Decreto federale Disegno concernente un credito quadro per l'ambiente globale del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoversi 1 lettera d e 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 20063, decreta: Art. 1 È autorizzato un credito quadro di 109,77 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.
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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione/piano finanziario.
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Art. 2 I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per: a.
contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (88,00 mio. fr. al massimo);
b.
contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (12,12 mio. fr. al massimo);
c.
contributi nell'ambito del clima (6,15 mio. fr. al massimo);
d.
costi d'esecuzione del credito quadro (3,50 mio. fr. al massimo).
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RS 101 RS 814.01 FF 2006 7833
2006-2408
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Credito quadro per l'ambiente globale. DF
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