Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 22 novembre 2006

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Cyprodinil 40.0 % Cyproconazole 5.3 %

Tipo di formulazione:

WG

2. Prodotti commerciali Iridia

numero di omologazione svizzero: F-3898 paese di origine: Francia numero di omologazione estero: 9800094 distributore: Syngenta Agro SAS, 20, rue de Marat, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole

Radius

numero di omologazione svizzero: D-3823 paese di origine: Germania numero di omologazione estero: 4790-00 distributore: Syngenta Agro GmbH, am Technologiepark 1­5, 63477 Maintal

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Campicoltura Orzo Frumento Frumento

1

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Oidio dei cereali, macchie reticolate, rincosporiosi, ruggine bruna Ruggine bruna Oidio dei cereali

Dosaggio: 1.5 kg/ha

1

Dosaggio: 1.5 kg/ha Dosaggio: 1.5 kg/ha

2, 3 4

RS 916.161

9048

2006-3255

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Frumento Frumento Frumento

Ruggine gialla Mal del piede dei cereali Septoriosi fogliare (Septoria tritici o nodorum)

Dosaggio: 1.5 kg/ha Dosaggio: 1.5 kg/ha Dosaggio: 1.5 kg/ha

3, 5 6 3, 7

(*) Condizioni e osservazioni Tossico per i pesci 1 = 1 trattamento a partire dal primo nodo fino a inizio spigatura (BBCH 31­51), se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate presenta sintomi d'infestazione dovuti a una delle malattie.

2 = trattamento dalla comparsa dell'ultima foglia fino a inizio fioritura (BBCH 37­61). In caso di varietà poco sensibili, se oltre il 20 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infestazione. Per le varietà fortemente sensibili a partire dall'inizio dell'infestazione.

3 = al massimo 1 trattamento per particella e per anno.

4 = se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infestazione. Trattamento da inizio allungamento dello stelo a inizio fioritura (BBCH 30­61).

5 = da inizio infestazione.

6 = al massimo 1 trattamento dall'inizio dell'allungamento dello stelo allo stadio fenologico di 2 nodi (BBCH 30­32) in avvicendamenti colturali molto ravvicinati e se oltre il 15­20 % dei culmi presenta sintomi d'infestazione.

7 = su varietà sensibili alla comparsa di una delle malattie su una delle ultime 3 foglie pienamente sviluppate tra lo stadio della foglia bandiera e l'inizio della spigatura (BBCH 37­51).

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso. Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Dal 1° gennaio 2007 va trasmesso direttamente al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9049

Avvertenza: il termine di ricorso non decorre dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 22a PA).

22 novembre 2006

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

9050