Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Folpet 50.0 %

Tipo di formulazione:

WP

2. Prodotti commerciali Foltamin

numero di omologazione svizzero: I-3700 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 3785 distributore: DuPont de Nemours Italiana, Via Volta 16, I-20090 Cologno Monzese (Mi)

Foltan STI

numero di omologazione svizzero: I-3701 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 4787 distributore: Agrosol S.R.L., Via Filippo Mordani 2, 48100 Ravenna

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Frutticoltura Frutta a granelli

Frutta a granelli 1

Agente patogeno/Azione

Applicazione

Ticchiolatura tardiva del melo, marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura della frutta a granelli

Concentrazione: 0.2 % 1 applicazione: prima della fioritura Concentrazione: 0.15 % termine d'attesa: 3 settimane applicazione: dopo la fioritura Concentrazione: 0.15 % 1 applicazione: 1­2 applica-

Azione parziale: marciume dell'occhio (botrytis cinerea)

(*)

RS 916.161

2005-3445

345

Campo d'applicazione

Frutta a nocciolo

Viticoltura in generale in generale in generale

Agente patogeno/Azione

Applicazione

Marciume amaro delle ciliege, vaiolatura, cilindrosporiosi del ciliegio

zioni durante la fioritura Concentrazione: 0.2 % termine d'attesa: 3 settimane

Peronospora della vite azione parziale: Concentrazione: 0.2 % marciume grigio (botrytis cinerea) effetto collaterale: rossore parassitario Escoriosi della vite Concentrazione: 0.25 % applicazione: al germogliamento Marciume bianco Concentrazione: 0.25 %

(*)

2,3,4 3 5

(*) Condizioni e osservazioni: Tossico per i pesci 1 = non utilizzare sui peri.

2 = trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro la metà di agosto.

3 = dopo la fioritura di regola in combinazione con rame.

4 = anche per l'applicazione per via aerea.

5 = immediatamente dopo una grandinata, al più tardi entro la metà di agosto.

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

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Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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