ad 02.415 Iniziativa parlamentare Modifica dell'articolo 186 della legge federale sul diritto internazionale privato Rapporto del 17 febbraio 2006 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 17 maggio 2006

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl, RS 171.10) vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 17 febbraio 2006 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente la modifica dell'articolo 186 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)1.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 291

2006-0808

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 21 marzo 2002 l'allora consigliere nazionale Claude Frey ha presentato un'iniziativa parlamentare che chiede che i tribunali arbitrali con sede in Svizzera decidano sulla loro competenza anche dopo che è stato adito un tribunale statale straniero.

Il 20 gennaio 2003 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa e ha proposto di darvi seguito. Il 23 settembre 20032, accogliendo la proposta della sua Commissione, il Consiglio nazionale ha deciso senza opposizione di dare seguito all'iniziativa.

Conformemente all'articolo 21quater capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)3, il Consiglio nazionale ha incaricato la sua Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di atto legislativo.

All'origine dell'iniziativa parlamentare vi sono due decisioni del Tribunale federale riguardanti situazioni in cui un procedimento arbitrale concernente lo stesso oggetto era pendente tra le stesse parti contemporaneamente in Svizzera e all'estero. Partendo dalla constatazione che un procedimento viene talvolta avviato all'estero nell'intento di bloccare o di impedire il procedimento arbitrale in Svizzera, la Commissione ha esaminato le basi legali vigenti e la giurisprudenza del Tribunale federale per sapere a quali condizioni il procedimento arbitrale in Svizzera viene sospeso quando una causa concernente lo stesso oggetto è pendente tra le stesse parti dinanzi a un giudice straniero. Ha quindi analizzato in che modo tale situazione si ripercuote sulla Svizzera come sede di arbitrato.

Durante i lavori, la Commissione ha esaminato un documento di lavoro dell'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, si è avvalsa del parere dell'Associazione svizzera per l'arbitrato (ASA) e ha sentito un professore di diritto specializzato in diritto internazionale e un membro della direzione dell'ASA.

Sulla base di tali elementi, ha quindi incaricato l'Ufficio federale di giustizia di elaborare un progetto di legge e il relativo rapporto. Il 12 gennaio 2006 la Commissione ha approvato con 19 voti contro 0 il progetto di legge in questione.

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Parere del Consiglio federale

La sentenza del Tribunale federale del maggio 2001 (sentenza Fomento, DTF 127 III 279) ha creato una certa incertezza nel diritto svizzero in materia di arbitrato internazionale. In questa sentenza il Tribunale federale afferma che la parte che ha accettato validamente di sottoporre una controversia ad arbitrato in Svizzera potrebbe paralizzare la procedura arbitrale qualora anticipasse la controparte proponendo, prima dell'arbitrato, un'azione giudiziaria all'estero. Il Tribunale federale giunge a tale conclusione applicando l'articolo 9 della legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato, concernente la litispendenza internazionale.

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Boll. Uff. 2003 N 1451 RS 171.11; cfr. art. 173 n. 3 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10).

RS 291

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Il fatto che una parte possa bloccare una procedura d'arbitrato può pregiudicare l'efficacia dell'arbitrato internazionale in Svizzera. Anche il nostro Consiglio ritiene occorra salvaguardare la fiducia in tale settore, la cui importanza è significativa tanto per l'economia quanto per la reputazione internazionale della Svizzera.

Escludendo l'applicazione dell'articolo 9 LDIP e proponendo nel contempo ai tribunali arbitrali una regola di condotta positiva, il progetto di legge consente a un tribunale arbitrale di decidere sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un altro tribunale.

Nell'ambito del campo d'applicazione della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano)5, l'interpretazione della stessa produce una certa incertezza che non è possibile fugare mediante una revisione della LDIP. Si tratta di stabilire se vada riconosciuta una sentenza pronunciata a seguito dell'azione giudiziaria promossa all'estero. La dottrina dominante relativa alla Convenzione parte dal presupposto che un patto d'arbitrato valido o un procedimento arbitrale pendente non possano essere d'ostacolo al riconoscimento della decisione pronunciata da un tribunale statale straniero. Secondo questa tesi, il procedimento arbitrale svizzero avrebbe la meglio nei confronti di procedimenti statali esteri soltanto nel caso in cui il primo emani una sentenza in tempi più brevi, il che si verificherà nondimeno di frequente.

Vi sono peraltro validi motivi per sostenere la tesi contraria, vale a dire che un patto d'arbitrato valido per la Svizzera e anche un lodo arbitrale svizzero emanato posteriormente avrebbero la precedenza rispetto a un tribunale statale straniero. È quindi senz'altro possibile che la giurisprudenza svizzera avalli quest'ultima tesi.

Quanto alla necessità di legiferare, va nondimeno rilevato che taluni tendono a relativizzarne l'importanza. Nella sentenza del 19 dicembre 1997 (sentenza Condesa, DTF 124 III 83) il Tribunale federale ha infatti optato per un approccio che avrebbe garantito la tutela dei procedimenti arbitrali svizzeri anche in caso di applicazione dell'articolo 9 LDIP. Alla luce delle contraddizioni
esistenti tra la motivazione della sentenza Condesa e quella della sentenza Fomenta, sarebbe stato più opportuno attendere per verificare se l'Alta Corte non avrebbe basato la sua giurisprudenza futura sulla prima. La dottrina non fornisce tuttavia un'interpretazione univoca della sentenza Condesa. Nell'ambito delle deliberazioni relative al progetto di legge è emerso con chiarezza che gli addetti ai lavori auspicano sia data una soluzione immediata a questo problema, dato che potrebbe trascorrere molto tempo prima che il Tribunale federale si chini sulla questione.

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RS 0.275.11

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Conclusioni

L'iniziativa parlamentare e il progetto di legge perseguono un obiettivo che merita di essere sostenuto. L'arbitrato svizzero riveste grande importanza per la reputazione della Svizzera all'estero. L'attuale giurisprudenza del Tribunale federale è fonte di incertezza e può pregiudica tale reputazione. Il progetto di legge ripristina la fiducia garantendo che i procedimenti arbitrali svizzeri basati su un patto d'arbitrato valido secondo il diritto svizzero possano svolgersi senza impedimenti.

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