al Museo svizzero dei trasporti. LF
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