Decisione concernente le deroghe all'obbligo di portare il casco per i conducenti e i passeggeri di slitte a motore del 30 novembre 2006

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), visto l'articolo 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visto l'articolo 97 capoverso 1 dell'ordinanza del 13 novembre 19622 sulle regole della circolazione stradale (ONC), decide: I Sono esonerati dall'obbligo di portare il casco di cui all'articolo 3b capoverso 1 ONC i conducenti e i passeggeri di slitte a motore che portano un casco di protezione conforme ai requisiti delle norme EN 1077 o EN 1078 e destinato a coloro che praticano sport sulla neve.

Questa decisione, di durata limitata, decade il 31 dicembre 2007.

II Contro la presente decisione puņ essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica (pubblicazione). Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va inoltrato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, 3003 Berna; a partire dal 1° gennaio 2007 deve invece essere inviato direttamente al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o la procura di un eventuale rappresentante. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili.

30 novembre 2006

Divisione Circolazione stradale: Stefan Huonder Responsabile del settore Norme della circolazione

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RS 741.01 RS 741.11

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2006-3102