Traduzione1

Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Gli Stati parte al presente Protocollo, visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'individuo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell'uguaglianza dei diritti della donna e dell'uomo, vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso, rammentando che i Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo proibiscono la discriminazione basata sul sesso, rammentando inoltre che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna («Convenzione»), nella quale gli Stati parte condannano tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e convengono di perseguire con tutti i mezzi adeguati e senza indugio una politica mirante all'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, ribadendo la loro determinazione a garantire il pieno e paritario esercizio da parte delle donne di tutti i diritti e le libertà fondamentali e di adottare le misure efficaci atte a prevenire la violazione di tali diritti e libertà, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ogni Stato parte al presente Protocollo («Stato parte») riconosce la competenza del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna («Comitato») a ricevere e prendere in esame le comunicazioni presentate conformemente all'articolo 2.

Art. 2 Possono essere presentate comunicazioni da parte di persone o gruppi di persone oppure a nome di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte che affermano di essere vittime della violazione da parte di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati nella Convenzione. La comunicazione a nome di

1

Dall'originale francese dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo (http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/opt_cedaw_fr.htm).

2006-0079

8995

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Prot. facoltativo

persone o di gruppi di persone può essere presentata soltanto con il consenso degli interessati, salvo che l'autore della comunicazione possa giustificare di agire a loro nome senza siffatto consenso.

Art. 3 Le comunicazioni sono presentate per scritto e non possono essere anonime. Sono irricevibili le comunicazioni presentate al Comitato concernenti uno Stato parte alla Convenzione che non è Parte al presente Protocollo.

Art. 4 1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza previa verifica che tutti i rimedi giuridici a livello nazionale siano stati esperiti, salvo che la procedura ricorsuale ecceda termini ragionevoli o sia improbabile che il ricorrente possa ottenere riparazione in tal modo.

2. Il Comitato dichiara irricevibili le comunicazioni: a)

concernenti una questione che ha già esaminato oppure che è già stata o che è oggetto di un esame nell'ambito di un'altra procedura d'inchiesta o di composizione internazionale;

b)

incompatibili con le disposizioni della Convenzione;

c)

manifestamente infondate o non sufficientemente motivate;

d)

che costituiscono un abuso del diritto di presentare siffatte comunicazioni;

e)

concernenti fatti anteriori alla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei riguardi degli Stati parte interessati, salvo che tali fatti persistano dopo detta data.

Art. 5 1. Ricevuta una comunicazione, e prima di essersi pronunciato nel merito, il Comitato può in qualsiasi momento sottoporre per verifica urgente allo Stato parte interessato una richiesta affinché adotti i provvedimenti cautelari necessari per evitare che le vittime della presunta violazione subiscano un danno irreparabile.

2. Il fatto di esercitare la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica il giudizio del Comitato quanto alla ricevibilità o al merito della comunicazione.

Art. 6 1. Salvo che la ritenga irricevibile senza riferirne allo Stato parte in questione e a condizione che la o le persone interessate acconsentano a rivelare la loro identità allo Stato parte, il Comitato sottopone a titolo confidenziale allo Stato parte interessato ogni comunicazione che gli è presentata in virtù del presente Protocollo.

8996

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Prot. facoltativo

2. Lo Stato parte interessato presenta per scritto al Comitato, entro un termine di sei mesi, spiegazioni o dichiarazioni che elucidino l'affare in questione e indica, se del caso, le misure correttive che sono state adottate.

Art. 7 1. Nell'esame delle comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo, il Comitato tiene conto di tutte le indicazioni comunicate dalle persone o dai gruppi di persone o in loro nome e dallo Stato parte interessato, fermo restando che tali informazioni devono essere comunicate alle parti interessate.

2. Le comunicazioni presentate in virtù del presente Protocollo sono esaminate dal Comitato in seduta a porte chiuse.

3. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le sue constatazioni, allegandovi eventualmente le sue raccomandazioni.

4. Lo Stato parte esamina debitamente le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e, entro sei mesi, gli sottopone una risposta scritta nella quale lo informa segnatamente di quanto ha intrapreso alla luce delle constatazioni e raccomandazioni.

5. Il Comitato può invitare lo Stato parte a sottoporgli informazioni più dettagliate circa le misure adottate in seguito alle constatazioni e alle eventuali raccomandazioni incluso, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, nei rapporti ulteriori che lo Stato parte è tenuto a presentargli conformemente all'articolo 18 della Convenzione.

Art. 8 1. Qualora il Comitato venga a sapere, in base a informazioni attendibili, che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, invita detto Stato a discutere sugli elementi di cui è venuto a conoscenza e a presentare le proprie osservazioni in merito.

2. Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato, nonché su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un'inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l'accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione.

3. Dopo aver verificato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li comunica allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.

4. Dopo essere stato
informato dei risultati dell'inchiesta e aver ricevuto le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest'ultimo il suo parere in merito entro sei mesi.

5. L'inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la cooperazione dello Stato parte.

8997

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Prot. facoltativo

Art. 9 1. Il Comitato può invitare lo Stato parte interessato a includere nel rapporto da presentare conformemente all'articolo 18 della Convenzione chiarimenti sulle misure adottate in seguito a un'inchiesta effettuata in virtù dell'articolo 8 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 8 paragrafo 4, il Comitato può, se del caso, invitare lo Stato parte interessato a informarlo circa le misure adottate in seguito a detta inchiesta.

Art. 10 1. Ogni Stato parte può, all'atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o quando vi aderisce, dichiarare di non riconoscere al Comitato la competenza conferita a quest'ultimo dagli articoli 8 e 9.

2. Lo Stato parte che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale.

Art. 11 Lo Stato parte adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le persone soggette alla sua giurisdizione non subiscano maltrattamenti o intimidazioni per aver comunicato con il Comitato.

Art. 12 Nel rapporto annuale che presenta conformemente all'articolo 21 della Convenzione, il Comitato riassume le attività svolte a norma del presente Protocollo.

Art. 13 Ogni Stato parte s'impegna a divulgare e diffondere su larga scala la Convenzione e il presente Protocollo, a facilitare l'accesso alle informazioni relative alle constatazioni e alle raccomandazioni del Comitato, in particolare per gli affari che concernono direttamente detto Stato parte.

Art. 14 Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, al quale conformerà l'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dal presente Protocollo.

Art. 15 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.

8998

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Prot. facoltativo

2. Il presente Protocollo può essere ratificato da ogni Stato che ha ratificato la Convenzione o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Possono aderire al presente Protocollo gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.

4. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16 1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per lo Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui detto Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 17 Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

Art. 18 1. Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento al presente Protocollo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica la proposta agli Stati parte invitandoli a notificargli se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare e sottoporre la proposta a votazione. Qualora almeno un terzo degli Stati parte si dichiari favorevole, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entrano in vigore non appena approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati dai due terzi degli Stati parte al presente Protocollo, conformemente alle procedure previste dalle rispettive costituzioni.

3. Gli emendamenti entrati in vigore sono vincolanti per gli Stati parte che li hanno accettati, stante che gli altri Stati parti restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e dagli altri emendamenti precedentemente accettati.

Art. 19 1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

8999

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Prot. facoltativo

2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad essere applicabili alle comunicazioni presentate secondo l'articolo 2 o alle inchieste iniziate secondo l'articolo 8 prima della data in cui ha effetto la denuncia.

Art. 20 Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati in merito a: a)

firme, ratifiche e adesioni;

b)

la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 18;

c)

ogni denuncia a norma dell'articolo 19.

Art. 21 1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette una copia autenticata del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 25 della Convenzione.

9000