Traduzione1

Trattato sul diritto dei brevetti Adottato a Ginevra il 1° giugno 2000

Art. 1

Espressioni abbreviate

Ai sensi del presente trattato, e salvo il caso in cui è esplicitamente dato un significato diverso : i)

con «ufficio» s'intende l'organismo di una Parte contraente incaricato di rilasciare i brevetti o di altre questioni relative al presente trattato;

ii)

con «domanda» s'intende la domanda di rilascio di un brevetto, contemplata dall'articolo 3;

iii) con «brevetto» s'intende un brevetto contemplato dall'articolo 3; iv) il termine «persona» indica una persona fisica o una persona giuridica; v)

con «comunicazione» s'intende ogni domanda, richiesta, dichiarazione, documento, corrispondenza o altra informazione relativa a una domanda o a un brevetto, che è depositata, presentata o trasmessa all'ufficio, in relazione o no a una procedura contemplata dal presente trattato;

vi) con «fascicoli dell'ufficio» s'intende la raccolta d'informazioni tenuta dall'ufficio, concernente e comprendente le domande, depositate presso questo ufficio o un altro organismo, e i brevetti, rilasciati dall'uno o dall'altro, che hanno effetto sul territorio della Parte contraente interessata, poco importa il mezzo col quale sono conservate tali informazioni; vii) con «iscrizione» s'intende qualsiasi atto consistente a introdurre un elemento d'informazione nei fascicoli dell'ufficio; viii) con «richiedente» s'intende la persona iscritta nei fascicoli dell'ufficio come essendo, giusta la legislazione applicabile, la persona che domanda il brevetto o un'altra persona che deposita la domanda o prosegue la relativa procedura; ix) con «titolare» s'intende la persona iscritta nei fascicoli dell'ufficio in quanto titolare del brevetto; x)

con «mandatario» s'intende un mandatario giusta la legislazione in vigore;

xi) con «firma» s'intende qualsiasi mezzo d'identificazione personale; xii) con «lingua accettata dall'ufficio» s'intende qualsiasi lingua accettata da quest'ultimo ai fini della procedura particolare promossa presso lo stesso;

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Dal testo originale francese.

2005-2006

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Trattato sul diritto dei brevetti

xiii) con «traduzione» s'intende una traduzione in una lingua accettata dall'ufficio o, se del caso, una traslitterazione secondo un alfabeto o un tipo di caratteri accettati dall'ufficio; xiv) con «procedura dinanzi all'ufficio» s'intende qualsiasi procedura promossa dinanzi all'ufficio concernente una domanda o un brevetto; xv) a meno che il contesto non lo permetta, le parole usate al singolare hanno anche un significato plurale e vice versa, e i pronomi personali maschili comprendono pure il genere femminile; xvi) con «Convenzione di Parigi» s'intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883, rivista e modificata.

xvii) con «Trattato di Cooperazione in materia di brevetti» (PCT) s'intende il Trattato di cooperazione in materia di brevetti firmato a Parigi il 19 giugno 1970 nonché il regolamento d'esecuzione e le istruzioni amministrative di questo trattato, riviste e modificate; xviii) con «Parte contraente» s'intende qualsiasi Stato od organizzazione intergovernativa che partecipa al presente Trattato; xix) con «legislazione» s'intende, quando la Parte contraente è uno Stato, la legislazione di questo Stato, e quando la Parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, le norme giuridiche di questa organizzazione intergovernativa; xx) con «strumento di ratifica» s'intende parimenti gli strumenti di accettazione o di approvazione; xxi) con «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale; xxii) con «Ufficio internazionale» s'intende l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione; xxiii)con «Direttore generale» s'intende il direttore generale dell'Organizzazione.

Art. 2

Principi generali

1. Una Parte contraente è libera d'imporre condizioni che, dal punto di vista dei richiedenti e dei titolari, sono piú favorevoli delle condizioni applicabili in virtú del presente trattato e del suo regolamento d'esecuzione, fatta eccezione dell'articolo 5.

2. Nessuna disposizione del presente trattato o del regolamento d'esecuzione può essere interpretata come capace di limitare la libertà che una Parte contraente ha di prescrivere nella legislazione in vigore le condizioni auspicate concernenti il diritto materiale dei brevetti.

Art. 3 1. a)

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Domande e brevetti cui si applica il trattato Le disposizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione sono applicabili alle domande nazionali e regionali di brevetto d'invenzione o di

Trattato sul diritto dei brevetti

brevetto di addizione che sono depositate presso l'ufficio, o per l'ufficio, di una Parte contraente e che appartengono i) a determinate categorie di domande che si possono depositare come domande internazionali secondo il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti; ii) alle domande divisionali di brevetto d'invenzione o di brevetto d'addizione che concernono categorie di domande contemplate dal punto i) e all'articolo 4G.1) o 2) della Convenzione di Parigi.

b)

Fatte salve le disposizioni del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, le disposizioni del presente Trattato e del regolamento di esecuzione sono applicabili alle domande internazionali di brevetto d'invenzione o di brevetto d'addizione depositate in virtú del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, i) per quanto concerne le scadenze vigenti in seno all'ufficio di una Parte contraente giusta gli articoli 22 e 39.1) del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti; ii) per quanto concerne ogni procedura promossa alla data o dopo la data alla quale il trattamento o l'esame della domanda internazionale può cominciare giusta l'articolo 23 o 40 del suddetto Trattato.

2. Le disposizioni del presente trattato e del regolamento di esecuzione sono applicabili ai brevetti d'invenzione nazionali o regionali e ai brevetti di addizione nazionali o regionali che sono stati rilasciati con effetto nei riguardi di una Parte contraente.

Art. 4

Eccezione concernente la sicurezza

Nessuna disposizione del presente Trattato o del regolamento di esecuzione limita la libertà che hanno le Parti contraenti di prendere ogni provvedimento ritenuto necessario allo scopo di preservare interessi essenziali in materia di sicurezza.

Art. 5

Data di deposito

1. a)

Fatta salva una disposizione contraria del regolamento di esecuzione, e fatti salvi i paragrafi 2) a 8), una Parte contraente deve prevedere che la data di deposito della domanda sia la data alla quale il suo ufficio ha ricevuto i seguenti elementi, depositati, a scelta del richiedente, su carta o su qualsiasi altro mezzo autorizzato dall'ufficio allo scopo di poter attribuire la data di deposito: i) indicazione esplicita o implicita secondo la quale gli elementi possono essere considerati costitutivi della domanda; ii) indicazioni che permettono di stabilire l'identità del richiedente o permettono all'ufficio di entrare in relazione con il richiedente; iii) una parte che, a prima vista, sembra costituire una descrizione.

b)

Una Parte contraente può, allo scopo di attribuire la data di deposito, accettare che l'elemento contemplato dal sottoparagrafo a)iii) sia un disegno.

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Trattato sul diritto dei brevetti

c)

Allo scopo di attribuire la data di deposito, una parte contraente può esigere sia le indicazioni che permettono di stabilire l'identità del richiedente sia le indicazioni che permettono all'ufficio di entrare in relazione con il richiedente, oppure può accettare che le prove che permettono di stabilire l'identità del richiedente o permettono all'ufficio di entrare in relazione con lui siano l'elemento contemplato dal sottoparagrafo a)ii).

2. a)

Una Parte contraente può esigere che le indicazioni contemplate dal paragrafo 1)a)i) e ii) siano fornite in una lingua accettata dall'ufficio.

b)

La parte contemplata dal paragrafo 1)a)iii) può, ai fini dell'attribuzione della data di deposito, essere depositata in qualsiasi lingua.

3. Se la domanda non soddisfa una o piú condizioni previste dalla Parte contraente in virtú dei paragrafi 1) e 2), l'ufficio lo notifica tempestivamente al richiedente, dandogli la possibilità di correggere o completare la sua domanda e di presentare eventuali osservazioni, entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione.

4. a)

Se la domanda inizialmente depositata non soddisfa una o piú condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2), la data di deposito è la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono ulteriormente soddisfatte, fatti salvi il sottoparagrafo b) e il paragrafo 6).

b)

Una Parte contraente può prevedere che, quando una o piú condizioni contemplate dal sottoparagrafo a) non sono soddisfatte entro il termine fissato nel regolamento di esecuzione, la domanda sia considerata come non depositata. Se la domanda è considerata come non depositata, l'ufficio notifica questo fatto al richiedente indicandone le ragioni.

5. Se, nell'attribuzione della data di deposito, l'ufficio si accorge che una parte della descrizione non sembra inclusa nella domanda o che la domanda rinvia a un disegno che non sembra esservi incluso, lo notifica rapidamente al richiedente.

6. a)

Se una parte mancante della descrizione o un disegno mancante è depositato presso l'ufficio entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, questa parte della descrizione o questo disegno è incorporato alla domanda e, fatti salvi i sottoparagrafi b) e c), la data di deposito è la data alla quale l'ufficio ha ricevuto questa parte della descrizione o questo disegno, oppure la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte, secondo quella delle due date che è posteriore.

b)

Se la parte mancante della descrizione o il disegno mancante di una domanda è depositato giusta il sottoparagrafo a), in modo da rimediare alla sua omissione, di una domanda che, alla data alla quale l'ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati nel paragrafo 1), rivendica la priorità di una domanda anteriore, la data di deposito, presentata su domanda del richiedente entro la data prescritta dal regolamento di esecuzione, e fatte salve le condizioni prescritte nel detto regolamento, è la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte.

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Trattato sul diritto dei brevetti

c)

Se la parte mancante della descrizione o il disegno mancante depositato giusta il sottoparagrafo a) è ritirato entro un termine fissato dalla Parte contraente, la data di deposito è la data alla quale le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte.

7. a)

Fatte salve le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione, il rinvio, fatto al momento del deposito della domanda, in una lingua accettata dall'ufficio, a una domanda depositata anteriormente sostituisce, ai fini dell'attribuzione della data di deposito della domanda, la descrizione e qualsiasi disegno.

b)

Se le condizioni contemplate dal sottoparagrafo a) non sono soddisfatte, si può considerare la domanda come non depositata. In tal caso l'ufficio deve avvertire il richiedente, motivando la decisione.

8. Nessuna disposizione del presente articolo limita i)

il diritto riconosciuto a un richiedente giusta l'articolo 4G.1) o 2) della Convenzione di Parigi di conservare, come data di una domanda divisionale contemplata dal medesimo articolo, la data della domanda iniziale contemplata da questo stesso articolo e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità;

ii)

la facoltà riconosciuta a ogni Parte contraente di applicare qualsiasi condizione necessaria per accordare il beneficio della data di deposito della domanda anteriore a ogni tipo di domanda prescritto nel regolamento di esecuzione.

Art. 6

Domanda

1. Fatta salva una disposizione contraria del presente trattato, nessuna Parte contraente può esigere che una domanda soddisfi, per forma e contenuto, condizioni differenti i)

dalle condizioni relative alla forma o al contenuto che sono previste per quanto concerne le domande internazionali depositate giusta il trattato di cooperazione in materia di brevetti;

ii)

dalle condizioni relative alla forma o al contenuto che, giusta il trattato di cooperazione in materia di brevetti, possono essere richieste dall'ufficio di uno Stato parte di detto trattato, o dall'ufficio che agisce per questo Stato, dopo che è stato avviato il trattamento o l'esame della domanda internazionale, giusta l'articolo 23 o 40 di questo trattato;

iii) dalle condizioni supplementari prescritte nel regolamento di esecuzione, o dalle condizioni che si verrebbero ad aggiungere.

2. a)

Una Parte contraente può esigere che il contenuto di una domanda, corrispondente al contenuto della richiesta di una domanda internazionale depositata giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, sia presentato su un modulo di richiesta prescritto da lei stessa. Una Parte contraente può anche esigere che qualsiasi contenuto supplementare autorizzato giusta il paragrafo 1) ii) o prescritto dal regolamento di esecuzione giusta il paragrafo 1) iii) figuri in questo modulo di richiesta.

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b)

Nonostante il sottoparagrafo a), e fatto salvo l'articolo 8.1), una Parte contraente accetta la presentazione del contenuto contemplato dal sottoparagrafo a) su un modulo di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione.

3. Una Parte contraente può esigere una traduzione di qualsiasi parte della domanda non redatta in una lingua accettata dal suo ufficio. Una Parte contraente può anche esigere che le parti della domanda, precisate nel regolamento di esecuzione e redatte in una lingua accettata dall'ufficio, siano tradotte in qualsiasi altra lingua accettata da quest'ultimo.

4. Una Parte contraente può esigere il versamento di una tassa per la domanda. Una parte contraente può applicare le disposizioni del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti per quanto concerne il pagamento delle tasse di deposito.

5. Se è rivendicata la priorità di una domanda anteriore, una Parte contraente può esigere che una copia della domanda anteriore, e una traduzione se la domanda anteriore non è redatta in una lingua ammessa dal suo ufficio, siano consegnate conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione.

6. Per quanto concerne un'indicazione o un elemento contemplato dal paragrafo 1) o 2) o da una dichiarazione di priorità, o per quanto concerne qualsiasi traduzione contemplata dal paragrafo 3) o 5), una Parte contraente può esigere che siano fornite prove al suo ufficio nel corso del trattamento della domanda solo nel caso in cui quest'ultimo possa ragionevolmente dubitare della veracità dell'indicazione o dell'elemento in questione o dell'esattezza di questa traduzione.

7. Se una o piú condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 6) non sono soddisfatte l'ufficio lo notifica al richiedente, dandogli la possibilità di adempiere alla o alle condizioni mancanti, e di presentare osservazioni entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione.

8. a)

Se una o piú condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 6) non sono soddisfatte entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione, la Parte contraente può, fatto salvo il sottoparagrafo b) e gli articoli 5 e 10, applicare la sanzione prevista nella sua legislazione.

b)

Se una delle condizioni richieste dalla Parte contraente, giusta il paragrafo 1), 5) o 6) per quanto concerne una rivendicazione di priorità, non è soddisfatta entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, la rivendicazione di priorità può, fatto salvo l'articolo 13, essere ritenuta inesistente. Fatto salvo l'articolo 5.7)b), non si può applicare alcun altra sanzione.

Art. 7 1. a)

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Mandatario Una Parte contraente può esigere che un mandatario costituito ai fini di una procedura dinanzi all'ufficio i) abbia il diritto, giusta la legislazione applicabile, di esercitare presso quest'ultimo per quanto concerne le domande e i brevetti; ii) indichi come suo indirizzo un indirizzo su territorio prescritto dalla Parte contraente.

Trattato sul diritto dei brevetti

b)

Fatto salvo il sottoparagrafo c), un atto compiuto in base a una qualsiasi procedura dinanzi all'ufficio da un mandatario o a favore di un mandatario, che soddisfa le condizioni applicate dalla Parte contraente giusta il sottoparagrafo a) ha gli effetti di un atto compiuto dal richiedente, dal titolare o da un'altra persona interessata che ha costituito questo mandatario o a suo favore.

c)

Una Parte contraente può prevedere che, in caso di giuramento o di dichiarazione o in caso di revocazione di un potere, la firma del mandatario non ha l'effetto della firma del richiedente, del titolare o di un'altra persona interessata che ha dato incarico al mandatario.

2. a)

Una Parte contraente può esigere che un richiedente, un titolare o un'altra persona interessata incarichi un mandatario ai fini di qualsiasi procedura davanti all'ufficio, fermo restando che un richiedente, un titolare, un cessionario di una domanda o un'altra persona interessata possa agire lei stessa dinanzi all'ufficio ai fini delle seguenti procedure: i) deposito di una domanda ai fini dell'attribuzione di una data di deposito; ii) semplice pagamento di una tassa; iii) qualsiasi altra procedura prescritta nel regolamento di esecuzione; iv) rilascio di una ricevuta o di una notifica dell'ufficio in rapporto a qualsiasi procedura contemplata dai punti i) a iii).

b)

Qualsiasi persona può pagare una tassa di mantenimento in vigore.

3. Una Parte contraente accetta che l'incarico di mandatario sia comunicato all'ufficio nel modo prescritto dal regolamento di esecuzione.

4. Nessuna Parte contraente può esigere che condizioni di forma diverse da quelle enunciate nei paragrafi 1) a 2) siano soddisfatte per quanto concerne gli elementi sui quali vertono questi paragrafi, fatta salva una disposizione contraria del presente trattato o del regolamento di esecuzione.

5. Se una o piú condizioni, richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 3), non sono soddisfatte, l'ufficio lo notifica al richiedente, al titolare, al cessionario della domanda o a un'altra persona interessata, dandole la possibilità di soddisfare dette condizioni e di fare eventuali osservazioni entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione.

6. Se una o piú condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 3) non sono soddisfatte entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione, la Parte contraente può applicare la sanzione prevista nella sua legislazione.

Art. 8 1. a)

Comunicazioni; indirizzi Salvo per l'attribuzione di una data di deposito giusta l'articolo 5.1), e fatto salvo l'articolo 6.1), il regolamento di esecuzione indica, fatti salvi i sottoparagrafi b) a d), le condizioni che una Parte contraente è autorizzata a imporre per quel che concerne forma e modo di trasmissione delle comunicazioni.

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b)

Nessuna Parte contraente è tenuta ad accettare il deposito delle comunicazioni altrimenti che su carta.

c)

Nessuna Parte contraente è tenuta a escludere il deposito delle comunicazioni su carta.

d)

Una Parte contraente accetta il deposito delle comunicazioni su carta alfine di rispettare la scadenza di un termine.

2. Una Parte contraente può, salvo disposizione contraria del presente trattato o del regolamento di esecuzione, esigere che una comunicazione sia stabilita in una lingua accettata dall'ufficio.

3. Nonostante il paragrafo 1)a) e con riserva del paragrafo 1)b) e dell'articolo 6.2)b), una Parte contraente accetta la presentazione del contenuto di una comunicazione su di un modulo che corrisponde a un modulo internazionale tipo, previsto per questa comunicazione, se del caso, dal regolamento di esecuzione.

4. a)

Se una parte contraente esige una firma ai fini di una comunicazione, essa accetta ogni firma che soddisfi le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.

b)

Nessuna Parte contraente può esigere che una firma comunicata al suo ufficio sia attestata, riconosciuta conforme da un ufficiale pubblico, autenticata, legalizzata o certificata in qualunque altro modo, salvo in caso di procedura quasi giudiziaria o salvo disposizione contraria del regolamento di esecuzione.

c)

Fatto salvo il sottoparagrafo b), una Parte contraente può esigere che siano fornite prove all'ufficio solo nel caso in cui quest'ultimo ha ragionevoli dubbi sull'autenticità della firma.

5. Una Parte contraente può esigere che ogni comunicazione contenga una o piú indicazioni prescritte nel regolamento di esecuzione.

6. Una Parte contraente può, con riserva delle disposizioni prescritte nel regolamento di esecuzione, esigere che il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata indichi in ogni comunicazione i)

un indirizzo postale;

ii)

un domicilio scelto;

iii) ogni altro indirizzo previsto nel regolamento di esecuzione.

7. Se una o piú condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 6) non sono soddisfatte per quanto concerne le comunicazioni, l'ufficio lo notifica al richiedente, al titolare o a un'altra persona interessata, dandogli la possibilità di riempire tali condizioni e di fare eventuali osservazioni entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

8. Se una o piú condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 6) non sono soddisfatte entro la data prescritta dal regolamento di esecuzione, la Parte contraente può, fatti salvi gli articoli 5 e 10 e ogni eccezione prescritta nel regolamento di esecuzione, applicare la sanzione prevista dalla sua legislazione.

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Art. 9

Notifiche

1. Ogni notifica contemplata dal presente trattato o dal regolamento di esecuzione e inviata dall'ufficio all'indirizzo postale o al domicilio scelto, indicato giusta l'articolo 8.6), o a qualsiasi altro indirizzo previsto dal regolamento di esecuzione ai fini della presente disposizione, e che soddisfa le relative disposizioni, costituisce una notifica sufficiente ai fini del presente trattato e del regolamento di esecuzione.

2. Nessuna disposizione del presente trattato o del regolamento di esecuzione obbliga una Parte contraente a inviare una notifica al richiedente, al titolare o a un'altra persona interessata se non è stata fornita all'ufficio nessuna indicazione utile al loro raggiungimento.

3. Con riserva dell'articolo 10)1), se un ufficio non notifica al richiedente, al titolare o a un'altra persona interessata l'inosservanza di condizioni indicate nel presente trattato o nel regolamento di esecuzione, tale assenza di notifica non scioglie il richiedente, il titolare o l'altra persona interessata dall'obbligo di soddisfare queste condizioni.

Art. 10

Validità del brevetto; revoca

1. L'inosservanza di una o piú condizioni formali relative a una domanda, indicate negli articoli 6.1), 2), 4) e 5) e 8.1) a 4), non può costituire un motivo di revoca o di annullamento del brevetto, totalmente o in parte, salvo quando l'inosservanza della condizione formale risulti da un'intenzione fraudolenta.

2. Un brevetto non può essere revocato né annullato, totalmente o in parte, senza che il titolare abbia la possibilità di fare le sue osservazioni sulla revoca o l'annullamento previsto ed effettuare le modifiche e le rettifiche autorizzate dalla legge, entro un termine ragionevole.

3. I paragrafi 1) e 2) non creano alcun obbligo di approntare, per quel che concerne la sanzione dei diritti vincolati ai brevetti, procedure giudiziarie distinte da quelle che si riferiscono alla sanzione dei diritti in generale.

Art. 11

Proroga in materia di scadenze

1. Una Parte contraente può prevedere la proroga, per la durata prescritta nel regolamento di esecuzione, di un termine fissato dall'ufficio per l'esecuzione di un atto in una procedura dinanzi a lui a proposito di una domanda o di un brevetto, se una richiesta a questo fine è presentata all'ufficio conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione, e se questa richiesta è presentata, a scelta della Parte contraente i)

prima della scadenza del termine considerato; o

ii)

dopo la scadenza del termine considerato e nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

2. Se un richiedente o un titolare non ha osservato un termine fissato dall'ufficio di una Parte contraente per l'esecuzione di un atto in una procedura dinanzi a lui concernente una domanda o un brevetto, e che la Parte contraente in questione non prevede la proroga di un termine giusta il paragrafo 1)ii), la Parte contraente prevede 189

Trattato sul diritto dei brevetti

il proseguimento della procedura rispetto alla domanda o al brevetto e, se del caso, il ristabilimento dei diritti del richiedente o del titolare rispetto a questa domanda o a questo brevetto, se i)

una richiesta a tal fine è presentata all'ufficio conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

ii)

la richiesta è presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, e tutte le condizioni rispetto alle quali si applica il termine fissato per l'esecuzione dell'atto in questione sono soddisfatte.

3. Nessuna Parte contraente è tenuta a prevedere la proroga contemplata dal paragrafo 1) o 2) nel caso delle eccezioni prescritte nel regolamento di esecuzione.

4. Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata in base alla richiesta contemplata dal paragrafo 1) o 2).

5. Salvo disposizione contraria del presente trattato o del suo regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che altre condizioni, diverse da quelle indicate nei paragrafi 1) a 4), siano soddisfatte per quanto concerne la proroga prevista al paragrafo 1) o 2).

6. Una richiesta formulata giusta il paragrafo 1) o 2) non può essere respinta senza che sia data al richiedente o al titolare la possibilità di fare entro un termine ragionevole delle osservazioni sul rifiuto previsto.

Art. 12

Ripristino dei diritti dopo che l'ufficio ha costatato che si è agito con la dovuta diligenza o che l'inosservanza non era intenzionale

1. Una Parte contraente deve prevedere che se un richiedente o un titolare non ha osservato un termine fissato per l'esecuzione di un atto in una procedura davanti all'ufficio e se tale inosservanza ha come conseguenza diretta la perdita dei diritti relativi alla domanda o al brevetto, l'ufficio ristabilisce i diritti del richiedente o del titolare rispetto alla domanda o al brevetto purché i)

gli sia sottoposta una richiesta a tale scopo, conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

ii)

la richiesta sia presentata, e tutte le condizioni rispetto alle quali il termine fissato per l'esecuzione dell'atto in questione si applica siano soddisfatte, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione;

iii) la richiesta esponga le ragioni per le quali il termine fissato non è stato osservato; e iv) l'ufficio costati che l'inosservanza del termine si è verificata nonostante ci sia stata la diligenza richiesta nella fattispecie o, a scelta della Parte contraente, che il ritardo non era intenzionale.

2. Nessuna Parte contraente è obbligata a prevedere il ripristino dei diritti giusta il paragrafo 1) nel caso delle eccezioni prescritte nel regolamento di esecuzione.

3. Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata in base alla richiesta contemplata dal paragrafo 1).

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Trattato sul diritto dei brevetti

4. Una Parte contraente può esigere che siano fornite all'ufficio una dichiarazione o altre prove, entro il termine fissato da quest'ultimo, a suffragio delle ragioni contemplate dal paragrafo 1)iii).

5. Una richiesta formulata giusta il paragrafo 1) non può essere respinta, totalmente o in parte, senza che sia data al richiedente la possibilità di fare, entro un termine ragionevole, osservazioni sul previsto rifiuto.

Art. 13

Correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità; ripristino del diritto di priorità

1. Salvo disposizione contraria del regolamento di esecuzione, una Parte contraente prevede la correzione di una rivendicazione di priorità o la sua aggiunta a una domanda (la «domanda piú recente»), se i)

una richiesta a questo scopo è presentata all'ufficio conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

ii)

la richiesta è presentata entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione; e

iii) la data di deposito della domanda piú recente non è posteriore alla data di scadenza del termine di priorità calcolato a partire dalla data di deposito della domanda piú remota la cui priorità è rivendicata.

2. Tenuto conto dell'articolo 15 del presente trattato, una Parte contraente deve prevedere che se una domanda (la «domanda piú recente») volta a rivendicare o che avrebbe potuto rivendicare la priorità di una domanda anteriore a una data di deposito posteriore alla data di scadenza del termine di priorità, ma compresa nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, l'ufficio ripristina il diritto di priorità se i)

una richiesta a questo scopo gli è presentata, conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

ii)

la richiesta è presentata entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione;

iii) la richiesta espone le ragioni per le quali il termine di priorità non è stato osservato; e iv) l'ufficio costata che la domanda piú recente non è stata depositata entro il termine di priorità benché ci sia stata la diligenza richiesta nella fattispecie o, a scelta della Parte contraente, benché l'inosservanza del termine non sia stata intenzionale.

3. Una Parte contraente deve prevedere che se una copia di una domanda anteriore, pretesa conformemente all'articolo 6.5), non è consegnata all'ufficio entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione in applicazione dell'articolo 6), l'ufficio ristabilisce il diritto di priorità se i)

una richiesta in tal senso è presentata conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

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Trattato sul diritto dei brevetti

ii)

la richiesta è presentata entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione in applicazione dell'articolo 6.5) per la consegna della copia della domanda anteriore;

iii) l'ufficio costata che la copia da consegnare è stata chiesta, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, all'ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata; e iv) una copia della domanda anteriore è consegnata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

4. Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata in base alle richieste contemplate dai paragrafi 1) a 3).

5. Una Parte contraente può esigere che una dichiarazione o altre prove siano fornite all'ufficio, entro il termine fissato da quest'ultimo, a suffragio dei motivi contemplati dal paragrafo 2)iii).

6. Una richiesta formulata giusta i paragrafi 1) a 3) non può essere respinta, totalmente o in parte, senza che sia data al richiedente la possibilità di fare entro un termine ragionevole osservazioni sul rifiuto previsto.

Art. 14

Regolamento di esecuzione

1. a.

Il regolamento di esecuzione allegato al presente trattato comprende regole relative i) alle questioni che, giusta il presente trattato, devono essere oggetto di prescrizioni del regolamento di esecuzione; ii) alle precisazioni utili all'applicazione delle disposizioni del presente trattato; iii) alle condizioni, questioni o procedure di ordine amministrativo.

b)

Il regolamento di esecuzione contiene anche regole concernenti le condizioni di forma che una Parte contraente è autorizzata ad applicare per quanto concerne le richieste i) di iscrizione di un cambiamento del nome o dell'indirizzo; ii) di iscrizione di un cambiamento del richiedente o del titolare; iii) di iscrizione di una licenza o di una sicurezza reale; iv) di rettificazione di un errore.

c)

Il regolamento di esecuzione prevede inoltre l'allestimento da parte dell'Assemblea, col sostegno dell'Ufficio internazionale, di moduli internazionali tipo e di un modulo di domanda ai fini dell'articolo 6.2)b).

2. Fatto salvo il paragrafo 3), per qualsiasi modifica del regolamento di esecuzione si richiedono i tre quarti dei voti espressi.

3. a)

192

Il regolamento di esecuzione può indicare le regole che possono essere modificate solo all'unanimità.

Trattato sul diritto dei brevetti

b)

Qualsiasi modifica del regolamento di esecuzione che ha l'effetto di aggiungere o sopprimere regole contemplate dal sottoparagrafo a) deve essere approvata all'unanimità;

c)

Per determinare se c'è unanimità, si prendono in considerazione soltanto i voti espressi. L'astensione non è considerata un voto.

4. In caso di divergenza fra le disposizioni del presente trattato e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le disposizioni del trattato.

Art. 15

Rapporti con la Convenzione di Parigi

1. Ogni Parte contraente si adegua alle disposizioni della Convenzione di Parigi concernenti i brevetti.

2. a)

Nessuna disposizione del presente trattato comporta deroghe agli obblighi che hanno le Parti contraenti tra loro in virtú della Convenzione di Parigi.

b)

Nessuna disposizione del presente trattato comporta deroghe ai diritti di cui godono i richiedenti e i titolari giusta la Convenzione di Parigi.

Art. 16

Effetto delle revisioni e modifiche del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

1. Fatto salvo il paragrafo 2), ogni revisione o modifica del Trattato di cooperazione in materia di brevetti posteriore al 2 giugno 2000, compatibile con gli articoli del presente trattato, è applicabile ai fini dello stesso e del suo regolamento di esecuzione se l'Assemblea decide in tal senso, nella fattispecie considerata, alla maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

2. Una disposizione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, giusta la quale una disposizione rivista o modificata di questo trattato non è applicabile nei confronti di uno Stato contraente di detto trattato, o nei confronti dell'ufficio di un tale Stato o di un ufficio agente per tale Stato, fintantoché rimane incompatibile con la legislazione nazionale applicata da questo Stato o da questo ufficio non è applicabile ai fini del presente trattato e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 17 1. a) b)

Assemblea Le Parti contraenti hanno un'assemblea.

Ogni Parte contraente è rappresentata all'Assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e periti. Ogni delegato può rappresentare soltanto un'unica Parte contraente.

2. L'Assemblea i)

tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo del presente trattato nonché l'applicazione e il funzionamento;

ii)

stabilisce, con l'aiuto dell'Ufficio internazionale, dei moduli internazionali tipo e il modulo di richiesta contemplato dall'articolo 14.1)c);

iii) modifica il regolamento di esecuzione; 193

Trattato sul diritto dei brevetti

iv) fissa le condizioni concernenti la data a partire dalla quale ogni modulo internazionale tipo e il modulo di richiesta contemplato dal punto ii), potranno essere utilizzati e la data d'entrata in vigore di ogni modifica contemplata dal punto iii); v)

decide conformemente all'articolo 16.1) se una revisione o modifica del Trattato di cooperazione in materia di brevetti è applicabile ai fini del presente trattato e del regolamento di esecuzione;

vi) assolve qualsiasi altro compito che il presente trattato richiede.

3. a) b)

4. a)

La metà dei membri dell'Assemblea che sono Stati costituisce il quorum.

Nonostante le disposizioni del sottoparagrafo a), se al momento di una sessione, il numero dei membri dell'Assemblea che sono Stati e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore al terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati, l'Assemblea può prendere decisioni; tuttavia, le decisioni dell'Assemblea, eccezion fatta per quelle concernenti la procedura, diventano esecutorie quando sono soddisfatte le condizioni esposte qui sotto. L'Ufficio internazionale comunica dette decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati e che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, alla scadenza di questo termine, il numero dei suddetti membri, che hanno in questo modo espresso il loro voto o la loro astensione, è almeno uguale al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, dette decisioni diventano esecutorie, purché nel contempo la maggioranza necessaria rimanga acquisita.

L'Assemblea si sforza di prendere decisioni per consenso.

b)

Se non è possibile arrivare a una decisione consensuale la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In questo caso, i) ogni Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto, e vota soltanto in nome proprio; e ii) ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto al posto dei suoi Stati membri, con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri, parti contraenti del presente trattato. Nessuna organizzazione intergovernativa partecipa al voto se uno dei suoi Stati membri esercita il diritto di voto e viceversa. Inoltre, nessuna organizzazione intergovernativa partecipa al voto se uno dei suoi Stati membri, parte contraente del presente trattato, è membro di un'altra organizzazione intergovernativa e se quest'ultima partecipa al voto.

5. a)

Fatti salvi gli articoli 14.2) e 3), 16.1) e 19.3), le decisioni dell'Assemblea sono prese alla maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b)

Per determinare se è raggiunta la maggioranza richiesta, si prendono in considerazione solo i voti espressi. L'astensione non è considerata un voto.

194

Trattato sul diritto dei brevetti

6. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni su convocazione del Direttore generale.

7. L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interiore, comprendente anche quanto concerne la convocazione di una sessione straordinaria.

Art. 18

Ufficio internazionale

1. a)

L'Ufficio internazionale assicura i compiti amministrativi concernenti il presente trattato.

b)

In particolare l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea e dei comitati di esperti e gruppi di lavoro che può creare.

2. Il Direttore generale convoca ogni comitato o gruppo di lavoro creato dall'Assemblea.

3. a)

Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro creati dall'Assemblea.

b)

Il Direttore generale o un membro del personale designato dal Direttore generale è d'ufficio segretario dell'Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro contemplati dal sottoparagrafo a).

4. a)

L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione.

b)

L'Ufficio internazionale può consultare gli Stati membri dell'Organizzazione, delle organizzazioni intergovernative nonché delle organizzazioni non governative internazionali e nazionali sulla preparazione di dette conferenze.

c)

Il Direttore generale e le persone designate dal Direttore generale prendono parte, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.

5. L'Ufficio internazionale esegue tutti gli altri compiti a lui attribuiti in relazione col presente trattato.

Art. 19

Revisioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2), il presente trattato può essere rivisto da una conferenza delle Parti contraenti. La convocazione di una conferenza di revisione è decisa dall'Assemblea.

2. L'articolo 17.2) e 6) può essere modificato sia da una conferenza di revisione, sia dall'Assemblea, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3).

3. a)

Proposte di modifica dell'articolo 17.2) e 6) per opera dell'Assemblea possono essere presentate da ogni Parte contraente o dal Direttore generale.

Queste proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.

b)

L'approvazione di ogni modifica delle disposizioni contemplate dal sottoparagrafo a) richiede i tre quarti dei voti espressi.

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Trattato sul diritto dei brevetti

c)

Art. 20

Ogni modifica delle disposizioni contemplate dal sottoparagrafo a) entra in vigore un mese dopo che i tre quarti delle Parti contraenti, membri dell'Assemblea al momento della sua approvazione della modifica, hanno fatto pervenire al Direttore generale le notifiche scritte dell'accettazione di detta modifica, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Qualsiasi modifica di dette disposizioni una volta accettata vincola tutte le Parti contraenti che sono legate dal presente trattato al momento in cui la modifica entra in vigore e gli Stati od organizzazioni intergovernative che lo diventano in data ulteriore.

Condizioni e modalità per aderire al trattato

1. Ogni Stato parte della Convenzione di Parigi o membro dell'Organizzazione e per il conto del quale il rilascio di brevetti è possibile sia da parte dell'intermediario del suo ufficio, sia da parte dell'intermediario dell'ufficio di un altro Stato o di un'organizzazione intergovernativa, può diventare parte del presente trattato.

2. Ogni organizzazione intergovernativa può diventare parte del presente trattato se almeno uno dei suoi Stati membri è parte della Convenzione di Parigi o membro dell'Organizzazione e se l'organizzazione intergovernativa dichiara di esser stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato e i)

di essere competente per il rilascio di brevetti producenti effetto per i suoi Stati membri; o

ii)

di essere competente rispetto alle questioni che sono oggetto del presente trattato e che la sua propria legislazione lega gli Stati contraenti nei riguardi di tali questioni, e di gestire un ufficio regionale che rilascia brevetti producenti effetti sul suo territorio conformemente alla sua legislazione o di aver incaricato un ufficio regionale di questo compito.

Fatto salvo il paragrafo 3), ogni dichiarazione di questo tipo deve essere fatta al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

3. L'Organizzazione europea dei brevetti, l'Organizzazione eurasiatica dei brevetti e l'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale, avendo dichiarato quanto contemplato dal paragrafo 2)i) o ii) al momento della conferenza diplomatica che ha approvato il presente trattato, possono diventare parte del presente trattato in quanto organizzazioni intergovernative se esse dichiarano, al momento del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione, di essere state debitamente autorizzate, conformemente alle loro procedure interne, a diventare parte contraente del presente trattato.

4. Ogni Stato od organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni previste dal capoverso 1), 2) o 3) può depositare i)

uno strumento di ratifica se ha firmato il presente trattato; o

ii)

uno strumento di adesione se non ha firmato il presente trattato.

196

Trattato sul diritto dei brevetti

Art. 21

Entrata in vigore; data di validità delle ratifiche e delle adesioni

1. Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che dieci strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati presso il Direttore generale da parte di Stati.

2. Il presente trattato lega i)

i dieci Stati contemplati dal paragrafo 1), a contare dalla data alla quale il presente trattato è entrato in vigore;

ii)

gli altri Stati, alla scadenza di un termine di tre mesi a contare dalla data alla quale lo Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale o a partire da una data ulteriore indicata in questo strumento ma non oltre i sei mesi dopo la data di questo deposito;

iii) ciascuna delle seguenti organizzazioni, vale a dire l'Organizzazione europea dei brevetti, l'Organizzazione eurasiatica dei brevetti e l'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale, allo scadere del termine di tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, o a partire da una data ulteriore indicata in questo strumento ma non piú di sei mesi dopo la data di detto deposito, se questo strumento è stato depositato dopo l'entrata in vigore del presente trattato conformemente al paragrafo 1), o tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato se lo strumento è stato depositato prima dell'entrata in vigore del presente trattato.

iv) qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni previste per diventare parte del presente trattato, alla scadenza di un termine di tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o a partire da una data ulteriore indicata in questo strumento, ma non piú di sei mesi dopo la data di questo deposito.

Art. 22

Applicazione del trattato alle domande in giacenza e ai brevetti in vigore

1. Fatto salvo il paragrafo 2), una Parte contraente applica le disposizioni del presente trattato e del suo regolamento di esecuzione, fatti salvi gli articoli 5 e 6.1) e 2) e le corrispondenti regole, alle domande in giacenza e ai brevetti in vigore a partire dal giorno in cui il presente trattato diventa per lei vincolante, giusta l'articolo 21.

2. Nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare le disposizioni del presente trattato e del regolamento di esecuzione a una procedura che si inserisce in una prassi relativa a una domanda o a un brevetto contemplato dal paragrafo°1), se questa procedura è stata avviata prima della data alla quale la Parte contraente in questione è vincolata dal presente trattato, giusta l'articolo 21.

Art. 23

Riserve

1. Ogni Stato od organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva che le disposizioni dell'articolo 6.1) non si applicano ad alcuna esigenza d'unità dell'invenzione applicabile, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, a una domanda internazionale.

197

Trattato sul diritto dei brevetti

2. Ogni riserva fatta giusta il paragrafo 1) dev'essere inserita in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato o di adesione allo stesso, depositato dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che fa questa riserva.

3. Ogni riserva formulata giusta il paragrafo 1) può essere revocata in ogni momento.

4. Nessun'altra riserva all'infuori di quella autorizzata giusta il capoverso 1) può essere formulata nei riguardi del presente trattato.

Art. 24

Denuncia del trattato

1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato con notifica indirizzata al Direttore generale.

2. La denuncia entra in vigore un anno dopo la data alla quale il Direttore generale ha ricevuto la notifica o a una data ulteriore indicata nella medesima. Essa non ha alcuna incidenza sull'applicazione del presente trattato alle domande in giacenza o ai brevetti in vigore, per quanto concerne la Parte contraente che denuncia il trattato, al momento dell'entrata in vigore della denuncia.

Art. 25

Lingue del trattato

1. Il presente trattato è firmato in un unico esemplare originale nelle lingue: francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo, ognuno di questi testi facendo parimenti fede, con esclusione di qualsiasi altro.

2. Un testo ufficiale in una lingua diversa da quelle indicate nel paragrafo 1) è stabilito con il Direttore generale, dopo consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, s'intende con «parte interessata» ogni Stato parte del trattato o che soddisfa le condizioni per divenire parte del trattato, giusta l'articolo 20.1), di cui la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali è in causa, nonché l'Organizzazione europea dei brevetti, l'Organizzazione eurasiatica dei brevetti, l'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che è parte del trattato o lo può diventare, se una delle sue lingue ufficiali è in causa.

3. In caso di divergenze in merito all'interpretazione dei testi autentici e dei testi ufficiali, sono preminenti i testi autentici.

Art. 26

Firma del trattato

Il presente trattato rimane aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione durante un anno a decorrere dalla sua approvazione e può essere firmato da ogni Stato che soddisfa le condizioni per diventare parte del trattato giusta l'articolo 20.1) e dall'Organizzazione europea dei brevetti, dall'Organizzazione eurasiatica dei brevetti e dall'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale.

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Trattato sul diritto dei brevetti

Art. 27

Depositario; registrazione

1. Il Direttore generale è il depositario del presente trattato.

2. Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

199

Trattato sul diritto dei brevetti

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