Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 16 dicembre 2005 e nella procedura per circolazione degli atti del 6 gennaio 2006, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re Ospedale universitario di Zurigo, Rämistrasse 100, Zurigo, concernente la domanda del 7 novembre 2005 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il nuovo responsabile della ricerca oggetto della presente autorizzazione all'interno dell'Ospedale universitario di Zurigo è il prof. dr. med. Gustav K. von Schulthess, direttore medico.

L'autorizzazione permette di consultare i dati non anonimizzati senza che il responsabile della collezione dei dati violi il suo obbligo del segreto professionale. Questo vale all'interno dell'Ospedale universitario di Zurigo, designato quale titolare dell'autorizzazione. Secondo la nuova struttura amministrativa e organizzativa, l'Ospedale universitario di Zurigo comprende 5 reparti (chirurgia, ginecologia, medicina interna, radiologia medica, patologia), 10 cliniche (clinica di oftalmologia, clinica di dermatologia, clinica e policlinico per chirurgia maxillofacciale, clinica di neurochirurgia, clinica di neurologia, clinica di otorinolaringologia e di chirurgia laringofacciale, clinica di reumatologia e istituto di medicina fisica, farmacologia e tossicologia, Policlinico di psichiatria, clinica di urologia), 2 Istituti (anestesiologia e chimica clinica) e il reparto di medicina psicosociale.

2. Scopo ed estensione della consultazione dei dati L'autorizzazione include il diritto di consultare i dati rilevanti per progetti di ricerca interni contenuti nelle banche dati interne dell'ospedale, inclusi i sistemi digitali di gestione delle immagini, le cartelle mediche e le anamnesi.

Per il resto non vi sono cambiamenti rispetto
all'autorizzazione e al dispositivo della decisione precedenti.

3. Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare alla Commissione peritale, prima dello scadere dell'autorizzazione, i cambiamenti elencati qui di seguito:

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2006-0847

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avvicendamento del direttore medico;

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modifiche del programma originale per l'adempimento degli oneri cui è vincolata l'autorizzazione;

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avvicendamento del direttore della commissione d'etica nel campo della ricerca;

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modifica della struttura amministrativa e organizzativa dell'Ospedale universitario;

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modifica della gestione dei dati;

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modifica del regolamento d'accesso.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

4. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione presso la Commissione federale per la protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

5. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione e all'Incaricato federale per la protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Dopo essersi annunciati telefonicamente (telefono 031 324 94 02) ed entro il termine di ricorso, gli aventi diritto al ricorso possono prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

28 marzo 2006

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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