Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 22 novembre 2006
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):
Cyprodinil 40.0 % Cyproconazole 5.3 %
Tipo di formulazione:
WG
2. Prodotti commerciali Iridia
numero di omologazione svizzero: F-3898 paese di origine: Francia numero di omologazione estero: 9800094 distributore: Syngenta Agro SAS, 20, rue de Marat, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole
Radius
numero di omologazione svizzero: D-3823 paese di origine: Germania numero di omologazione estero: 4790-00 distributore: Syngenta Agro GmbH, am Technologiepark 15, 63477 Maintal
Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione
Campicoltura Orzo Frumento Frumento
1
Agente patogeno/Azione
Applicazione
(*)
Oidio dei cereali, macchie reticolate, rincosporiosi, ruggine bruna Ruggine bruna Oidio dei cereali
Dosaggio: 1.5 kg/ha
1
Dosaggio: 1.5 kg/ha Dosaggio: 1.5 kg/ha
2, 3 4
RS 916.161
9048
2006-3255
Campo d'applicazione
Agente patogeno/Azione
Applicazione
(*)
Frumento Frumento Frumento
Ruggine gialla Mal del piede dei cereali Septoriosi fogliare (Septoria tritici o nodorum)
Dosaggio: 1.5 kg/ha Dosaggio: 1.5 kg/ha Dosaggio: 1.5 kg/ha
3, 5 6 3, 7
(*) Condizioni e osservazioni Tossico per i pesci 1 = 1 trattamento a partire dal primo nodo fino a inizio spigatura (BBCH 3151), se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate presenta sintomi d'infestazione dovuti a una delle malattie.
2 = trattamento dalla comparsa dell'ultima foglia fino a inizio fioritura (BBCH 3761). In caso di varietà poco sensibili, se oltre il 20 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infestazione. Per le varietà fortemente sensibili a partire dall'inizio dell'infestazione.
3 = al massimo 1 trattamento per particella e per anno.
4 = se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infestazione. Trattamento da inizio allungamento dello stelo a inizio fioritura (BBCH 3061).
5 = da inizio infestazione.
6 = al massimo 1 trattamento dall'inizio dell'allungamento dello stelo allo stadio fenologico di 2 nodi (BBCH 3032) in avvicendamenti colturali molto ravvicinati e se oltre il 1520 % dei culmi presenta sintomi d'infestazione.
7 = su varietà sensibili alla comparsa di una delle malattie su una delle ultime 3 foglie pienamente sviluppate tra lo stadio della foglia bandiera e l'inizio della spigatura (BBCH 3751).
Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.
Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.
Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.
Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso. Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Dal 1° gennaio 2007 va trasmesso direttamente al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.
9049
Avvertenza: il termine di ricorso non decorre dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 22a PA).
22 novembre 2006
Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch
9050