Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei rami professionali della carrozzeria del 12 maggio 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale delle associazioni dei datori di lavoro Unione Svizzera dei Carrozzieri (USIC) e Fédération des Carrossiers Romands FCR e dei sindacati Unia e Syna conformemente al Regolamento del 29 luglio 20052.

Art. 2 Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che le organizzazioni del mondo del lavoro forniscono secondo l'articolo 1 per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore.

1

2

1 2

Si tratta concretamente di: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze riguardanti la formazione professionale di base e di regolamenti per l'offerta di corsi della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico;

d.

sviluppo e aggiornamento dei procedimenti di valutazione e di qualificazione nelle offerte di formazioni, coordinamento e controllo dei procedimenti, inclusa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle giovani leve;

f.

contributi a procedimenti di valutazione e alla partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 98 del 22 maggio 2006.

2006-1215

4319

Conferisce l'obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei rami professionali della carrozzeria. DCF

g.

l'impegno prestato secondo l'articolo 1 dalle organizzazioni del mondo del lavoro nell'organizzazione, nell'amministrazione e nel controllo.

Art. 3 1

L'obbligatorietà generale vale per tutta la Svizzera.

Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro o attività tipiche del ramo in professioni curate secondo l'articolo 1 dalle organizzazioni del mondo del lavoro.

2

Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro o attività tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo di formazione professionale.

1

Le quote da versare al Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori delle professioni e delle attività tipiche del ramo.

2

3

Si applicano le seguenti aliquote: a.

quota per ogni azienda senza collaboratori:

200.­ franchi/anno

b.

quota per ogni azienda con collaboratori:

150.­ franchi/anno

c.

quota per ogni persona occupata:

50.­ franchi/anno

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzazione delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2006.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

12 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3

RS 412.101

4320