Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella nella seduta plenaria del 16 dicembre 2005 e nella procedura per circolazione degli atti del 6 gennaio 2006, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: Università di Zurigo, Seminario di storia, Zurigo e B/L/G Beratungsstelle für Landesgeschichte AG, Zugo, progetto «Aktenführung und Stigmatisierung.

Institutionelle Ausschlussprozesse am Beispiel der Aktion Kinder der Landstrasse 1926­73 (NFP 51, Integration und Ausschluss)» concernente la domanda del 18 agosto 2005 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale, in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione a)

Ai due responsabili del progetto, prof. dr. Roger Sablonier, Seminario di storia dell'Università di Zurigo, e dr. Thomas Meier, Beratungsstelle für Landesgeschichte AG, Zugo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale, in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per la consultazione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3. Essi devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e farla pervenire alla Commissione peritale.

b)

Alla signora lic. phil. Sara Galle, collaboratrice del progetto, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per la consultazione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3.

La signora Galle deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e farla pervenire alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

La presente decisione autorizza i medici attivi nella Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo (PUK) e il personale di cura a consentire ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 di prendere visione delle anamnesi di dieci cosiddetti «bambini della strada», i cui nomi sono noti ai ricercatori, e di una coorte di pazienti che sono stati in cura alla PUK durante lo stesso periodo di tempo (tra il 1930 e il 1950 circa), al fine di un confronto.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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2006-0846

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati in virtù della presente autorizzazione che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP devono servire unicamente al progetto di ricerca «Aktenführung und Stigmatisierung. Institutionelle Ausschlussprozesse am Beispiel der Aktion Kinder der Landstrasse 1926­73 (NFP 51, Integration und Ausschluss)» del Seminario di storia dell'Università di Zurigo e della Beratungsstelle für Landesgeschichte AG, Zugo.

4. Protezione dei dati cui è stato concesso l'accesso I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le necessarie misure tecniche e organizzative previste dalle disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati al fine di proteggere i dati dall'accesso non autorizzato.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Ai responsabili del progetto, prof. dr. Roger Sablonier e dr. Thomas Meier, incombe l'onere della protezione dei dati personali comunicati.

6. Oneri a)

I dati personali devono essere anonimizzati il più presto possibile. I dati anonimizzati e quelli non anonimizzati devono essere conservati separatamente.

b)

Alle persone non autorizzate non può essere concesso il diritto di prendere visione dei dati non anonimizzati.

c)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti dal momento in cui non sono più necessari. La distruzione dei dati deve avvenire conformemente alle prescrizioni dell'Incaricato cantonale alla protezione dei dati.

d)

I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire alle persone direttamente interessate.

e)

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a informare per scritto i medici della PUK in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Il documento deve essere fatto pervenire per conoscenza al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente, prima dell'invio.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della Legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Dopo essersi annunciati telefonicamente (telefono 031 324 94 02) ed entro il termine di ricorso, gli aventi diritto al ricorso possono prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

28 marzo 2006

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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