Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti OUC (Istruzioni OUC) Modifica del 29 marzo 2006 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni I Le istruzioni OUC del 27 ottobre 20041 sono modificate come segue: Art. 3 cpv. 1bis1quater L'UFCOM garantisce un utilizzo parsimonioso delle frequenze OUC e il mantenimento della qualità di ricezione esistente. Se elabora una nuova pianificazione o modifica quella attuale, evita di adottare misure che ostacolerebbero un'eventuale futura digitalizzazione dello spettro OUC.
1bis
Nel pianificare la copertura, l'UFCOM fa in modo che i programmi radiofonici concessionati possano essere captati in modo soddisfacente mediante apparecchi di ricezione di gamma da media a bassa. Non è garantita una ricezione soddisfacente mediante apparecchi portatili di gamma inferiore.
1ter
1quater Per la pianificazione delle frequenze, l'UFCOM tiene conto di una deviazione di frequenza massima di +/ 75 kHz con un tasso di deviazione massimo del 10 per cento nella gamma tra i +/ 75 kHz e i +/ 85 kHz e di una potenza di modulazione (potenza del segnale multiplex) massima di + 3 dBr. Verifica il rispetto di questi valori massimi da parte delle emittenti e stabilisce i dettagli della procedura di misurazione in una direttiva.
Art. 6 cpv. 5 5 La portata e la qualità di ricezione derivanti dalla sovraportata tecnica al di fuori della zona di diffusione non sono contemplate nella pianificazione delle frequenze e non godono di alcuna protezione.
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FF 2004 5957
2006-0497
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Istruzioni OUC
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
29 marzo 2006
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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