06.018 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005 Estratto: Capitolo I del 10 marzo 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto concernente le mozioni e i postulati dei Consigli legislativi 2005.

Il rapporto completo, che contiene informazioni più dettagliate, è stato pubblicato separatamente nel formato A4.1 Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1

Il rapporto completo può essere ottenuto presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna (Art. n. 101.13.i).

2006-0144

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Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2001 P 00.3696

Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Riklin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se la competenza amministrativa per l'intero settore terziario (università e scuole universitarie professionali) possa essere concentrata in un unico Ufficio federale.

Nel giugno del 2005 il Consiglio federale ha incaricato il DFE e il DFI di esaminare l'opportunità di concentrare in un solo ufficio gli uffici federali competenti per la formazione, o parti di essi. Nel frattempo i due Dipartimenti hanno presentato al Consiglio federale un rapporto relativo ai vantaggi e agli svantaggi di un trasferimento del settore delle scuole universitarie professionali dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (DFE) alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (DFI). Il Consiglio federale ritiene che la questione dev'essere trattata nell'ambito delle future riforme legali e costituzionali del «Panorama universitario svizzero 2008». Una concentrazione di tutti gli uffici federali competenti per la formazione dipende dall'introduzione nella Costituzione federale del nuovo articolo sulla formazione e dalla promulgazione di una nuova legge quadro, che costituiranno una base unica per i tre tipi di scuole superiori e saranno operativi progressivamente a partire dal 2008.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2001 P 01.3464

Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadient)

Da quando il postulato è stato accolto, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) si adopera affinché sulle nuove pubblicazioni della Confederazione rientranti nel suo ambito di distribuzione venga stampato per quanto possibile l'International Standard Book Number (ISBN) o l'International Standard Serial Number (ISSN). Non appare opportuno estendere quest'operazione ad altre pubblicazioni. Dalla registrazione sono escluse segnatamente le edizioni separate dei testi giuridici pubblicati nelle raccolte delle leggi (RU, RS), le pubblicazioni del settore militare (segnatamente i regolamenti) e alcune pubblicazioni gratuite. Queste sono vincolate a sistemi propri di numerazione o non sono destinate al mercato internazionale; la loro integrazione nella banca dati ISBN/ISSN non è pertanto giustificata.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2884

2003 P 03.3102

Pubblicazione di testi legislativi. Pubblicazione di atti normativi dell'UE vincolanti per la Svizzera nella Raccolta ufficiale federale (N 20.6.03, Vollmer)

Con il postulato il Consiglio federale è invitato a migliorare l'accessibilità agli atti legislativi europei cui si rinvia nel diritto svizzero. In particolare il Consiglio federale è incaricato di riformulare in modo comprensibile negli atti normativi svizzeri i contenuti delle direttive e dei regolamenti europei, rendere accessibili su Internet tutti gli atti legislativi europei che riguardano la Svizzera e renderli accessibili anche sotto forma cartacea.

Con la nuova legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl, RS 170.512) è stata sancita la prassi esistente secondo la quale i testi già pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera vengono menzionati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) con un rimando alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 5 cpv. 2 lett. b LPubl). Inoltre dal 1° ottobre 2003 la pagina iniziale del sito internet delle autorità federali contiene un registro di tutti i testi legislativi dell'UE dei quali occorre tener conto in virtù degli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e l'UE; nel registro sono elencati i testi legislativi comunitari a cui rimandano gli accordi settoriali. Nella versione elettronica i testi legislativi comunitari possono essere consultati integralmente attraverso un link al sito EUR-Lex (portale elettronico al diritto dell'UE). In tal modo l'accesso ai citati testi legislativi comunitari è garantito a un ampio pubblico. Si prevede di ampliare il registro con altri testi legislativi del diritto comunitario importanti per la Svizzera.

Nella redazione dei testi legislativi federali si evitano per quanto possibile i rimandi a testi legislativi dell'UE, si formula per esteso il contenuto delle corrispondenti regolamentazioni e lo si adegua alla cultura svizzera in materia legislativa. Questo si applica segnatamente per le disposizioni che non sono di natura tecnica.

Nei casi in cui si rimanda al diritto europeo occorre badare a che i testi europei siano citati in modo corretto e coerente. Una sezione dell'edizione aggiornata nel 2003 delle Direttive di tecnica legislativa della Confederazione si occupa a fondo di questa tematica. Nei testi legislativi svizzeri, in caso di rimandi a testi legislativi dell'UE viene riportata anche la fonte (di norma il competente ufficio federale) presso la quale il
testo può essere ottenuto. In tal modo è adempiuta parimenti la richiesta secondo la quale dev'essere garantito anche l'accesso alla versione stampata.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2005 P 03.3179

Votazioni popolari. Informazione da parte delle autorità federali (N 23.9.2003, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 29.9.2005).

Nel suo parere del 28 maggio 2003 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la questione del disciplinamento legale dell'attività d'informazione delle autorità federali prima delle votazioni popolari. Nel messaggio del 25 giugno 2005 concernente l'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» (FF 2005 3935) il Consiglio federale ha pertanto affermato, dopo un esame dettagliato, che a parer suo con i principi ampiamente riconosciuti contenuti nel rapporto del gruppo di lavoro della Conferenza allargata dei servizi d'informazione (Gl CSI) del 2001 («Das Engagement von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen») l'attività d'informazione prima delle votazioni federali è disciplinata a sufficienza. Non ritiene vincolante sancire questi 2885

principi a livello legislativo, anche perché non sarebbe possibile disciplinare senza lacune l'attuale prassi differenziata. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di non presentare all'Assemblea federale un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

Dipartimento degli affari esteri 1999 P 99.3505

Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering Binder)

Nel corso degli ultimi anni sono stati intrapresi diversi lavori per adempiere questo postulato, segnatamente uno studio pubblicato nel 2003 contenente un inventario completo delle organizzazioni non governative che si occupano in Svizzera di promovimento civile della pace e di gestione dei conflitti. Lo studio ha parimenti posto le basi per la preparazione di un progetto di rapporto che doveva completare questi elementi esaminando in particolare i mezzi e le strutture disponibili in Svizzera in questo ambito in seno all'Amministrazione federale e agli istituti svizzeri di ricerca.

Tenuto conto dei nuovi sviluppi intervenuti nel frattempo, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno verificare se i lavori dovessero essere proseguiti in questa forma.

Su richiesta del Parlamento e conformemente alla legge sulla ricerca i servizi competenti del DFI e del DFE hanno effettuato lavori preliminari al fine di poter presentare al Parlamento nel 2006 un rapporto completo di valutazione sul sistema svizzero della formazione, della ricerca e della tecnologia. Siccome questa valutazione globale, effettuata da un ufficio specializzato esterno all'Amministrazione, si occuperà anche dei settori della pace e della composizione pacifica delle controversie e i servizi interessati dell'Amministrazione federale, segnatamente il DFAE, sono direttamente coinvolti nei lavori, le questioni sollevate nel postulato saranno ampiamente trattate.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che in questa fase è più opportuno partecipare attivamente alla valutazione globale in corso piuttosto che condurre in parallelo uno studio limitato alla ricerca nei settori della pace e dei conflitti; questo corrisponde anche al desiderio espresso più volte dal Parlamento di sviluppare una visione globale piuttosto che procedere ad analisi isolate. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, poiché le sue richieste vengono prese in considerazione nell'ambito del processo globale menzionato.

2001 P 01.3160

Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)

Sotto la responsabilità comune del DFGP (Ufficio federale di giustizia) e del DFAE/ DFE (Ufficio dell'integrazione) è stato redatto nel corso del 2003 un progetto di rapporto sul federalismo. Questo rapporto dovrebbe adempiere tre obiettivi: rispondere al postulato Pfisterer del 22 marzo 2001, esprimere un parere su EuRefKa, lo studio condotto dai Cantoni, e presentare la prima parte delle analisi sugli effetti che un'adesione della Svizzera all'Unione europea avrebbe sui settori politici centrali, studio che il Consiglio federale ha annunciato nel Rapporto sulla politica estera 2000. Le conclusioni di questo rapporto saranno interamente presentate nell'ambito del «Rapporto sulle opzioni in materia di politica europea» (Rapporto sull'Europa), 2886

annunciato per l'estate del 2006. Il rapporto stesso verrà pubblicato sotto forma di allegato al Rapporto sull'Europa. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2002 M 00.3277

Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neirynck; S 4.10.01)

2002 M 01.3334

Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)

Le due mozioni chiedono alla Confederazione di sostituirsi al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese. Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che chiedeva al Parlamento di togliere di ruolo le due mozioni poiché il Belgio, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, versa dal 1° giugno 2002 pensioni indicizzate ai cittadini svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda­Urundi. Dal 1° agosto 2004 gli ultimi 16 Svizzeri residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea ricevono parimenti rendite indicizzate grazie alla revisione della legislazione belga in materia di assicurazioni sociali.

Inoltre la Confederazione si era già dichiarata disposta a fare un gesto eccezionale e unico accordando un credito d'impegno di 25 milioni di franchi. Tra il 1990 e il 1997 ha versato a 285 pensionati (su un totale di circa 350) una somma di 20,6 milioni di franchi. Tutte le persone che adempivano le condizioni stabilite nei due decreti federali del 1990 e del 1995 - ossia periodo di contribuzione di almeno tre anni nelle colonie belghe, età avanzata e indigenza - sono state indennizzate.

Non è possibile utilizzare i 4,4 milioni di franchi che non sono stati spesi nell'ambito del credito d'impegno di 25 milioni. I relativi decreti federali del 1990 e del 1995 non sono più in vigore dal 1° gennaio 1998. Di conseguenza i 4,4 milioni di franchi rimanenti sono stati reintegrati nel bilancio generale della Confederazione e non sono dunque più disponibili. Adempiere le mozioni non sarebbe possibile senza creare una nuova base legale. Inoltre questo comporterebbe spese notevoli per la Confederazione. Secondo le stime effettuate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la somma necessaria a un'indicizzazione integrale e retroattiva delle rendite potrebbe raggiungere i 100 milioni di franchi.

Il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio federale (120 voti contro 47). Il Consiglio degli Stati l'ha accettata il 18 marzo 2004 (31 voti contro 7). Dopo che nel Rapporto «Mozioni e postulati 2004» il Consiglio federale aveva mantenuto la sua raccomandazione
di togliere di ruolo le due mozioni, il Parlamento le ha riesaminate. In occasione del nuovo esame la competente commissione del Consiglio nazionale ha seguito la raccomandazione del Consiglio federale di togliere di ruolo le mozioni. Tuttavia, il 7 giugno 2005 il plenum ha accolto con 60 voti contro 28 una proposta di minoranza in favore del mantenimento delle mozioni. Il 9 giugno 2005 il Consiglio degli Stati ha confermato, senza opposizione, il suo atteggiamento del 2004 in favore dello stralcio. Nonostante uno dei due Consigli abbia accettato lo stralcio, le mozioni sono tuttora attive.

Il Consiglio federale mantiene la sua proposta di togliere definitivamente di ruolo le due mozioni per i motivi che seguono: -

le due mozioni sono adempiute nella sostanza: attualmente e in futuro tutti gli Svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza 2887

sociale dell'ex Congo belga e del Ruanda-Urundi ricevono e riceveranno una rendita indicizzata indipendentemente dal loro luogo di residenza; -

inoltre sulla scorta dei decreti federali del 1990 e del 1995 adottati dal Parlamento circa i tre quarti dei beneficiari di rendite hanno ricevuto dalla Svizzera un indennizzo in capitale corrispondente a una rendita vitalizia indicizzata;

-

un nuovo indennizzo avrebbe pertanto un effetto essenzialmente retroattivo.

Sarebbe tuttavia in contraddizione con la volontà del Parlamento di fare un gesto unico, motivato da ragioni sociali. A prescindere dal fatto che non sarebbe possibile senza una nuova base legale e mezzi finanziari supplementari, un nuovo versamento allo stesso gruppo di persone priviligerebbe questo gruppo rispetto agli Svizzeri all'estero che a causa di un'espropriazione subita all'estero hanno perduto non soltanto la loro rendita, bensì anche tutti i loro beni, senza essere indennizzati o soltanto in minima parte.

2003 P 03.3066

Neutralità svizzera. Rapporto (S 18.6.03, Reimann)

2003 P 03.3050

Neutralità svizzera. Rapporto (N 16.12.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato Reimann e la mozione del Gruppo UDC incaricavano il Consiglio federale di presentare alle Camere federali un rapporto in cui siano precisate la sua definizione della neutralità svizzera e la sua posizione in merito, segnatamente per quanto concerne la partecipazione della Svizzera all'ONU e le più recenti decisioni del Consiglio federale in materia di politica estera nell'ambito della guerra in Iraq.

Nella sua risposta del 23 maggio 2003 il Consiglio federale non ha ritenuto necessario redigere un nuovo rapporto sulla neutralità poiché i principi della neutralità svizzera erano ancora in sintonia con il contesto internazionale. Essi sono del resto stati applicati anche durante la guerra in Iraq. Il Consiglio federale si è invece detto disposto a incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di elaborare una sintesi della prassi più recente della neutralità ­ ossia dei motivi e delle modalità di applicazione della neutralità nel conflitto iracheno. Ha proposto al Parlamento di trasformare in questo senso la mozione del gruppo UDC in postulato. In seguito, il 18 giugno 2003, il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato Reimann e il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha trasformato la mozione del gruppo UDC in un postulato.

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato la sintesi annunciata e l'ha trasmessa ai Servizi del Parlamento. Propone pertanto di togliere di ruolo entrambi i postulati.

2003 P 03.3328

Allargamento dell'UE. Contributo della Svizzera al fondo di coesione (N 16.12.03, Gruppo socialista)

La mozione invita il Consiglio federale a tenere la posizione seguente in occasione di eventuali negoziati con l'Unione europea (UE) sul contributo finanziario della Svizzera al fondo di coesione nell'ambito dell'UE allargata: ­

la Svizzera è fondamentalmente disposta a versare contributi a favore della coesione a livello europeo;

­

la Svizzera deciderà sull'uso dei contribuiti da lei versati;

2888

­

la Svizzera darà la priorità ai Paesi che non sono ancora membri dell'UE, ma che sono candidati all'entrata.

Il 3 settembre 2003 il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato; il Consiglio nazionale ha dato seguito a questa proposta e il 16 dicembre 2003 ha accolto l'intervento sotto forma di postulato.

Alcuni giorni dopo l'adesione all'UE di 10 Paesi candidati, situati in prevalenza nell'Europa centrorientale, il 12 maggio 2004 il Consiglio federale ha preso una decisione di base in favore di un contributo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata. Questa decisione dev'essere confermata dal Parlamento ed eventualmente dal Popolo. Nell'autunno del 2004 sono quindi stati avviati colloqui tecnici con la Commissione dell'UE in merito alle modalità del contributo svizzero di solidarietà, che si sono conclusi il 19 aprile 2005. Il risultato di questi colloqui è stato fissato in un memorandum of understanding, che si trova attualmente nel processo d'approvazione interno all'UE. La Svizzera deciderà in seguito in maniera autonoma ­ ma in stretta collaborazione con i Paesi beneficiari ­ sull'utilizzazione del contributo di coesione; la Commissione dell'UE viene consultata, ma non ha nessun diritto di codecisione. Il contributo svizzero al fondo di coesione è destinato esclusivamente ai 10 nuovi Stati membri dell'UE, per sostenere il loro processo di recupero economico e sociale rispetto ai Paesi dell'Europa occidentale. Non sono invece oggetto del memorandum of understanding le prestazioni in favore di Stati terzi quali gli attuali Paesi candidati all'adesione (Bulgaria, Romania e Croazia); questi Paesi sono sostenuti nell'ambito dell'aiuto svizzero alla transizione.

Nonostante il memorandum of understanding tra la Svizzera e l'UE e le basi legali del contributo svizzero al fondo di coesione non siano ancora approvati, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, poiché le posizioni in esso formulate sono state realizzate integralmente in occasione dei colloqui tecnici con la Commissione dell'UE.

2004 P 02.3348

Iniziativa della Svizzera a favore della creazione di un'agenzia ONU per l'energia rinnovabile a Ginevra (N 9.3.04 [Wiederkehr]-Studer Heiner)

Con la mozione del 21 giugno 2002 il consigliere nazionale Roland Wiederkehr incaricava il Consiglio federale di adoperarsi presso l'ONU in favore della creazione di un'agenzia per le energie rinnovabili a Ginevra. Il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato. Dopo che il consigliere nazionale Heiner Studer ­ che aveva ripreso la mozione dal consigliere nazionale Roland Wiederkehr ­ ha accettato la trasformazione in postulato, il 9 marzo 2004 l'intervento è stato accolto dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato.

Dal deposito della mozione nel giugno del 2002 la comunità internazionale ha dibattuto a varie riprese, anche ad alto livello, la questione delle energie rinnovabili: nel settembre del 2002 il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg ha chiesto nel suo piano di applicazione un aumento sensibile della quota delle energie rinnovabili nella produzione mondiale di energia ­ segnatamente per lottare contro la povertà e proteggere il clima e l'ambiente. In questa ottica un gruppo di Stati interessati ha formato la Johannesburg Renewable Energy Coalition (JREC), che raggruppa attualmente 88 Paesi, tra cui la Svizzera. Nel settembre del 2005, nell'ambito del vertice mondiale 2005, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ribadito che occorre agire con determinazione per promuovere le fonti d'energia 2889

pulite. Essa non ha tuttavia accennato all'istituzione in seno all'ONU di un'agenzia incaricata di occuparsi delle iniziative in corso. Il documento finale del Vertice mondiale 2005 ha però sottolineato l'esistenza di numerosi partenariati bilaterali, regionali e multilaterali destinati a promuovere le misure prese in favore dell'energia pulita e nell'ambito della lotta contro i cambiamenti climatici. La Svizzera ha aderito provvisoriamente a uno di essi, il REEEP (Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership).

Nel giugno del 2004 ha avuto luogo a Bonn la Conferenza internazionale sulle energie rinnovabili, alla quale hanno partecipato 154 Paesi, tra i quali la Svizzera.

Da questa conferenza è scaturita la determinazione a un ripensamento globale nell'ambito dell'energia. Nel novembre del 2005 si è svolto a Pechino un incontro successivo alla Conferenza nel corso del quale è stato stilato un primo bilancio sulla realizzazione del programma deciso a Bonn volto alla promozione delle energie rinnovabili. La questione dell'istituzione di un'agenzia dell'ONU per le energie rinnovabili non è stata trattata né a Bonn né a Pechino.

La Commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile ha scelto le energie rinnovabili come priorità per gli anni 2006 e 2007. L'istituzione di un'agenzia dell'ONU per le energie rinnovabili non è stata trattata nell'ambito dei lavori preparatori a livello regionale della Commissione economica dell'ONU per l'Europa (dicembre 2005) nella prospettiva di questo ciclo biennale della Commissione per lo sviluppo sostenibile.

Tenuto conto degli sviluppi di questi ultimi anni a livello internazionale, il Consiglio federale conclude che in un futuro prevedibile non sarà possibile istituire un'agenzia dell'ONU per le energie rinnovabili. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato. Rimane tuttavia convinto del fatto che è necessario intensificare la promozione delle energie rinnovabili nell'ambito di una politica energetica e climatica sostenibile e ampliare a tal fine la cooperazione internazionale.

2004 P 03.3584

Politica europea della Svizzera. Prestazioni della Svizzera (S 18.3.04, Commissione della politica estera CS 03.2022)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare all'Assemblea federale un rapporto in cui indica le prestazioni della Svizzera in favore dell'Europa, in particolare in favore dell'UE, dei suoi Stati membri e dei 10 Paesi candidati all'adesione all'UE e quantifica nella misura del possibile il valore di queste prestazioni.

Il 19 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Prestazioni della Svizzera in favore dell'Europa» e l'ha sottoposto al Parlamento. Il rapporto esamina le prestazioni della Svizzera sotto diverse ottiche e le quantifica laddove questo è possibile e opportuno. Esamina inoltre gli interessi della Svizzera nei confronti dell'Europa che stanno alla base di dette prestazioni. La Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha preso atto del rapporto nella sua seduta del 20 ottobre 2005. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

2004 P 04.3233

Israele. Arresto della costruzione del muro nei Territori occupati (N 8.10.04, Maury Pasquier)

Il 9 luglio 2004 la Corte internazionale di giustizia ha presentato la sua perizia sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei Territori palestinesi occupati. Il 20 luglio 2004 l'Assemblea generale dell'ONU, riunita in sessione straordinaria d'urgenza, ha adottato la risoluzione ES-10/15 relativa alla perizia della 2890

Corte internazionale di giustizia, nella quale ha preso atto delle conclusioni della Corte. La risoluzione invitava la Svizzera, in quanto Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, a condurre consultazioni ai fini di un maggior rispetto del diritto internazionale umanitario da parte delle parti interessate e a presentare un rapporto all'Assemblea generale. Secondo i termini di detto mandato, la convocazione di una conferenza delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra costituiva una delle numerose opzioni al fine di garantire un maggior rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di tutte le parti al conflitto.

Conformemente al mandato, la Svizzera ha condotto consultazioni estensive e nel giugno del 2005 ha presentato il suo rapporto. Pur adottando un approccio ampio per quanto concerne la questione del rispetto del diritto umanitario, ha riservato un'attenzione particolare alla barriera di separazione durante l'insieme delle consultazioni. Dalle consultazioni è del resto scaturito che praticamente tutti gli Stati non considerano opportuna una nuova conferenza.

La Svizzera ha presentato il suo rapporto all'Assemblea generale dell'ONU nel giugno del 2005. Il rapporto contiene un riassunto delle consultazioni e delle risposte delle Alte Parti contraenti della quarta Conferenza di Ginevra e si conclude con le osservazioni finali del Depositario. Con la presentazione del rapporto la Svizzera ha adempiuto il suo mandato; le discussioni sui provvedimenti ulteriori rientra ora nella competenza e nella responsabilità dell'Assemblea generale dell'ONU.

Nel contempo il Consiglio federale ha anche adempiuto il postulato e conclude che le Alte Parti contraenti, i cui pareri devono essere debitamente presi in considerazione dal Depositario, si oppongono alla convocazione di una conferenza delle Alte Parti contraenti. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

Dipartimento dell'interno Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 2001 P 01.3154

Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato chiede di istituire un controlling paritario di tutta l'attività amministrativa con la redazione periodica di un rapporto all'indirizzo del Parlamento. A causa della riduzione del personale dell'UFU già attuata lo scorso anno e di quella che si prospetta e a causa dei tagli alle già esigue risorse per le pari opportunità in altri Dipartimenti e servizi, l'istituzione di un controlling paritario generalizzato non è più sostenibile. Sarà invece proseguita l'opera di sensibilizzazione su questioni relative alle pari opportunità tramite progetti pilota di «gender mainstreaming». Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della cultura 2000 P 99.3507

La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)

Il rapporto «La formazione musicale in Svizzera» in adempimento ai postulati 99.3507, 99.3502, 99.3428 e 01.3482 è stato approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005. La prima parte del rapporto presenta una panoramica dell'offerta formativa esistente nell'ambito musicale e ne elenca le lacune. La panoramica 2891

sull'offerta della formazione e del perfezionamento musicali in Svizzera si basa su venti contributi di esperti del campo musicale. L'analisi dell'offerta esistente mostra che la Svizzera dispone di una vasta scelta di possibilità di formazione e perfezionamento. Allo stesso tempo il catalogo delle lacune rende evidente dove gli esperti vedono un potenziale di sviluppo e la necessità di procedere a correzioni. In seguito alle lacune riscontrate la Confederazione ha la possibilità di contribuire in diversi modi all'evoluzione dell'offerta formativa musicale in Svizzera. Ciò viene formulato nella seconda parte del rapporto. Quest'ultima menziona infatti le misure seguenti: rafforzamento dell'accesso alla musica, miglioramento della promozione dei talenti e delle nuove leve e promozione delle reti d'informazione esistenti. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3482

Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)

Cfr. P 99.3507 2002 P 01.3461

Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)

Nel postulato si chiedeva al Consiglio federale di attuare due misure: modificare le direttive del DFI sul sostegno alle organizzazioni culturali (Direttive) per risolvere il problema dell'erogazione tardiva dei sussidi e dei conseguenti ritardi nella pianificazione e aumentare considerevolmente il credito a favore delle organizzazioni culturali. La prima richiesta ha potuto essere realizzata con la revisione parziale delle Direttive del 1° luglio 2002. Nel 2003 i sussidi alle organizzazioni culturali sono stati assegnati per la prima volta già all'inizio dell'anno. Il Parlamento ha inoltre approvato nel preventivo 2003 un aumento da 3,6 a 4 milioni di franchi del credito destinato al sostegno delle organizzazioni culturali. Tuttavia, questo aumento è stato revocato nel quadro dei decreti relativi al Programma di sgravio 2003. Entro il 2007 il credito complessivo sarà gradualmente ridotto a 3 milioni di franchi.

Questi decreti sono stati confermati definitivamente nel quadro dei preventivi per gli anni 2006 e seguenti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 01.3092

Salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero (N 16.4.02, Widmer)

Il postulato chiedeva un rafforzamento delle misure volte a salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero e l'elaborazione delle basi legali eventualmente necessarie allo scopo. Nel 1995 le principali istituzioni attive in questo settore hanno fondato l'associazione Memoriav. Questa si propone di salvaguardare, valorizzare e rendere accessibile il patrimonio culturale audiovisivo della Svizzera ed ha realizzato finora le misure più impellenti. Negli anni dal 2002 al 2006 Memoriav è sostenuta dalla Confederazione con 3 milioni di franchi annui. Nel 2005 le Camere federali hanno approvato la legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav e un decreto federale concernente un limite di spesa per aiuti finanziari all'Associazione Memoriav negli anni 2006­2009. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2892

Ufficio federale della sanità pubblica 2000 P 00.3422

Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047) ­ in precedenza UFAS

Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Umsetzung des Versicherungsobligatoriums und der Prämienverbilligung für Personen in EG- und EFTA-Staaten» in adempimento al postulato e ne propone dunque lo stralcio.

2002 P 00.3482

Trasparenza dei costi nell'ambito della somministrazione medica di eroina (N 16.4.02, Waber)

Il postulato chiede di rilevare i «costi effettivi» della terapia con prescrizione di eroina, ossia tutti i costi assunti dall'ente pubblico per un paziente cui viene somministrata eroina (p.es. la rendita d'invalidità, il lavoro in programmi occupazionali, abitazioni protette ecc). Da uno studio di fattibilità emerge che, per soddisfare standard scientifici minimi, tale rilevamento dei costi diventerebbe molto dispendioso sia in termini finanziari che di tempo. Le risorse necessarie non sono previste nel piano finanziario. Uno studio sui costi sociali cagionati dal consumo illegale di droghe, pubblicato nella primavera del 2005, non è in grado di rispondere in modo definitivo alle domande del postulato. Visti la precaria situazione finanziaria, i problemi metodologici e lo scarso apporto di nuove conoscenze che l'indagine prospetta, il Consiglio federale esclude di procedere ad ulteriori studi su questo tema e propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3175

Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) ­ in precedenza UFAS

Nell'ambito dell'analisi degli effetti della LAMal l'UFSP ha commissionato al Büro Vatter, Politikforschung und -beratung di Berna una valutazione delle pianificazioni ospedaliere cantonali. I periti hanno constatato che le pianificazioni intercantonali presentano limiti sia dal punto di vista della concezione che a livello politico e che finora sono state realizzate solo in due casi (Basilea città e Basilea Campagna; Uri, Obvaldo e Nidvaldo). Per garantire l'assistenza medica nelle regioni periferiche o in discipline mediche specifiche vi sono invece numerosi accordi tra Cantoni o tra Cantoni e ospedali.

La pianificazione e il finanziamento ospedalieri sono strettamente connessi. Il potenziamento della pianificazione ospedaliera intercantonale sarà possibile soprattutto se l'acquisto di prestazioni ospedaliere al di fuori del territorio cantonale sarà finanziariamente più interessante della fornitura delle medesime prestazioni all'interno del Cantone. In considerazione di ciò, nel suo messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero) il Consiglio federale ha proposto di non fare più una distinzione tra pazienti cantonali e extracantonali per il rimborso delle prestazioni secondo la LAMal in caso di degenza ospedaliera. I dibattiti parlamentari hanno preso avvio all'inizio del 2005. Il perfezionamento della pianificazione ospedaliera sarà avviato nel quadro del nuovo disciplinamento del finanziamento ospedaliero da parte delle Camere federali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2893

2002 P 02.3176

Preparazione del passaggio alla pianificazione delle prestazioni (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) ­ in precedenza UFAS

Il tipo di finanziamento delle prestazioni ospedaliere influenza la pianificazione ospedaliera e viceversa. Al fine di assicurare un'assistenza conforme alle necessità, la pianificazione ospedaliera deve essere compatibile con il sistema di finanziamento vigente. Nel suo messaggio del 15 settembre 2004 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero), il Consiglio federale ha rinnovato la proposta di passare al finanziamento delle prestazioni.

Questo cambiamento è possibile indipendentemente dalle revisioni legislative dei prossimi anni. In diversi Cantoni il passaggio al nuovo tipo di finanziamento, perlomeno nel settore della medicina acuta in ambito ospedaliero, è già interamente o parzialmente avvenuto. Ne consegue che anche l'autorizzazione degli ospedali ad esercitare a carico dell'assicurazione malattie e l'assegnazione di mandati di prestazioni dovranno dipendere maggiormente dalla fornitura delle prestazioni. Sotto l'egida della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), nel 2003 è stato istituito un comitato per la pianificazione ospedaliera legata alle prestazioni (Arbeitsausschuss «leistungsorientierte Spitalplanung») formato da rappresentanti delle autorità cantonali e degli uffici federali della sanità pubblica e della statistica. Nel luglio del 2005 il gruppo di lavoro ha approvato il suo rapporto finale e lo ha trasmesso al comitato direttivo della CDS. Il rapporto formula 20 principi e descrive gli elementi di cui dovranno tenere conto i modelli di pianificazione delle prestazioni cantonali. In linea di massima i Cantoni hanno accolto favorevolmente queste linee guida. V'è da attendersi che con il passaggio al finanziamento delle prestazioni i Cantoni sentiranno il bisogno di approfondire i lavori relativi alla pianificazione delle prestazioni. Dal momento che i lavori preliminari ai sensi del postulato (elaborazione di un piano per l'introduzione della pianificazione delle prestazioni) sono da considerarsi conclusi, il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3233

Dichiarazione del Paese di origine del pesce (N 4.10.02, Zisyadis)

Il nome del Paese di produzione di derrate alimentari preimballate deve apparire sulla confezione o sull'etichetta, a meno che non traspaia già dalla denominazione specifica o non figuri nell'indirizzo del mittente. Le derrate alimentari vengono considerate prodotte in Svizzera se completamente prodotte oppure sufficientemente trattate o elaborate nel nostro Paese (affinché assumano caratteristiche proprie). Le disposizioni summenzionate vanno applicate per analogia alle derrate alimentari offerte sfuse e anche a quelle destinate al consumo in ristoranti o in aziende di ristorazione collettiva. La menzione scritta del Paese di produzione può essere tralasciata se l'informazione è fornita in altro modo (ad esempio oralmente). Fanno eccezione la carne di mammiferi, il pollame e i loro derivati, per i quali è sempre obbligatoria la menzione scritta del Paese di produzione. Questa eccezione è dovuta alla crisi della BSE e concerne tutti gli animali potenzialmente a rischio rispetto a tale malattia nutriti con foraggi.

Le esperienze fatte con questo disciplinamento mostrano che l'obbligo di dichiarazione è spesso problematico, soprattutto nei ristoranti. Quando in una cucina di grandi dimensioni sono impiegati carni e prodotti a base di carne provenienti da diversi Paesi, al termine del processo di preparazione è pressoché impossibile sta2894

bilire la provenienza di ogni pezzo di carne. Anche per gli organi esecutivi è difficile e assai laborioso verificare la correttezza dell'indicazione d'origine. Un'estensione dell'elenco delle eccezioni ai pesci non è pertanto realizzabile né opportuna (i pesci non sono tra le specie a rischio di BSE). Del resto, secondo la legislazione vigente l'avventore ha il diritto di essere informato della provenienza del pesce servitogli. Se vuole ricevere pesce proveniente da un determinato Paese, è però consigliabile che esprima il suo desiderio già al momento dell'ordinazione.

Per queste ragioni il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3248

Depressione. Ricerca delle cause e campagna d'informazione (N 4.10.02, Dormann Rosmarie)

Il 7 aprile 2005 il gruppo per il dialogo sulla politica nazionale svizzera della sanità ha deciso di non realizzare il progetto di strategia nazionale per la protezione, la promozione, il mantenimento e il ripristino della salute psichica in Svizzera elaborato nell'ambito delle sue attività, ma di metterlo semplicemente a disposizione degli attori interessati quale quadro di riferimento. È inoltre stato deciso che la Confederazione e i Cantoni proseguiranno in modo pragmatico i progetti pilota avviati nel contesto dell'elaborazione della strategia nazionale (ad esempio la creazione di associazioni contro la depressione nei Cantoni di Zugo e Berna). Di conseguenza, il 15 settembre 2005 i comitati direttivi della Confederazione e dei Cantoni hanno deciso di continuare a sostenere, sia sul piano tecnico che finanziario, il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze delle associazioni contro la depressione dei Cantoni di Zugo e Berna. Secondo il programma elaborato dalla Confederazione d'intesa con la CDS, i lavori saranno proseguiti nel 2006. La Confederazione, in collaborazione con l'Osservatorio svizzero della salute, intende inoltre migliorare le basi di dati e di informazioni nel settore della depressione e dei suicidi. Le richieste del postulato sono pertanto adempiute. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3251

Prevenzione dei suicidi (N 4.10.02, Widmer)

In adempimento al postulato, il 25 maggio 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Suicidio e prevenzione del suicidio». Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 M 00.3670

Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse; S 10.3.03) ­ in precedenza UFAS

Punto 1: con il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Strategia e temi urgenti; 04.031) il Consiglio federale ha esteso le disposizioni legali concernenti il rendiconto e il rapporto di gestione degli assicuratori (cfr. art. 60 LAMal). Le disposizioni esecutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006 (v. art. 85a OAMal). Nell'ambito della sua attività di vigilanza, l'UFSP rielaborerà le attuali direttive concernenti il rapporto di gestione. Valuterà inoltre quale sia la forma adeguata per la pubblicazione dei dati rilevati di ogni assicuratore e ne curerà l'attuazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto soddisfatto il punto 1 della mozione e propone di toglierla di ruolo.

Punto 2: è stato trasmesso sotto forma di postulato ed è già stato tolto di ruolo.

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2003 P 03.3237

Valutazione dei contributi della Confederazione all'assicurazione malattie (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) ­ in precedenza UFAS

Nel messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Riduzione dei premi) e il decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie (04.033) il Consiglio federale ha presentato proposte concrete per l'impostazione del sistema di riduzione dei premi e si è espresso in merito all'adeguatezza dei sussidi federali. Le Camere federali non hanno accettato le sue proposte, ma il 18 marzo 2005, dopo aver esaminato approfonditamente diverse varianti e modelli di finanziamento, hanno approvato un nuovo modello di riduzione dei premi e allo stesso tempo adeguato il decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3010

Rapporto concernente una strategia nazionale sulla salute psichica (N 20.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Nella primavera del 2004 il progetto di strategia nazionale per la protezione, promozione, mantenimento e ripristino della salute psichica in Svizzera, elaborato nel quadro del progetto Politica nazionale svizzera della sanità, è stato sottoposto al parere degli ambienti interessati. I risultati della consultazione sono stati pubblicati nel dicembre del 2004. Il 7 aprile 2005, in considerazione dei risultati della conferenza ministeriale dell'OMS europea del gennaio 2005 sul tema della salute psichica, il gruppo per il dialogo sulla politica nazionale svizzera della sanità ha deciso di non rielaborare il progetto di strategia, bensì di metterlo a disposizione degli attori interessati, nella sua versione della primavera del 2004, quale quadro di riferimento.

Successivamente, tutti i documenti di rilievo sono stati pubblicati sui siti internet dell'UFSP, della Politica nazionale svizzera della sanità e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. Secondo il Consiglio federale non è pertanto necessario un rapporto specifico all'attenzione del Parlamento, tantopiù che a livello di concezione non vi sono nuovi elementi. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3642

Realizzazione di complessi progetti di riforma nell'ambito della sanità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) ­ in precedenza UFAS

Da tempo, il Consiglio federale cerca di agire d'anticipo nell'attuazione di progetti di riforma complessi nell'ambito della sanità pubblica coinvolgendo le parti interessate. A tal scopo, all'inizio del 2004 il capo del DFI ha accolto i rappresentanti dei principali attori della sanità pubblica prima che fossero elaborati i messaggi concernenti la revisione della LAMal ed ha presentato le riforme in programma e la procedura prevista dal Consiglio federale. In seguito ha proposto di suddividere la riforma dell'assicurazione malattie in più pacchetti legislativi contenenti revisioni e messaggi parziali specifici.

Il Consiglio federale è inoltre rappresentato dai competenti organi dell'Amministrazione in diversi gruppi di lavoro in cui autorità e istituzioni della sanità pubblica preparano l'attuazione di provvedimenti. Questo tipo di collaborazione tra gli attori della sanità pubblica facilita una preparazione coerente delle riforme e la loro attua-

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zione. In questo senso, il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2004 P 02.3641

Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)

In adempimento al postulato, il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Partecipazione ai costi in caso di degenza ospedaliera». Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2000 P 00.3178

Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 23 febbraio 2005. Ritiene quindi adempiuto il postulato e ne propone lo stralcio.

2000 P 00.3007

Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)

In risposta al postulato 00.3007, il 25 maggio 2005 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Sportello per le questioni sociali» (UFAS, Rapporto scientifico 1/05, d/f con riassunto in italiano e inglese). Il rapporto analizza le difficoltà d'accesso alle prestazioni sociali ed i provvedimenti attuati o previsti da Cantoni e Città per ovviarvi. Sono studiati nei dettagli otto tipi di sportello dalle competenze più o meno estese. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3183

Miglioramento dell'assistenza amministrativa nell'ambito della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)

La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (seconda Camera) ha ripreso quest'idea ed esaminato la richiesta durante i dibattiti sulla 1a revisione LPP, rinunciando poi tuttavia ad introdurre nella revisione una disposizione relativa all'assistenza amministrativa. Per contro sono state accolte nella revisione altre disposizioni per la lotta contro gli abusi, entrate in vigore il 1° gennaio 2006 quale parte integrante del terzo pacchetto. Il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di proporre nelle disposizioni d'applicazione provvedimenti concreti contro determinati casi d'abuso. Le disposizioni d'applicazione, decise dall'Esecutivo il 10 giugno 2005 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2006, tengono conto anche delle esigenze della lotta agli abusi nel settore della previdenza professionale, in particolare nell'ambito della previdenza professionale dei quadri. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3495

Confronto tra LPP e AVS. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)

Dando seguito ai postulati 02.3495 e 03.3522, il 23 marzo 2005 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Confronto tra l'AVS e la previdenza professionale (PP) dal punto di vista economico» (UFAS, Rapporto scientifico 5/05, d/f con riassunto in italiano e inglese). Il rapporto analizza i rischi economici e finanziari dei due sistemi e ne stima il «rendimento» interno teorico, i costi amministrativi e gli effetti di ridistribuzione. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

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2002 P 02.3640

Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio (S 28.11.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.027)

Il Consiglio federale ha incaricato degli esperti di studiare la possibilità di equiparare libero passaggio e liquidazione parziale e di redigere un rapporto in merito.

Presane conoscenza, l'11 marzo 2005 l'Esecutivo ha deciso di non modificare per il momento il disciplinamento vigente nel settore, in quanto la novità comporterebbe più problemi di quanti ne risolverebbe. Il rapporto è stato pubblicato nella serie Aspetti della sicurezza sociale dell'UFAS (Rapporto scientifico 4/05). Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3103

Esercizio dell'attività professionale da parte di persone con più di 65 anni. Basi (N 20.6.03, Gruppo liberale)

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure finalizzate a rafforzare la presenza dei lavoratori anziani (anche d'età superiore ai 65 anni) sul mercato del lavoro. Le misure mirano in particolare ad equilibrare gli incentivi del diritto delle assicurazioni sociali e ad abbattere i pregiudizi sull'impiego degli anziani. A livello di basi statistiche, l'attività professionale successiva al pensionamento è stata oggetto di diversi studi del programma di ricerca «Vecchiaia» dell'UFAS. Le dimensioni e la struttura del fenomeno così come le motivazioni che spingono a proseguire l'attività professionale al di là dell'età pensionabile sono state studiate nei rapporti seguenti: ­

Guggisberg Jürg, Künzi Kilian: «Rentnerinnen, Rentner und Frühpensionierte», Aspetti della sicurezza sociale, UFAS, Berna (uscirà nel 2006)

­

Pecoraro/Wanner: «La situation économique des valaisans âgés de 60 à 70 ans», Aspetti della sicurezza sociale, UFAS, Berna (3/05, f con riassunto in italiano, tedesco e inglese)

­

Balthasar Andreas & al.: «Der Übergang in den Ruhestand ­ Wege, Einflussfaktoren und Konsequenzen» / «Le passage à la retraite: trajectoires, facteurs d'influence et conséquences», Aspetti della sicurezza sociale, UFAS, Berna (2/03, d/f con riassunto in italiano e inglese).

Inoltre, il rapporto «Betriebliche Alterspolitik», Jans Armin & al., Aspetti della sicurezza sociale, UFAS, Berna (4/03, d con riassunto in italiano, francese e inglese), ha analizzato la strategia praticata negli ultimi anni dalle imprese in relazione all'impiego di salariati anziani. Già questo succinto elenco permette di constatare come negli ultimi tre anni i dati disponibili sull'esercizio di un'attività lucrativa in età pensionabile abbiano subìto un considerevole sviluppo. Il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3522

Ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica (N 19.12.03, Strahm)

Dando seguito ai postulati 02.3495 e 03.3522, il 23 marzo 2005 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Confronto tra l'AVS e la previdenza professionale (PP) dal punto di vista economico» (UFAS, Rapporto scientifico 5/05, d/f con riassunto in italiano e inglese). Il rapporto contempla in particolare un'analisi del risparmio istituzionale obbligatorio e dei suoi effetti sulla crescita economica. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

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2005 P 05.3176

Mantenere gli invalidi nel processo lavorativo (S 14.6.05, Ory)

Già con la 4a revisione AI sono stati apportati correttivi finalizzati alla salvaguardia del posto di lavoro. È stato per esempio introdotto il diritto a una consulenza costante non solo per la persona interessata, ma anche per il datore di lavoro. S'intende così impedire ­ ovunque possibile ­ che le persone colpite giungano a perdere il posto di lavoro.

La 5a revisione AI prevede l'introduzione di un nuovo sistema di rilevamento e intervento tempestivo nel senso richiesto dal postulato. Lo scopo del nuovo sistema è il rapido ritorno al proprio posto delle persone parzialmente o totalmente incapaci al lavoro o la loro reintegrazione nella vita professionale. Si dovrà provvedere al contempo a sensibilizzare i datori di lavoro sull'importanza della salvaguardia del posto di lavoro e della rapida ripresa dell'attività. Il ritorno al posto di lavoro originario o l'integrazione in un nuovo posto avverranno secondo un piano d'integrazione che contemplerà tra l'altro la consulenza alle persone assicurate e ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, sarà consentito procedere all'adeguamento del posto di lavoro o ad altri provvedimenti (p. es. il finanziamento dei corsi necessari ad un eventuale trasferimento interno all'impresa, mezzi ausiliari, collocamento). In relazione al collocamento il Consiglio federale ha inoltre previsto l'introduzione esplicita nella legislazione di due incentivi: la concessione all'assicurato di assegni per il periodo d'introduzione e l'assunzione a tempo determinato da parte dell'assicurazione dell'aumento dei contributi alla previdenza professionale ed all'assicurazione d'indennità giornaliera dovuto all'invalidità. Il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 1999 P 99.3502

Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Danioth) ­ in precedenza UFES

Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 Cost. e in adempimento a diversi interventi parlamentari, l'UFC ha elaborato con le cerchie interessate un rapporto sulla formazione e sul perfezionamento professionale nella musica, concepito soprattutto per formulare e definire i provvedimenti che la Confederazione potrebbe adottare. Il rapporto «La formazione musicale in Svizzera» realizzato in ottemperanza ai postulati 99.3507, 99.3502, 99.3528 e 01.3482 è stato approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3528

Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) ­ in precedenza UFES

Cfr. P 99.3502 2002 P 01.3549

Inizio dell'istruzione scolastica a 6 anni (N 18.3.02, Gutzwiller) ­ in precedenza UFES

La richiesta avanzata nel postulato è stata soddisfatta nell'ambito delle nuove disposizioni costituzionali (97.419 Iv. Pa. Zbinden, Articolo quadro sull'istruzione nella Costituzione). Le nuove disposizioni sulla formazione sono state approvate dalle Camere federali nella sessione invernale 2005. Il Consiglio federale considera realizzato il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2899

2002 P 01.3734

Strategia a livello nazionale in materia di educazione (N 22.3.02, Zbinden) ­ in precedenza UFES

Cfr. P 01.3549 2003 P 03.3183

Donazioni alle scuole universitarie (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) ­ in precedenza UFES

Nella sessione autunnale 2004 il Parlamento ha approvato la revisione del diritto delle fondazioni elaborata sulla base dell'iniziativa parlamentare Schiesser 00.461. Il 24 agosto 2005 il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2006. La revisione di legge prevede tra l'altro la possibilità di dedurre dalle tasse le donazioni alle scuole universitarie federali (politecnici federali) e cantonali (università cantonali). Affinché questa riforma sia efficace è necessario un cambiamento delle abitudini dei donatori, ma anche gli istituti universitari sono chiamati a compiere ulteriori sforzi per reperire fondi di terzi. Con la revisione di legge il postulato è quindi realizzato. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Dipartimento di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2000 P 00.3004

Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale (N 23.3.00, Commissione della politica estera CN 00.003)

Il 15 febbraio 2000 la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha presentato un postulato che invita il Consiglio federale a esaminare quali modifiche legislative s'impongono per poter ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale. Questa convenzione, risalente al 1998, non è ancora entrata in vigore, poiché finora è stata ratificata soltanto da uno Stato. Il Consiglio federale ha trasmesso il rapporto auspicato, nel quale è richiesto anche lo stralcio del postulato, alla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale. Il rapporto è stato trattato dalla Commissione a fine 2005.

2000 P 00.3118

Legislazione sui brevetti in materia di software (N 23.6.00, Cina)

La prassi attuata per i brevetti in materia di software pone problemi di diritto dei contratti, della concorrenza e della proprietà intellettuale.

Nel 2001 il Consiglio federale ha posto in consultazione le sue proposte di revisione del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (legge federale sul commercio elettronico) finalizzate a migliorare la protezione dei consumatori in caso di stipulazione di contratto a distanza, segnatamente via Internet. Era prevista una migliore informazione dei consumatori, ai quali veniva riconosciuto anche il diritto di recedere da un contratto entro sette giorni dalla sua conclusione. Di questa novità avrebbero potuto usufruire anche gli acquirenti di software via Internet.

2900

Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a un progetto in materia; dopo un nuovo esame della situazione giuridica è giunto alla conclusione che il diritto vigente offre una protezione sufficiente al consumatore (cfr. parere del Consiglio federale in merito al rapporto del 9 novembre 2004 della Commissione della gestione «La protezione del consumatore nel commercio elettronico: aspetti contrattuali e protezione dei dati»). I problemi del diritto della concorrenza devono essere risolti basandosi sulla legge sui cartelli, sottoposta recentemente a revisione.

Nel contesto del diritto dei beni immateriali va menzionata la revisione in corso della legge sul diritto d'autore. Le proposte in merito all'eccezione al principio della protezione del diritto d'autore nell'ambito delle copie (digitali) per uso privato sono di particolare importanza per il titolare di licenza. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 00.3187

Partecipazione e tutela contro il licenziamento in caso di trasferimento di imprese e chiusure di centri di produzione (N 23.6.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.422)

Il postulato chiede di esaminare la necessità di rivedere il Codice delle obbligazioni ed eventualmente la legge sulla partecipazione, allo scopo di far chiarezza sulla questione della partecipazione e della tutela contro i licenziamenti (in particolare in caso di trasferimenti di imprese e di chiusure di centri di produzione). La verifica chiesta dal postulato doveva essere effettuata nell'ambito dell'esame dell'iniziativa parlamentare Gross Jost «Licenziamenti collettivi. Tutela degli interessi dei lavoratori (97.407)». Il 15 dicembre 2005 il Consiglio nazionale ha deciso di stralciare l'iniziativa. In tal modo ha dimostrato che nel quadro della legislazione attuale reputa sufficenti la possibilità di partecipazione e la tutela contro i licenziamenti in caso di trasferimenti o chiusure di centri di produzione. Il postulato è divenuto quindi privo di oggetto.

2001 P 00.3681

Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio (N 20.3.01, Jutzet)

Nel giugno 2005 il Consiglio federale ha presentato ai giudici, agli avvocati e ai mediatori il rapporto del sondaggio sul diritto in materia di divorzio e in seguito ha comunicato il suo parere (http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/ zivilstand/dokumentation.Par.0068.File.tmp/ber-scheidungsumfrage-d.pdf).

In quest'occasione ha espresso la necessità di una revisione puntuale, segnatamente per quanto riguarda il termine di riflessione di due mesi in caso di divorzio consensuale, le prestazioni di previdenza professionale e questioni concernenti i figli. Con il rapporto il postulato è adempiuto; il Consiglio federale ne propone pertanto lo stralcio.

2001 P 00.3734

Commercio elettronico. Diritti dei consumatori (N 22.6.01, Vollmer)

Nel 2001 il Consiglio federale ha posto in consultazione le sue proposte di revisione del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (legge federale sul commercio elettronico) finalizzate a migliorare la protezione dei consumatori in caso di stipulazione di contratto a distanza, segnatamente via Internet. Era prevista una migliore informazione dei consumatori, ai quali veniva riconosciuto il diritto di recedere da un contratto entro sette giorni dalla sua conclusione.

2901

Sono state inoltre discusse modifiche del diritto della vendita (diritto alla riparazione, proroga del termine di prescrizione a due anni, obbligo di garanzia imperativo).

Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a tale progetto; dopo un nuovo esame della situazione giuridica è giunto alla conclusione che il diritto vigente offre una protezione sufficiente ai consumatori. Altre disposizioni concernenti la protezione del consumatore comporterebbero un'ulteriore limitazione della libertà contrattuale. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postuato.

2002 P 02.3524

Pedopornografia su Internet (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)

La questione sollevata nel postulato riguardo all'elaborazione di una convenzione ONU contro la pedopornografia e la criminalità in rete è stata discussa in occasione dell'11° Congresso dell'ONU sul diritto penale (per la prevenzione del crimine e la giustizia penale) tenutosi a Bangkog dal 18 al 25 aprile 2005. È stata sottolineata l'importanza dell'ONU e delle sue agenzie nonché della collaborazione internazionale, anche con il settore privato, nella lotta contro queste forme di criminalità. Al Congresso si è affermato il parere secondo cui per gli Stati membri al momento è priorità assoluta imporre e applicare strumenti esistenti prima di progettare un'elaborazione di altre convenzioni nel quadro dell'ONU.

Nel contempo il Consiglio d'Europa ha intensificato il suo impegno volto a instaurare a livello globale la Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità e a incoraggiare altri Stati ad aderirvi. Nel dicembre 2005 la Svizzera ha partecipato a una conferenza in materia. La Convenzione firmata dalla Svizzera obbliga gli Stati contraenti, come richiesto dal postulato, a punire il possesso o la diffusione di pedopornografia via Internet. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2003 M 02.3479

CC. Modifica della proibizione di contrarre matrimonio (N 13.12.02, Janiak; S 2.10.03)

La richiesta della mozione è stata presa in considerazione con la revisione dell'articolo 95 capoverso 1 numero 2 e dell'articolo 105 numero 3 CC; d'ora in avanti è proibito contrarre matrimonio solo quando vi sono parentele tra i coniugi. L'impedimento a causa della parentela tra una persona e i figli del coniuge è stato soppresso. La revisione delle due disposizioni è contenuta nell'allegato della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica, LUD; FF 2004 2755 [testo sottoposto a referendum]). La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. La mozione è pertanto adempiuta e il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

2003 P 03.3422

Controllo delle condizioni generali (N 2.10.03, Commissione degli affari giuridici CS 02.461 [Minoranza Leuthard])

Nel 2005, in relazione alla legge sull'informazione dei consumatori, il Consiglio federale ha posto in consultazione le sue proposte a favore di un disciplinamento giuridico delle condizioni generali nel Codice delle obbligazioni. Queste proposte si sono ispirate al modello del diritto comunitario e mirano in particolare a codificare la giurisprudenza del Tribunale federale. Nel contempo era previsto un controllo trasparente del contenuto delle condizioni generali abusive, sfavorevoli ai consuma-

2902

tori. Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto delle reazioni principalmente negative e ha deciso di rinunciare provvisoriamente al progetto nonché alla revisione delle condizioni generali del Codice delle obbligazioni. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2003 P 03.3489

Esercizio della professione di avvocato mediante mezzi di telecomunicazione (S 9.12.03, Leumann)

Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere come postulato l'interento presentato sotto forma di mozione. Nel quadro della revisione, nell'ambito della Riforma di Bologna, della legge sugli avvocati è stata esaminata la necessità di un disciplinamento a livello federale della fornitura di prestazioni mediante mezzi di telecomunicazione. Dall'esame della questione risulta che un disciplinamento non è necessario. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2004 P 04.3267

Ditte di sicurezza private (S 22.9.04, Stähelin)

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato, all'attenzione delle Camere federali, un rapporto fondato su questo postulato. Nel rapporto il Consiglio federale esamina la problematica delle ditte di sicurezza private, concentrandosi in particolare sulle ditte attive nell'ambito del monopolio del potere pubblico. Il Consiglio federale ha esaminato se le disposizioni del diritto svizzero e del diritto internazioale pubblico adempiono le esigenze attuali in questo ambito. Il rapporto giunge alla conclusione che in linea di massima è possibile delegare compiti nell'ambito della sicurezza a ditte private rispettando alcuni limiti costituzionali. In merito alle norme applicabili alle ditte di sicurezza private in Svizzera, il rapporto afferma che la loro attività è prevalentemente disciplinata dal diritto cantonale e raccomanda ai Cantoni di armonizzare il loro ordinamento giuridico. Infine, il rapporto offre anche una panoramica sul pertinente diritto internazionale pubblico. Giunge alla conclusione che i problemi principali risiedono più nell'applicazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo che nelle singole disposizioni. Propone quindi alcune misure che la Svizzera potrebbe prendere a livello internazionale al fine di rafforzare il pertinente diritto internazionale pubblico e meglio garantirne il rispetto.

Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato in quanto già realizzato.

2005 M 04.3203

Referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

Parallelismo delle norme di diritto internazionale e di diritto interno (N 8.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 15.6.05; N 6.10.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di interpretare e di applicare «d'ora in avanti» il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali in un certo modo. Nel suo parere il Consiglio federale aveva già annunciato che avrebbe rispettato e applicato i principi d'interpretazione richiesti dalla mozione. Le due Camere hanno modificato il testo della mozione accettando così la riserva del Consiglio federale in merito ai trattati internazionali che rispetto al contenuto di accordi precedentemente conclusi non prevedono ulteriori obblighi importanti e quindi non devono essere sottoposti al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

Dato che approva e ha già applicato in numerosi messaggi i principi d'interretazione richiesti dalla mozione, il Consiglio federale propone di stralciarla in quanto già realizzata.

2903

Ufficio federale della migrazione 2001 P 00.3659

Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary)

Il postulato della consigliera nazionale Anne-Catherine Menétrey-Savary, accolto il 14 febbraio 2001, invitava il Consiglio federale a presentare un rapporto sulla situazione della donna nella politica d'asilo svizzera. Redatto dai servizi competenti, il rapporto è stato approvato dal Consiglio federale nella seduta del 26 ottobre 2005 ed è quindi stato sottoposto all'Assemblea federale. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato 00.3659 in quanto già realizzato.

2003 P 03.3131

Rinvio dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta (N 20.6.03, Bugnon)

Il postulato invitava il Consiglio federale a prendere provvedimenti per obbligare i Cantoni a eseguire con i mezzi disponibili l'allontanamento dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta.

Dal 1° aprile 2004 le persone nei confronti delle quali è stata decisa la non entrata in materia sono escluse dal sistema di aiuto sociale del settore dell'asilo. I Cantoni che applicano la decisione di allontanamento con una scorta (p. es. di polizia) hanno attualmente diritto a un'indennità di franchi 1000 per l'esecuzione dell'allontanaento giusta l'articolo 15c dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281). La richiesta del postulato riguardo al risparmio dei costi assistenziali è pertanto soddisfatta ed è inoltre costituito un incentivo affinché sia applicata l'ordinanza sull'allontanamento. Nell'ambito dell'attuale revisione della legge sull'asilo il blocco dell'aiuto sociale sarà esteso a tutte le persone nei confronti delle quali è stata pronunciata una decisione d'asilo negativa passata in giudicato.

Nell'ambito della revisione parziale della legge sull'asilo sono previsti ulteriori provvedimenti quali l'estensione della durata massima della carcerazione in vista del rinvio forzato e l'introduzione del fermo di breve durata. Le autorità competenti dispongono in tal modo dei mezzi efficaci richiesti per l'applicazione dell'eseuzione dell'allontanamento.

Il postulato è stato esaminato dal Consiglio federale e le richieste formulate sono già state applicate e prese in considerazione nel quadro della revisione parziale della legge sull'asilo. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2003 P 02.3521

Sospensione dell'aiuto allo sviluppo in caso di importanti abusi in materia di diritto d'asilo (N 24.9.03, Hess Bernhard)

L'intervento parlamentare presentato sotto forma di mozione e poi trasformato in postulato su richiesta del Consiglio federale invita quest'ultimo a modificare la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31) in modo tale da sospendere ogni aiuto allo sviluppo (eccetto l'aiuto umanitario) in favore degli Stati che non si dimostrano cooperativi (riguardo all'ottenimento di documenti d'identità e documenti di viaggio) al momento del rimpatrio dei loro cittadini la cui domanda d'asilo in Svizzera è stata respinta.

Dal 1° marzo 1999 vi sono le basi legali per la conclusione di accordi di riammissione e di transito (art. 25b LDDS). Non è però necessario sancire per legge con quali Stati tali accordi debbano essere conclusi prioritariamente. Ci si può inoltre chiedere se subordinando l'aiuto allo sviluppo alla disponibilità dei rispettivi Stati a 2904

riammettere loro cittadini sia possibile ottenere gli effetti auspicati. Effettivamente sussiste il pericolo che un'interruzione della nostra cooperazione allo sviluppo in favore di uno Stato possa nuocere in modo grave all'insieme delle nostre relazioni bilaterali e avere ripercussioni negative anche sulla cooperazione nel settore migratorio, soprattutto sulla riammissione da parte di Stati esteri di propri cittadini. Inoltre i Paesi considerati prioritari dalla DSC spesso non corrispondono agli Stati d'origine dei richiedenti l'asilo. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno sancire nella legge il principio della condizionalità politica.

Al contrario, il Consiglio federale deve essere in grado di offrire agli Stati d'origine prestazioni e vantaggi avviando il dialogo sulla migrazione, ma anche negoziando accordi di riammissione e di transito. Ciò rafforza la posizione negoziale della Svizzera e le dà la possibilità di tutelare tutti i suoi interessi nel quadro del partenariato nel settore migratorio. Su questa base la Svizzera potrebbe offrire, in particolare nel quadro dei programmi d'aiuto al ritorno, aiuti all'integrazione o facilitazioni per l'ottenimento di visti. Questa misura è ripresa dall'articolo 100 della nuova legge sugli stranieri.

Di conseguenza il postulato è stato esaminato dal Consiglio federale e le richieste formulate sono state trattate nel quadro della revisione della legge sugli stranieri. Il postulato può essere stralciato.

2003 P 02.3567

Conclusione di accordi di rimpatrio (N 24.9.03, Lalive d'Epinay)

L'intervento parlamentare, presentato sotto forma di mozione e poi trasformato in postulato su richiesta del Consiglio federale, invita quest'ultimo a: ­

procedere a una revisione della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31) al fine di favorire e di concludere accordi di rimpatrio con Stati da cui provengono numerosi richiedenti l'asilo;

­

creare le basi legali al fine di limitare o sospendere gli aiuti statali, in particolare l'aiuto allo sviluppo (fatta eccezione per l'aiuto umanitario diretto) in favore degli Stati che non si dimostrano cooperativi al momento del rimpatrio dei loro cittadini la cui domanda d'asilo in Svizzera è stata respinta;

­

promuovere e concludere accordi con Stati scelti, in modo che questi accolgano temporaneamente richiedenti l'asilo respinti e provenienti da Stati non cooperativi vicini o della stessa regione;

­

creare come misura di accompagnamento le basi legali al fine di concludere accordi di transito con Stati scelti.

Dal 1° marzo 1999 (art. 25b LDDS) vi sono le basi legali per la conclusione di accordi di riammissione e di transito. Non è però necessario sancire per legge con quali Stati tali accordi debbano essere conclusi prioritariamente. Un tale disciplinamento sarebbe troppo statico in rapporto alle esigenze richieste dalla situazione effettiva. Inoltre il DFAE e l'UFM (ex-UFR) s'impegnano già da vari anni al fine di concludere accordi di transito e di riammissione con gli Stati d'origine e gli Stati di transito. Attualmente la priorità è data alle seguenti regioni: gli Stati del Maghreb, altri Stati africani, in particolare dell'Africa occidentale, il Caucaso, l'Asia centrale e alcuni Stati asiatici. Riguardo alla conclusione di accordi volti a disciplinare l'accoglienza temporanea di cittadini di Stati vicini non cooperativi da parte di Stati scelti, è necessario ricordare che il diritto internazioanle pubblico non sancisce alcun 2905

obbligo di accogliere cittadini di Stati terzi. Il Consiglio federale ritiene tuttavia opportuno un maggior coinvolgimento degli Stati confinanti da cui provengono i richiedenti l'asilo in Svizzera; a tale fine occorre però tener conto del diritto internazionale pubblico, di un'equa ripartizione degli oneri su scala mondiale nell'ambito migratorio e della tradizione umanitaria della Svizzera.

Ci si può inoltre chiedere se subordinando l'aiuto allo sviluppo alla disponibilità dei rispettivi Stati a riammettere loro cittadini sia possibile ottenere gli effetti auspicati.

In effetti sussiste il pericolo che un'interruzione della nostra cooperazione allo sviluppo nei confronti di uno Stato possa nuocere in modo grave all'insieme delle nostre relazioni bilaterali e avere ripercussioni negative anche sulla cooperazione nel settore migratorio, soprattutto in relazione alla riammissione da parte di Stati esteri dei propri cittadini. I Paesi considerati prioritari dalla DSC spesso non corrispondono agli Stati d'origine dei richiedenti l'asilo. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno sancire nella legge il principio della condizionalità politica.

Al contrario, il Consiglio federale deve essere in grado di offrire agli Stati d'origine prestazioni e vantaggi avviando il dialogo sulla migrazione, ma anche negoziando accordi di riammissione e di transito. Ciò rafforza la posizione negoziale della Svizzera e le dà la possibilità di tutelare tutti i suoi interessi nel quadro del partenariato nel settore migratorio. Su questa base la Svizzera potrebbe offrire, in particolare nel quadro dei programmi d'aiuto al ritorno, aiuti all'integrazione o facilitazioni per l'ottenimento di visti. Questo provvedimento è ripreso dall'articolo 100 della nuova legge sugli stranieri.

Di conseguenza la legislazione vigente ha già risposto ad alcune questioni sollevate dal postulato, mentre le restanti questioni saranno trattate nel quadro della revisione della legge sugli stranieri. Il postulato è stato quindi esaminato dal Consiglio federale e può essere stralciato.

2003 P 03.3191

Ruolo delle ONG in materia d'asilo e di rifugiati (S 2.10.03, Commissione della politica estera CS)

Il 10 settembre 2003 il Consiglio federale ha accettato il postulato presentato dalla Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati che lo invitava a presentare un rapporto sul ruolo generale delle ONG svizzere in materia di politica di rifugiati e di asilo e in particolare sulla politica del ritorno, nonché sulle forme e la portata del finanziamento di queste ONG da parte della Confederazione. Il rapporto è stato allestito e licenziato dal Consiglio federale nella seduta del 19 ottobre 2005 e poi sottoposto all'Assemblea federale. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato 03.3191 in quanto già realizzato.

2004 P 04.3464

Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin)

Con l'intervento presentato sotto forma di postulato, il Consiglio federale è incaricato di riunire le convenzioni di domicilio concluse dalla Svizzera o dai Cantoni con altri Stati e non abrogate formalmente, di esaminarne l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica, nonché di emanare proposte sull'ulteriore modo di procedere.

Nell'ultimo secolo la Confederazione svizzera ha concluso convenzioni e trattati di domicilio con più di 40 Stati. Tali normative concernevano soprattutto cittadini dei rispettivi Stati, e talvolta interessavano anche le relazioni economiche tra le parti contraenti. Col tempo i trattati di domicilio hanno perso importanza e non sono stati adeguati alle esigenze attuali. In altri casi hanno perso del tutto o parzialmente il loro 2906

effetto a causa dell'adozione di nuovi documenti internazionali o di modifiche di legge (p. es. art. 37 cpv. 3 della nuova legge sugli stranieri). L'autore del postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica dei trattati e delle convenzioni e di avviare i passi necessari in vista di un'abrogazione formale. Dopo un primo accertamento il Consiglio federale ritiene tuttavia il dispendio necessario nettamente superiore ai vantaggi che se ne potrebbero ricavare. Non solo occorrerebbe consultare numerosi uffici potenzialmente interessati da tutti questi ambiti relativi alla conclusione di ogni singolo trattato, bensì anche effettuare per via diplomatica con ogni Stato contraente le consultazioni usuali in questi casi. Inoltre non va sottovalutato che l'abrogazione di trattati bilaterali verrebbe percepita come un segnale negativo, dato che questi testi sono spesso l'espressione di una relazione amichevole tra la Svizzera e lo Stato rispettivo. Il Consiglio federale è quindi dell'avviso che è più opportuno esaminare l'applicabilità di questi trattati e convenzioni in ogni singolo caso.

Il postulato è stato quindi trattato dal Consiglio federale e può essere stralciato.

2004 P 04.3620

Libera circolazione delle persone. Seguire l'andamento del mercato del lavoro (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN)

Il postulato invita il Consiglio federale a richiedere presso il Registro centrale degli stranieri (RCS) dati relativi all'immigrazione nel contesto della libera circolazione delle persone, al fine di fornire ai Cantoni informazioni circostanziate sull'andamento del mercato del lavoro. I dati relativi allo sviluppo del mercato del lavoro sono stati raccolti tramite l'UST da un campione supplementare di 1500 persone (stranieri) nel quadro della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS).

Nel contesto della pubblicazione del rapporto dell'osservatorio del mercato del lavoro della Confederazione nel 2005 sono state inoltre fornite informazioni esaustive relative alle esperienze fatte dalla Svizzera con gli accordi sulla libera circolazione delle persone.

Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato in quanto già realizzato.

2004 P 03.3573

Provvedimenti contro la tratta di esseri umani in Svizzera (N 16.12.04, Commissione degli affari giuridici CN)

Questa mozione invitava il Consiglio federale a modificare l'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) in modo tale da facilitare le condizioni relative al rilascio di un permesso di dimora alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani. Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere la mozione sotto forma di postulato.

La nuova legge federale sugli stranieri (LStr), approvata dal Parlamento il 16 dicembre 2005, prevede al suo articolo 30 capoverso 1 lettera e facilitazioni di ammissione a favore di vittime e testimoni di tratta di esseri umani. In vista dell'entrata in vigore della LStr il Consiglio emanerà inoltre le corrispondenti disposizioni esecutive (art. 30 cpv. 2 LStr). Inoltre la LStr disciplina la concessione dell'aiuto al ritorno in favore di questo gruppo di persone. Queste nuove disposizioni rispettano anche il Protocollo aggiuntivo dell'ONU del 15 novembre 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani.

La richiesta del postulato è stata pienamente soddisfatta dalla LStr. Il Consiglio federale ne propone pertanto lo stralcio.

2907

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Difesa 2000 P 00.3354

Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)

L'applicazione sistematica di strumenti economico-aziendali per il raggiungimento degli obiettivi finanziari prestabiliti è parte integrante della strategia aziendale del settore dipartimentale Difesa. Le relative basi sono costituite, tra l'altro, dalla Nuova Gestione Pubblica e dal Nuovo modello contabile della Confederazione.

In una prima fase la gestione delle finanze, la presentazione dei conti, la pianificazione finanziaria e l'allestimento del bilancio sono stati trasferiti per il 1° gennaio 2004 in seno al settore dipartimentale Difesa (ufficio 525). Le strutture di gestione finanziaria sono state elaborate e adeguate nel 2005 sulla base di tale raggruppamento.

Una contabilità analitica «Difesa/Esercito» basata sulle opzioni del Nuovo modello contabile della Confederazione, che sarà introdotto il 1° gennaio 2007, è attualmente in corso di allestimento e sarà anch'essa gradualmente introdotta e ottimizzata a partire dal 2007. Gli attuali sette gruppi contabili saranno a loro volta raggruppati in un unico gruppo contabile «Difesa».

Parallelamente alla contabilità analitica, il master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate fornisce le basi per l'allestimento di piani di bilancio. Il master plan descrive le necessità d'intervento risultanti dal confronto tra le capacità previste e le capacità effettive ­ sulla base dei mandati di prestazione dell'esercito ­ per i prossimi otto anni. Le necessità di intervento saranno ripartite nei settori di misure (e sottoprocessi) «dottrina», «organizzazione», «istruzione», «materiale/infrastruttura/informatica» e «personale». I settori di misure sopraccitati forniscono inoltre le basi per la pianificazione a lungo termine degli investimenti e dei costi d'esercizio.

Con la contabilità analitica e il master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate saranno a disposizione del settore dipartimentale «Difesa» gli strumenti economico-aziendali che garantiranno il raggiungimento degli obiettivi finanziari predefiniti. L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato e il postulato può essere stralciato.

2001 P 00.3702

Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)

Con la mozione Heim, trasformata il 23 maggio 2001 in postulato dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale era stato incaricato di elaborare una proposta di ripartizione dei costi causati dal risanamento del suolo inquinato dagli impianti di tiro. La Confederazione ­ secondo l'autore della mozione ­ deve partecipare in misura adeguata al risanamento, fornendo inoltre consulenza ai Cantoni nelle questioni complesse sulla base del proprio know how in materia.

Il Parlamento ha approvato il 16 dicembre 2005, dopo aver appianato le divergenze, una revisione della legge sulla protezione dell'ambiente concernente il finanziamento delle spese di indagine e dei siti contaminati. In tale contesto, è stato stabilito per 2908

la prima volta mediante, tra l'altro, l'articolo 32e capoverso 3 lettera a, che la Confederazione si assume il 40% dei costi per le indagini, la sorveglianza e il risanamento dei siti contaminati dagli impianti di tiro, a patto che non vi siano più stati depositati nuovi rifiuti per due anni a partire dal momento dell'entrata in vigore dell'articolo. Questi indennizzi saranno prelevati dai proventi delle tasse per il deposito definitivo dei rifiuti e per l'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito.

Da qualche tempo esistono inoltre direttive per l'allestimento di parapalle artificiali privi di emissioni presso gli impianti di tiro militari omologati per il tiro obbligatorio. I Cantoni e i Comuni possono così ­ con la partecipazione ai costi da parte della Confederazione ­ verificare gli attuali disagi, porvi rimedio ed evitarne di futuri.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato, in quanto realizzato.

2003 P 02.3395

Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)

In occasione della sua seduta di riflessione dell'8 settembre 2004 il Consiglio federale ha assegnato al DDPS e al DFGP, in funzione di un miglioramento della condotta in materia di politica di sicurezza del nostro Paese, i mandati seguenti: ­

presentazione di un concetto globale sull'ottimizzazione del sistema di cooperazione nazionale per la sicurezza mediante la creazione di uno stato maggiore supremo di crisi (progetto DDPS);

­

presentazione di un rapporto contenente proposte di miglioramento, mediante il coordinatore della raccolta di informazioni, del funzionamento e del coordinamento tra il Servizio di analisi e prevenzione, il Servizio informazioni strategico e l'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva (progetto DFGP).

Con decisione del 22 dicembre 2004, il Consiglio federale ha approvato la creazione di uno stato maggiore di crisi di dimensioni ridotte in seno alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, e ha inoltre incaricato il DDPS di sottoporre al Consiglio federale un piano di concretizzazione/concetto di dettaglio in merito a questo nuovo strumento nell'ambito del processo di condotta in materia di politica di sicurezza.

Il Consiglio federale ha adottato il 22 giugno 2005 decisioni di principio in merito ai due progetti in seno al DDPS e al DFGP. In particolare, il Consiglio federale ha deciso una più stretta collaborazione tra il Servizio informazioni strategico e il Servizio di analisi e prevenzione ­ tramite la realizzazione di piattaforme comuni di valutazione e analisi nei settori del terrorismo, della proliferazione e della criminalità organizzata ­ nonché tra il Servizio informazioni strategico e il Centro di politica di sicurezza internazionale del DFAE, tramite un'«interfaccia» comune ai due servizi. In seguito a queste decisioni, il Consiglio federale, dopo approfondita analisi, ha deciso di sopprimere la funzione di coordinatore della raccolta di informazioni.

Restano invece invariate le funzioni dell'Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva, che saranno integralmente trasferite nel nuovo stato maggiore supremo di crisi di dimensioni ridotte in seno alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.

2909

In considerazione delle diverse misure decise dal Consiglio federale volte a migliorare il coordinamento tra i servizi d'informazione e della contemporanea rinuncia alla funzione di coordinatore della raccolta di informazioni, il postulato va tolto di ruolo.

2003 P 03.3471

Swisstopo. Esonero dagli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica (N 19.12.03, Genner)

La questione dell'esonero dagli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica sarà definitivamente risolta nel quadro dei lavori concernenti la legge sull'informazione geografica, che dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2008. L'esigenza formulata nel postulato è tuttavia già soddisfatta sulla base dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza sull'utilizzazione delle carte federali: Swisstopo, dal 1° gennaio 2006, sopprime le tasse per la pubblicazione a tutte le organizzazioni riconosciute di utilità pubblica esonerate dall'obbligo fiscale. I richiedenti sono tenuti a depositare una domanda motivata con la prova dell'esenzione dall'obbligo fiscale per scopi di utilità pubblica. Al fine di garantire una parità di trattamento, sono esenti da tasse unicamente i prodotti in relazione con gli scopi statutari. L'allestimento, la pubblicazione e la diffusione di prodotti cartografici di carattere turistico che sono in concorrenza con prodotti del medesimo tipo continuerà invece a sottostare in ogni caso all'obbligo di pagare emolumenti. Tuttavia, un esonero generale dall'obbligo di pagare emolumenti non può essere concesso, anche perché nel prezzo di vendita delle pubblicazioni di swisstopo messe in commercio devono essere computate in qualità di emolumenti per l'elaborazione topografica e cartografica delle carte aliquote corrispondenti alle tasse stabilite nell'ordinanza.

È stato pertanto realizzato l'obiettivo del postulato, che può quindi essere tolto di ruolo.

2005 P 05.3463

Nessun contributo militare alla pubblicazione «Guida delle reclute» (N 7.10.05, Gruppo ecologista)

Con il postulato del Gruppo ecologista, al Consiglio federale è stato chiesto di verificare se fosse il caso di cessare il sostegno alla distribuzione della pubblicazione «Guida delle reclute».

La «Guida delle reclute» è un opuscolo pubblicato da un editore privato e realizzato da quadri di milizia. Essa è volta a fornire informazioni pratiche nell'ambito di una lettura di svago. Il DDPS non partecipa finanziariamente a tale pubblicazione. Considerando le diverse critiche formulate nei confronti delle due prime edizioni della «Guida delle reclute», l'Aggruppamento Difesa ha concluso un accordo con gli editori della «Guida delle reclute 2004». In base a tale accordo, il DDPS permette la distribuzione della «Guida delle reclute» come segue: gli editori consegnano la pubblicazione alle piazze d'armi, i cui comandanti di scuola stabiliscono a propria discrezione se e come sarà effettuata la distribuzione alle reclute. Come nel caso degli altri periodici, ogni recluta può decidere se leggere o meno la «Guida delle reclute». Inoltre, il DDPS fornisce gratuitamente alla redazione informazioni concernenti l'esercito svizzero. Quale contropartita, il DDPS ha la possibilità di verificare preventivamente i testi, gli annunci e le immagini e, se i contenuti non sono conformi, di impedirne la pubblicazione. Fino ad ora, la collaborazione con gli editori della «Guida delle reclute» si è svolta in maniera costruttiva.

2910

Il DDPS ha verificato l'istanza del postulato, giungendo alla conclusione che i vantaggi derivanti da un prosieguo del sostegno a tale pubblicazione prevalgono rispetto agli svantaggi. In tale maniera, è garantito che gli editori prendano contatto, prima della stampa, con le competenti istanze in seno al DDPS, per una verifica dei contenuti. Tale modo di procedere si è rivelato fruttuoso, tanto più che ­ a partire dalla prossima edizione ­ sarà coinvolta anche l'incaricata delle pari opportunità in seno al DDPS. Anche in futuro, la «Guida delle reclute» non riceverà alcun sostegno finanziario dal DDPS. Per contro, se il sostegno fosse sospeso, la «Guida delle reclute» continuerebbe comunque ad essere pubblicata e a essere distribuita alle reclute, per esempio sullo spazio pubblico antistante, senza però la possibilità di previa verifica contenutistica di testi, immagini e annunci da parte del DDPS.

Il postulato può essere stralciato, poiché il suo obiettivo è stato realizzato mediante le sopraccitate verifiche.

Dipartimento delle finanze Segreteria generale 2003 P 02.3717

Utilizzazione di software liberi nell'Amministrazione federale (S 17.3.03, Gentil)

L'Amministrazione federale ha esaminato in dettaglio i pro e i contro di un'introduzione a tappe di software «liberi» e ne ha illustrato i risultati in una strategia «open source» (http://www.isb.admin.ch/internet/strategien/00665/01491/index.

html?lang=de).

Nel quadro dell'attuazione sono state applicate numerose misure quali premesse per l'impiego indiscriminato di software «liberi» nei settori formazione, sicurezza giuridica, scambio di informazioni e utilizzazione concreta.

La decisione a favore di software «liberi» è esaminata in ogni singolo caso e viene scelta la soluzione migliore e più economica in termini di costi durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Attualmente l'Amministrazione federale gestisce oltre 300 server con Linux e impiega diversi altri software «liberi».

L'Amministrazione federale ha avviato diversi progetti per lo sviluppo di software «liberi». Essi sono intesi a migliorare lo scambio di software tra le amministrazioni e a risparmiare costi.

Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo in quanto realizzato.

Amministrazione federale delle finanze 2001 P 01.3484

Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)

Il postulato invita il Consiglio federale a creare le necessarie basi legali per introdurre l'obbligo di autorizzazione per l'amministrazione di beni e per una sua efficace sorveglianza.

2911

Il 30 novembre 2001 una commissione di esperti diretta dal prof. Zimmerli è stata incaricata di elaborare un progetto concernente l'estensione della vigilanza prudenziale (agli introducing broker, ai commercianti di divise e agli amministratori indipendenti di patrimoni). Nel mese di febbraio del 2005, la commissione ha presentato il suo terzo rapporto parziale nel quale giunge alla conclusione che è necessario trovare una soluzione per gli amministratori di patrimoni che si occupano degli investimenti collettivi di capitali esteri. Per gli altri intermediari finanziari, essa raccomanda di procedere a tappe, a seconda delle esigenze. Tuttavia la commissione non formula alcuna proposta concreta e lascia al Consiglio federale il compito di prendere una decisione politica sulla questione dell'estensione della vigilanza prudenziale.

In occasione della seduta del 19 ottobre 2005, il Governo ha deciso di non estendere la vigilanza prudenziale agli amministratori indipendenti di patrimoni. Esso è del parere che la futura LICC, che dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2007, risolverà la questione. Sottoponendo a una vigilanza obbligatoria gli amministratori indipendenti di fondi d'investimento svizzeri e a una vigilanza facoltativa gli amministratori indipendenti di fondi d'investimento esteri, la LICC fornisce una soluzione soddisfacente. Nel frattempo, la nuova prassi della CFB ovvia all'assenza di vigilanza sugli amministratori di fondi d'investimento esteri. Fondandosi sul diritto esistente in materia di borse e valori mobiliari, la CFB accorda agli amministratori di patrimoni che ne fanno richiesta, l'autorizzazione di commerciante.

Alla luce di quanto precede la questione della vigilanza sugli amministratori di patrimoni può essere considerata liquidata e il postulato può essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3000

Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari (N 22.3.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.404 [Minoranza Gysin Remo])

Il Consiglio federale è invitato a prevedere una regolamentazione internazionale dei mercati finanziari in collaborazione con altri Paesi e a fare rapporto sugli obiettivi e sui progressi compiuti in questo ambito. L'obiettivo principale è conseguire dei miglioramenti nella prevenzione dei rischi finanziari internazionali e trovare una soluzione per tali rischi.

A seguito delle grandi crisi del debito degli anni scorsi, il FMI ha intensificato i propri sforzi per migliorare gli strumenti volti a prevenire i rischi finanziari e per trovare una soluzione a questi rischi. In quanto Paese aperto, orientato alle esportazioni e con un importante settore finanziario e una prestigiosa valuta a livello internazionale, la Svizzera trae particolare vantaggio dalla stabilità finanziaria internazionale. Di conseguenza essa si è impegnata a fondo in seno agli organi del FMI, affinché questi svolgesse un ruolo attivo e credibile nella prevenzione delle crisi, fornendo in tal modo un contributo importante al consolidamento della stabilità finanziaria in tutto il mondo.

Dalla presentazione del postulato sono stati fatti progressi concreti soprattutto nella prevenzione delle crisi, considerata prioritaria dalla Svizzera. Infatti, una verifica degli standard per la pubblicazione dei dati economici nazionali, effettuata nel novembre 2005, ha evidenziato che gli standard sono stati ben recepiti e che la partecipazione dei Paesi è così massiccia da permettere di concentrare gli sforzi futuri sul rafforzamento dell'iniziativa. Grazie all'ulteriore standardizzazione dei metadati è stato possibile rendere più efficiente anche la verifica dei dati nell'ambito 2912

dei Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC). Un nuovo studio condotto dall'IEO, un'istanza autonoma di valutazione, è giunto alla conclusione che il Financial Sector Assessment Program (FSAP), realizzato congiuntamente dal FMI e dalla Banca mondiale, è stato talmente perfezionato che, rispetto agli anni passati, oggi è possibile individuare in modo efficace e tempestivo le vulnerabilità alle crisi e determinare le esigenze di intervento. Entro il 2007 parteciperanno al FSAP presumibilmente 121 Paesi. La Svizzera intende parteciparvi alla fine del 2006 per sottoporsi a un'ulteriore valutazione. La prima partecipazione della Svizzera al FSAP nel 2001 è stata molto apprezzata a livello internazionale.

I progressi nella prevenzione delle crisi del debito sono stati conseguiti anche per effetto del largo consenso di cui sono state oggetto le clausole di negoziazione collettiva per i titoli emessi dagli Stati. Si è invece rinunciato alla creazione di un meccanismo per un processo regolamentato di ristrutturazione del debito sovrano (SDRM). Il numero elevato di creditori hold-out e le numerose sentenze arbitrali pronunciate nell'ambito della complessa ristrutturazione del debito dell'Argentina ne hanno invero messo nuovamente in luce la necessità. Tuttavia, la situazione internazionale del mercato per i Paesi in via di sviluppo e i Paesi emergenti è attualmente così favorevole che dalla comunità internazionale non provengono praticamente impulsi per l'approntamento di un SDRM.

Dalla presentazione del postulato, grazie all'appoggio della Svizzera, molte delle riforme avviate alla luce delle ultime crisi finanziarie sono state attuate e hanno dimostrato la loro efficacia. Su richiesta espressa dalla CdG-S nel rapporto «La partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods», l'Amministrazione federale ha ottimizzato la sua politica d'informazione. Essa fornisce attraverso diversi canali informazioni dettagliate sulle principali attività condotte nel campo della stabilità finanziaria internazionale. In particolare, da alcuni anni, in un apposito capitolo del Rapporto sulla politica economica esterna, l'Amministrazione rende conto della partecipazione della Svizzera al FMI, e, nella newsletter sul Fondo monetario internazionale, riferisce regolarmente delle ultime attività del FMI e della posizione della Svizzera. Il postulato è realizzato e può dunque essere stralciato.

2003 P 03.3464

Pubblicazione dei sussidi nel conto di Stato (N 19.12.03; [Imhof]-Imfeld)

L'intervento presentato sotto forma di mozione invita il Consiglio federale a pubblicare i sussidi della Confederazione non soltanto in Internet ma anche in appendice al Conto di Stato. La pubblicazione dovrebbe essere effettuata in una semplice lista che contenga tutti i versamenti dei sussidi. La lista deve indicare i beneficiari, lo scopo del sussidio, la base legale e l'importo delle prestazioni fornite nell'anno d'esercizio.

I sussidi sul fronte delle uscite ammontano oggi a circa 30 miliardi di franchi annui, vale a dire a circa il 60 per cento delle uscite della Confederazione. Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza alla trasparenza delle informazioni relative a questo settore.

Nell'ambito del NMC (Nuovo modello contabile della Confederazione) verranno applicate nuove forme di rendiconto nel settore finanziario. In particolare si mira a uno snellimento e a una riduzione all'essenziale dei documenti cartacei come auspicato da tempo dal Parlamento. Anche in questa nuova forma di rendiconto sono esposti l'ammontare, la base giuridica e lo scopo dei singoli sussidi. Indicazioni più dettagliate, in particolare sui beneficiari come richiesto dal postulato, metterebbero 2913

in discussione l'obiettivo perseguito, ossia quello di snellire e ridurre all'essenziale i documenti cartacei. Singoli sussidi sono versati a un'ampia cerchia di beneficiari.

Indipendentemente da ciò, il Governo ritiene che con le informazioni esistenti sui sussidi la trasparenza sia ampiamente garantita. Nell'allegato al Conto di Stato i membri delle commissioni delle finanze hanno sempre a disposizione una panoramica a livello di volume dei sussidi assegnati ai singoli compiti della Confederazione. Naturalmente anche gli altri membri del Parlamento possono consultare questa pubblicazione. Numerosi importanti sussidi in termine di franchi non sono gestiti dal Parlamento esclusivamente attraverso il budget, ma attraverso crediti d'impegno e limiti di spesa. I relativi messaggi forniscono ampie informazioni sui singoli sussidi, anche in prospettiva futura. I rapporti di rendiconto a destinazione del Parlamento sull'utilizzazione di questi crediti d'impegno forniscono pure ampie informazioni. Pertanto vengono esaminati in modo sistematico sia i sussidi della Confederazione sul fronte delle uscite, sia quelli sul fronte delle entrate. I risultati dell'esame dei sussidi saranno presentati al Parlamento sotto forma di rapporto esaustivo verosimilmente alla fine del 2006. Essi potranno essere consultati anche dal pubblico. Il rapporto illustrerà i sussidi in modo più dettagliato di quanto chiesto nel postulato.

Alla luce di quanto precede il Consiglio federale ritiene che le informazioni cartacee sui sussidi attualmente accessibili siano esaustive. L'intervento può pertanto essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3435

Ulteriore programma di sgravio (N 4.12.03; Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)

L'intervento trasmesso sotto forma di mozione incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento, a seguito del Programma di sgravio 2003 (PSg03), un ulteriore programma di sgravio fondato su una pianificazione reale di rinuncia dei compiti e una riduzione delle prestazioni statali. Questo programma deve avere come obiettivo l'eliminazione duratura dei deficit strutturali delle finanze federali e il rispetto del freno all'indebitamento.

Il Consiglio federale ha seguito la richiesta del postulato e in data 22 dicembre 2004 ha presentato il messaggio e il disegno relativo al Programma di sgravio 2004 del budget della Confederazione (PSg04). Nella sessione estiva 2005 il Parlamento ha approvato il PSg04. Quest'ultimo prevede in sintesi misure sul fronte delle uscite e, paragonato al PSg03, presenta molte meno misure ma di più ampia portata. Inoltre si accentra sui sei maggiori settori di compiti della Confederazione (previdenza sociale, trasporti, difesa nazionale, formazione e ricerca fondamentale, agricoltura e alimentazione, relazioni con l'estero) e su misure che possono essere attuate in modo relativamente semplice e rapido. Sul fronte delle entrate, le misure si concentrano sul potenziamento dell'attività di controllo nell'ambito dell'IVA e dell'imposta federale diretta. Il PSg04 sgraverà le finanze federale di circa 1,9 miliardi all'anno (volume di riduzione completo dal 2008).

Quale altra misura immediata, nel mese di giugno del 2004 il Consiglio federale ha deciso nel quadro del Piano di rinuncia a determinati compiti (PRC) di ridurre del cinque per cento entro il 2008 le uscite del settore proprio della Confederazione (spese per il personale e per beni e servizi, beni d'investimento). Il 4 aprile 2005 il Governo ha approvato le misure relative al PRC proposte dai singoli Dipartimenti.

2914

Nel complesso con il PRC le finanze federali sono sgravate di circa 190 milioni. Il 45 per cento dei risparmi tocca le spese per il personale.

Il 31 agosto 2005 l'Esecutivo ha deciso di effettuare, quale progetto a lungo termine per la tutela di un risanamento sostenibile delle finanze federali, un esame esaustivo e sistematico di tutte le attività e prestazioni della Confederazione sulla base di un ampio rilevamento dei compiti della Confederazione. Al riguardo il Governo esaminerà tutte le categorie di compiti dello Stato e deciderà in quali settori l'azione dello Stato rimane necessaria e in quali settori è possibile conseguire risparmi chiari e sostenibili tramite riforme e importanti rinunce a determinati compiti. I risultati dell'esame dovranno essere integrati nel programma di legislatura 2007­2011.

Mentre l'esame dei compiti si occupa della questione di cosa deve fare lo Stato, nell'ambito della riforma dell'Amministrazione si esamina nel contempo come lo Stato deve svolgere i suoi compiti. All'inizio del mese di settembre del 2005 il Consiglio federale ha approvato 33 progetti concreti della riforma dell'Amministrazione. Con nove progetti trasversali per l'intera Amministrazione e 24 progetti dipartimentali le strutture e i processi dell'apparato statale federale dovranno essere migliorati.

Con l'approvazione del PSg04 e le ulteriori misure nel quadro del piano di risanamento, il Consiglio federale adempie pienamente le richieste del postulato.

L'intervento può quindi essere tolto di ruolo in quanto realizzato.

Ufficio federale del personale 1999 P 99.3571

Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023) ­ in precedenza CFA

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare entro sei anni un rapporto sul passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi. Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato a destinazione del Parlamento il disegno di legge federale sull'istituto di previdenza della Confederazione (legge su PUBLICA) e il progetto di modifica della legge sulla CPC nonché il relativo messaggio. Con il messaggio si propone lo stralcio del postulato.

Cfr. M 00.3179 2000 M 00.3179

Cassa pensioni della Confederazione (N 6.6.00, Commissione delle istituzioni politiche CN 99.023; CS 14.6.00) ­ in precedenza CFA

La corrente revisione totale della legge sulla CPC (RS 172.222.0) accoglie la richiesta della mozione e introduce integralmente nell'Amministrazione federale il primato dei contributi. Indipendentemente dal cambiamento di primato, la legge prevede misure di consolidamento le quali fanno sì che i contributi versati dai datori di lavoro all'istituto di previdenza della Confederazione non superino i valori attuali e che la previdenza professionale sia interamente finanziata con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. La riduzione del tasso d'interesse tecnico dal 4,0 al 3,5 per cento avvicina questo tasso matematico ai rendimenti effettivamente conseguibili sui mercati. In tal modo si migliora a lungo termine la solvibilità di PUBLICA garantendo la previdenza. Infine, per quanto concerne la previdenza professionale, la revisione totale della CPC opera una chiara distinzione tra le esigenze di diritto organizzativo e quelle riguardanti la politica previdenziale. Le condizioni quadro per la previdenza del personale federale sono disciplinate nella LPers, mentre le que2915

stioni organizzative (inclusi la presentazione dei conti e il finanziamento) nonché le competenze degli organi nella legge sulla CPC.

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato a destinazione del Parlamento il disegno di legge federale sull'istituto di previdenza della Confederazione (legge su PUBLICA) e il progetto di modifica della legge sulla CPC nonché il relativo messaggio. Con il messaggio propone lo stralcio della mozione.

2001 P 01.3143

Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)

Nel suo rapporto del maggio del 2004, il Consiglio federale ha deciso che, su mandato della Delegazione delle finanze, il DFF può fornire informazioni relative alle indennità versate ai membri delle commissioni extraparlamentari in forma tabellare, indicando per ogni commissione i presidenti e i membri nonché gli eventuali importi forfettari. Questo modo di procedere non è in contrasto con la legge sulla protezione dei dati, bensì crea la trasparenza necessaria nei confronti della Delegazione delle finanze e tiene conto della sfera privata delle persone interessate.

Il rapporto è stato trasmesso alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale affinché essa stessa risolva la questione. Il 4 novembre 2004, la Commissione delle istituzioni politiche ha chiesto al capo del DFF di trasmetterle la lista contenente le informazioni sulle indennità giornaliere e le indennità dei presidenti. Il 10 gennaio 2005, il capo del DFF a trasmesso questa lista alla Commissione. Il 28 gennaio 2005 tale Commissione ha sentito in merito rappresentati dell'UFPER.

Spetta alla Commissione delle istituzioni politiche trarre le debite conclusioni, se ciò è nelle sue intenzioni.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2001 M 00.3154

IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)

Con la mozione si chiede al Consiglio federale di modificare l'articolo 45 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) nel senso che le imprese con un determinato limite di cifra d'affari annua, non superiore ad esempio ai due milioni di franchi, possono essere autorizzate, a richiesta, ad allestire un rendiconto annuo dell'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo bisogna prevedere acconti d'imposta trimestrali calcolati in funzione delle loro cifre dell'anno precedente. La richiesta è motivata dal fatto che l'attuale periodo di rendiconto trimestrale provoca alle PMI un inutile onere amministrativo. Le imprese con una cifra d'affari inferiore ai 2 milioni di franchi all'anno dovrebbero pertanto poter scegliere tra un periodo di rendiconto trimestrale e annuo. Per evitare perdite fiscali, le imprese che scelgono il rendiconto annuo dovrebbero pagare trimestralmente acconti d'imposta calcolati in funzione delle loro cifre dell'anno precedente. Questo sistema si è già affermato nel campo dell'AVS.

Con il rapporto del 16 giugno 2003 il Governo ha deciso numerose misure per lo sgravio amministrativo delle imprese, tra le quali anche la possibilità del rendiconto annuo mediante acconti trimestrali per l'imposta sul valore aggiunto. In seguito l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha esaminato in modo approfondito la possibilità di introdurre il rendiconto annuo nel campo dell'IVA. Al riguardo sono state elaborate tre varianti, che si distinguono soprattutto nel numero dei contribuenti 2916

interessati nonché dal fatto che sono previsti o meno acconti. Il 7 giugno 2004 il Consiglio federale ne ha preso atto e avviato la consultazione.

Degli 80 destinatari della consultazione che hanno preso posizione, solo 14 auspicano l'introduzione del rendiconto annuo. In generale si sollecita una semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. 15 Cantoni nonché una forte maggioranza degli altri partecipanti alla consultazione condividono il parere del Consiglio federale di non elaborare ulteriormente il progetto del rendiconto annuo. Dato che la sua introduzione comporterebbe più svantaggi che vantaggi, il Governo raccomanda di favorire una semplificazione generale del sistema dell'IVA. In questo senso, in adempimento del postulato del 19 marzo 2003 (03.3087) dell'ex consigliere nazionale Hansueli Raggenbass, il Consiglio federale ha già compiuto diversi passi per migliorare e semplificare il sistema dell'IVA (Rapporto «10 anni di imposta sul valore aggiunto»). Ad esempio il 1° gennaio 2005 rispettivamente il 1° luglio 2005, laddove sono stati necessari ulteriori chiarimenti, sono già state avviate modifiche nella prassi dell'AFC in materia di IVA. Il Consiglio federale ha inoltre avanzato proposte concrete per semplificare la legge federale sull'IVA, che dovranno essere poste in consultazione ancora nel 2006.

Alla luce dei chiari risultati della procedura di consultazione, il rendiconto annuo IVA deve essere abbandonato. La mozione può essere tolta di ruolo in quanto realizzata.

2001 P 00.3369

Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)

In questo intervento, trasmesso sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato ad adottare misure per attenuare la progressione dell'imposta federale diretta allo scopo di sgravare il ceto medio. Mentre nel confronto internazionale la quota delle imposte indirette sul totale delle imposte in Svizzera è ancora bassa, l'onere delle imposte dirette è considerevole. In particolare l'imposta federale diretta presenta una progressione molto accentuata che si ripercuote sensibilmente sui beneficiari di redditi medi. L'attuale struttura dell'imposta federale diretta è ritenuta iniqua da ampie fasce del ceto medio. Essa contraddice il principio d'imposizione secondo la capacità economica e quindi l'equità fiscale. Inibisce la disponibilità a lavorare e penalizza le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nonché gli imprenditori.

Gli ampi sgravi decisi dal Parlamento con il pacchetto fiscale 2001 nell'ambito dell'imposizione della famiglia e della proprietà d'abitazione sono stati respinti in occasione della votazione popolare del 16 maggio 2004. Il messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, sottoposto al Parlamento il 22 giugno 2005, prevede sgravi significativi non solo per i ricavi da partecipazioni a società di capitali e società cooperative, ma anche per i lavoratori indipendenti e gli imprenditori. Il Consiglio federale ritiene che si è tenuto conto delle richieste formulate nell'intervento, nella misura in cui la situazione politica lo ha permesso.

Ulteriori misure nell'ambito dell'imposta federale diretta comporterebbero minori entrate che supererebbero quelle autorizzate dalle linee direttive delle finanze federali e metterebbero in pericolo il programma di sgravio delle finanze federali. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo l'intervento.

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2001 P 01.3004

Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare la creazione di condizioni quadro legali, affinché siano fiscalmente deducibili le spese provocate dall'esercizio del lavoro di utilità pubblica.

Il diritto tributario non è lo strumento adeguato per promuovere il lavoro volontario.

Il sistema fiscale deve generare nel modo più semplice e trasparente possibile le entrate necessarie al bisogno finanziario. Anche se deve essere strutturato in modo sociale (ad es. attraverso tariffe o esenzioni fiscali per certe prestazioni delle assicurazioni sociali), il sistema fiscale non dovrebbe diventare uno strumento di politica sociale. Se obiettivi extrafiscali venissero trattati fiscalmente in modo privilegiato (di regola trattasi dell'introduzione di nuove deduzioni per spese che sarebbero chiaramente attribuibili ai costi del sostentamento privato), risulterebbe un attacco al principio dell'imposizione secondo la capacità economica e quindi all'equità fiscale.

Il diritto vigente contempla già deduzioni fiscali per persone fisiche, che tengono conto in senso stretto e in senso lato dell'utilità pubblica. Vanno citate ad esempio le prestazioni pecuniarie a istituzioni prettamente d'utilità pubblica, che il donatore può dedurre dal suo reddito per un determinato importo o le prestazioni pecuniarie a sostegno di persone totalmente o parzialmente incapaci d'esercitare un'attività lucrativa, che possono parimenti essere dedotte fino a un certo importo.

Un'estensione della deducibilità fiscale, come richiesto nel postulato, è estremamente problematica e ciò non solo in relazione alla definizione giuridica delle prestazioni deducibili. Essa non sarebbe strutturabile in modo praticabile e nemmeno controllabile. Un simile sviluppo contraddirebbe in particolare la semplificazione del sistema fiscale auspicata dal Governo ma anche gli scopi della stessa utilità pubblica.

Alla luce di queste condizioni quadro, le esigenze del postulato non possono essere realizzate in tempi ragionevoli. Il postulato deve pertanto essere stralciato.

2003 P 03.3087

Giudizio sull'IVA (N 20.6.03, Raggenbass)

L'intervento chiede una valutazione dei primi dieci anni di IVA e la redazione di un rapporto a destinazione delle Camere federali sui seguenti punti: ­

qual è stato l'esito del passaggio dall'ICA all'IVA;

­

che impatto hanno avuto le regolamentazioni concrete dell'IVA in quanto imposta generale sul consumo, segnatamente per quel che concerne la predisposizione alle truffe;

­

in che modo l'applicazione grava le imprese e come si potrebbe ottenere un alleviamento;

­

dove sono stati accertati punti deboli e lacune nell'applicazione;

­

in che modo la pratica giudiziaria ha reso necessari degli adeguamenti;

­

come si potrebbe semplificare il sistema IVA;

­

quale forma e strutturazione si rende necessaria per l'IVA nell'ambito del nuovo regime finanziario;

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­

quali sono le ripercussioni economiche dell'IVA (anche in considerazione della piazza imprenditoriale svizzera).

In adempimento al postulato è stata eseguita una consultazione presso rappresentanti dell'economia, della scienza e presso specialisti dell'IVA. Il 27 gennaio 2005 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto concernente miglioramenti dell'imposta sul valore aggiunto (10 anni di imposta sul valore aggiunto) che illustra in dettaglio i pareri inoltrati. Oltre a rispondere alle domande poste, il rapporto descrive l'IVA da un punto di vista della teoria economica. Il diritto in vigore in materia di IVA viene comparato ai criteri di un'«IVA ideale». Una riforma interna al sistema attuale dell'imposta sul valore aggiunto può essere realizzata seguendo due orientamenti fondamentali: il primo è l'avvicinamento all'ideale di IVA come mera imposta sul consumo; il secondo consiste nella semplificazione amministrativa, per ridurre le spese di riscossione e soprattutto di versamento.

Per quanto concerne la prassi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha già posto in vigore il 1° gennaio 2005 diverse modifiche, nel senso di misure immediate (ad es. negli ambiti consumo proprio nel settore immobiliare, limitazione dell'imposizione del consumo proprio, deduzione dell'imposta precedente in caso d'importazione o di costituzione di società, fatturazione ecc.). Altre modifiche della prassi hanno richiesto ulteriori chiarimenti e sono entrate in vigore il 1° luglio 2005.

Il Consiglio federale ha inoltre avanzato proposte concrete per semplificare la legge federale sull'IVA, che dovranno essere poste in consultazione ancora nel 2006.

Con la pubblicazione del rapporto e le misure avviate le richieste del postulato sono adempiute. Esso può pertanto essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3313

Meno burocrazia nella fiscalità (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico)

Il Gruppo PPD invita il Consiglio federale a indicare, entro la metà del 2004, le possibilità per semplificare notevolmente le dichiarazioni d'imposta e tassazioni fiscali delle persone fisiche e giuridiche. In particolare il Consiglio federale deve proporre revisioni mirate della legge sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, allo scopo di semplificare radicalmente l'iter amministrativo usufruendo delle opportunità del traffico elettronico con le autorità in campo fiscale. Le revisioni non devono incidere sul reddito, ma soprattutto agevolare il compito delle persone interessate, consentendo loro di compilare con rapidità una dichiarazione d'imposta ordinaria.

Con decisione del 3 settembre 2003 il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere il postulato e a elaborare il rapporto richiesto a destinazione del Parlamento. Il rapporto è stato preparato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in collaborazione con diverse amministrazioni cantonali delle contribuzioni. È stato pubblicato dal Consiglio federale in data 20 ottobre 2004.

Il rapporto illustra le semplificazioni legislative realizzate negli ultimi tempi. Si tratta in particolare del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale entrato in vigore a livello nazionale nel 2003. Sono poi menzionate le semplificazioni introdotte da recenti modifiche legislative, di prossima entrata in vigore. Ne sono esempi la prima revisione della LPP (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.40) e la legge federale sui servizi di certificazione in materia di firma elettronica.

2919

Il rapporto menziona inoltre semplificazioni introdotte senza modifiche legislative, come segnatamente la creazione di un modulo di base per la costituzione di imprese, disponibile via Internet dal 13 febbraio 2004. Sono infine illustrate le tendenze che si oppongono a una semplificazione: l'introduzione di ogni nuova deduzione complica infatti il sistema fiscale.

Il punto centrale del rapporto è l'esame delle possibili semplificazioni nei più diversi ambiti (imposta federale diretta, imposta preventiva e tassa di negoziazione, come pure imposta sul valore aggiunto e diritto fiscale internazionale) nonché la formulazione di raccomandazioni concrete.

Per quanto concerne le imposte dirette, l'esame verte in particolare sui seguenti aspetti: ­

uniformazione delle dichiarazioni di imposta e dei loro allegati;

­

rinuncia alla dichiarazione di fattori fiscali diversi per Confederazione e Cantoni;

­

forfettizzazione delle spese professionali;

­

forfettizzazione delle spese di gestione patrimoniale;

­

forfettizzazione delle spese di malattia, di infortunio e di invalidità;

­

introduzione di un forfait minimo per i doni e le liberalità;

­

imposizione alla fonte delle vincite alle lotterie;

­

semplificazione delle norme di procedura della Confederazione e dei Cantoni;

­

utilizzazione più intensa dei mezzi ausiliari elettronici per la compilazione e la presentazione della dichiarazione di imposta.

Per quanto concerne l'imposta preventiva e la tassa di negoziazione, il rapporto rinvia a un progetto pilota che consente ai contribuenti la presentazione di un determinato modulo munito di firma elettronica.

Riguardo all'imposta sul valore aggiunto, il rapporto rinvia a quello richiesto dal postulato Raggenbass (03.3086) concernente miglioramenti dell'imposta sul valore aggiunto (10 anni di imposta sul valore aggiunto).

Con riferimento al diritto fiscale internazionale, il rapporto menziona la procedura di controllo in vigore da qualche tempo, procedura che semplifica il ricorso alle convenzioni di doppia imposizione.

Il rapporto rinvia infine al progetto previsto dall'AFC, volto a esaminare in modo approfondito le cause delle forti differenziazioni insite nel sistema fiscale svizzero e a proporre possibili contromisure.

Con il rapporto, la formulazione di proposte di semplificazione e le misure già avviate, il postulato è adempiuto e può pertanto essere tolto di ruolo.

2920

Dipartimento dell'economia Segreteria generale 2002 P 00.3578

Expo.02. Trasparenza totale dei costi per la Confederazione e crediti massimi. Dichiarazione di limitazione (N 27.9.01, Baumann J. Alexander; S 14.3.02)

Il Consiglio federale ha preso atto, il 23 marzo 2005, del rapporto sulle quattro esposizioni della Confederazione (compreso il conteggio finale), del conteggio finale provvisorio di Expo.02 e del rapporto del Controllo federale delle finanze del 22 dicembre 2004 relativo al conteggio finale provvisorio della liquidazione di Expo.02. Questi rapporti sono stati trasmessi per conoscenza alla CdG-S, alla CdGN e alla Delegazione delle finanze.

Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sullo studio speciale di Expo.01/02 elaborato dal Controllo federale delle finanze («Un mandato a responsabilità illimitata. Problemi, studio speciale concernente l'esposizione nazionale nel Paese dei tre Laghi»). Il DFF ha pubblicato il rapporto e l'ha trasmesso alla CdG-S, alla CdG-N e alla Delegazione delle finanze.

La controversia pendente in merito alle «piattaforme» è ancora in fase di elaborazione.

Inoltre occorre rammentare che l'Associazione Esposizione nazionale resterà iscritta nel registro di commercio di Neuchâtel fino al 2017.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3423

Rapporto sull'esaurimento regionale nel diritto in materia di brevetti (N 3.10.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Importazioni parallele e diritto dei brevetti. Esaurimento regionale». Di conseguenza il postulato è realizzato; il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

Ufficio del consumo 2000 P 98.3063

Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE / dell'UE (N 9.3.00, Vollmer) ­ in precedenza Seco

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0). Questa decisione è stata presa dopo che un'analisi approfondita dei risultati della procedura di consultazione effettuata nel 2005 ha mostrato che, a causa delle notevoli divergenze dei vari punti di vista, non sarebbe stato possibile giungere a un consenso a tale proposito. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato 98.3063 Vollmer.

2921

Segretariato di Stato dell'economia 2000 P 00.3057

E-commerce. Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.2000, Durrer)

In base ai lavori del World Summit on the Information Society (WSIS) e del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale sulla società dell'informazione (IDA-IG), questo postulato è superato. Il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

2002 P 01.3362

Denominazione d'origine dei beni di consumo (N 13.3.02, Grobet)

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di sospendere i lavori relativi alla revisione delle disposizioni sull'informazione dei consumatori. Questa decisione è stata presa dopo che un'analisi approfondita dei risultati della procedura di consultazione, effettuata nel 2005, inerente alla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0) ha mostrato che, a causa delle notevoli divergenze dei vari punti di vista, non sarebbe stato possibile giungere a un consenso a tale proposito. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato 01.3362 Grobet, che era in rapporto con questa revisione.

2002 P 02.3629

Mutamenti strutturali nel mercato interno. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)

Cinque studi eseguiti da mandatari esterni concernenti la questione della modifica delle strutture economiche sono stati presentati pubblicamente il 31 maggio 2005 e sono riassunti nell'edizione 6/2005 della rivista «Die Volkswirtschaft ­ La Vie économique». Il postulato 02.3629 può quindi essere considerato adempiuto; il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3473

Individuazione precoce a livello di economia nazionale (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)

Gli studi commissionati in seguito al P 02.3629 (cfr. sopra) rispondono anche alla questione dell'individuazione precoce a livello di economia nazionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato 02.3473.

2003 P 03.3456

Negoziati dell'OMC. Deroghe nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi (N 19.12.03, Commissione della politica estera CN)

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato, in risposta al postulato 03.3456, il rapporto sui negoziati relativi all'OMC/GATS e sulle deroghe nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi. Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2001 P 00.3605

Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304)

Il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto richiesto intitolato «Formazione continua incentrata sulla domanda».

2922

Il rapporto fornisce un riassunto della situazione attuale della politica svizzera in materia di formazione continua, delle esperienze fatte in Svizzera e all'estero nonché riflessioni teoriche inerenti al finanziamento incentrato sulla domanda della formazione continua. Inoltre esso riassume il rapporto elaborato da un gruppo di esperti incaricati dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT): tale rapporto constata che numerose questioni concernenti le ripercussioni del finanziamento incentrato sulla domanda sono ancora aperte.

Il rapporto prevede l'attuazione di un progetto di ricerca completo relativo al finanziamento incentrato sulla domanda della formazione continua, progetto che è stato avviato alla fine dell'anno scorso e che durerà fino all'estate del 2007.

L'ulteriore modo di procedere sarà determinato soprattutto in funzione del pacchetto per la crescita adottato dal Consiglio federale e dagli sforzi del Parlamento di inquadrare la formazione continua in un contesto costituzionale. Per il momento non si prevede di adottare altre misure.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3208

Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)

Il Consiglio federale ha discusso approfonditamente la questione della creazione di una legge relativa alla professione di architetto. Oltre alla presentazione dei risultati delle audizioni svolte con le cerchie interessate e alle conclusioni di una perizia redatta da alcuni esperti, il Consiglio federale ­ conformemente al mandato di verifica richiesto dal postulato ­ ha pubblicato il 24 novembre 2004 un rapporto che contiene le sue riflessioni. Il Consiglio federale rinuncia a presentare al Parlamento una propria legge sulla professione di architetto. Esso ha esposto nel rapporto i suoi argomenti come segue: I problemi inerenti alla libera circolazione in Svizzera, connessi con la diversità delle regolamentazioni esistenti tra un Cantone e l'altro per quanto riguarda l'esercizio della professione, dovrebbero praticamente essere risolti dal previsto inasprimento della legge federale sul mercato interno. Nell'ambito della revisione di questa legge, il Consiglio federale prevede in particolare di conferire alla Commissione della concorrenza la possibilità di intentare un'azione legale davanti ai tribunali.

Inoltre, in futuro, l'accesso al mercato non dovrebbe più, in linea di principio, poter essere oggetto di restrizioni. Gli interessi dei consumatori, come la trasparenza nell'offerta di prestazioni, la buona fede nelle relazioni commerciali, la sicurezza delle opere edili e le diverse esigenze della pianificazione territoriale vengono già presi in considerazione in ampia misura dalla legislazione esistente.

I problemi relativi alla libera circolazione negli Stati membri dell'UE, dovuti al fatto che l'UE non riconosce il titolo di architetto SUP, possono essere risolti soltanto adeguando alle norme europee minime la formazione offerta dalle scuole universitarie professionali. Autorizzando tre cicli di studio master nell'estate del 2005, il DFE ha creato le condizioni per un prossimo riconoscimento dei diplomi SUP in architettura a livello europeo. In tal modo i primi titoli eurocompatibili dovrebbero essere rilasciati nel 2007, al termine di studi master di una durata che varia da un anno e mezzo a due anni.

Il 14 novembre 2005 il capo del DFE ha spiegato in modo dettagliato alla CET-N la posizione del Consiglio federale.

2923

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 01.3765

Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura (N 22.3.02, Fässler)

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura».

La formazione agricola è stata subordinata alla legge sulla formazione professionale (LFPr) da quando quest'ultima è entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, ciò che ha comportato un'uniformazione in tale ambito. La LFPr si applica ormai anche alle professioni dell'agricoltura, le cui formazioni erano finora disciplinate in altri testi normativi. In tal modo tutte queste professioni vengono riunite in un sistema univoco che permette di compararle ad altre offerte formative.

Mentre per formazione si intende acquisizione di competenze, la consulenza consiste primariamente nell'elaborazione di basi decisionali e nell'attuazione della politica agricola. La legislazione federale ha tenuto conto di questa distinzione: con l'entrata in vigore della LFPr sono state innanzitutto abrogate le disposizioni in materia di formazione professionale contemplate nella legislazione concernente l'agricoltura.

Inoltre il settore della consulenza è stato inserito per la prima volta in un'ordinanza sulla consulenza agricola.

Con la nuova legge sulla formazione professionale, la nuova ordinanza sulla consulenza agricola e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione non vede altra necessità d'intervento.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3008

Provvedimenti concernenti la penuria di personale qualificato presso le strutture d'accoglienza per bambini (N 17.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.403)

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale all'inizio del 2004 e della revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP) il 5 ottobre 2005, le professioni nei settori della salute, del lavoro sociale e dell'arte sono state trasferite nella sfera di competenza della Confederazione. Parallelamente è stato previsto un aumento dei crediti di pagamento per il versamento dei sussidi federali in un settore della formazione ormai allargato.

In base alla nuova legge sulla formazione professionale, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha elaborato, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, l'ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice/operatore socioassistenziale e l'ha messa in vigore il 1° luglio 2005. Questa ordinanza permette di rendere accessibili in tutta la Svizzera le possibilità di formazione nel settore della custodia dei bambini al livello secondario II. Finora tali offerte di formazione esistevano soltanto in alcuni Cantoni della Svizzera tedesca. Questa nuova formazione è già oggetto di una domanda notevole, in particolare nel settore specializzato della custodia dei bambini. Le strutture di assistenza possono favorire questa evoluzione mettendo a disposizione posti di formazione.

Il 1° aprile 2005 è entrata in vigore l'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. Essa prevede formazioni al termine delle quali viene 2924

rilasciato un diploma nel settore dell'educazione dell'infanzia (allegato 6 dell'ordinanza in questione). Ciò significa inoltre un ampliamento delle possibilità di formazione, visto che finora soltanto la Svizzera romanda disponeva di formazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia a livello terziario non universitario (livello terziario B). Attualmente sono in fase di preparazione nuove offerte di formazione a questo livello.

Con l'entrata in vigore della revisione della LSUP, i settori delle scuole universitarie professionali che finora erano disciplinati dai Cantoni, come ad esempio il lavoro sociale, sono stati trasferiti nella sfera di competenza della Confederazione. I cicli di studio di questo settore specifico (il lavoro sociale, l'animazione socio-culturale e in particolare la pedagogia sociale) propongono, su una base scientifica, offerte di formazione che comprendono anche questioni inerenti alla custodia dei bambini.

Grazie all'introduzione definitiva della maturità professionale di indirizzo sociosanitario (2004), le persone che hanno concluso una formazione professionale di base hanno direttamente accesso agli studi in lavoro sociale delle scuole universitarie professionali.

Riassumendo: l'integrazione delle professioni di tipo sociale nel sistema della formazione professionale crea nuove possibilità di formazione per il settore della custodia dei bambini e favorisce l'ulteriore perfezionamento professionale delle persone attive in questo ambito. Il postulato può pertanto essere considerato adempiuto; il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

2003 P 02.3627

Scuole universitarie professionali e modello di Bologna.

Rapporto del Consiglio federale (N 21.3.03, Strahm)

Il 17 agosto 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle scuole universitarie professionali e sul modello di Bologna. In questo rapporto esso si impegna ad attuare la volontà del Parlamento di conferire alle scuole universitarie professionali uno statuto differente, ma equivalente a quello delle altre scuole universitarie.

La revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali ha posto le basi legali per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna. L'introduzione di un modello formativo a due livelli (bachelor e master) può e deve migliorare la qualità della formazione presso le scuole universitarie. Il processo di Bologna crea condizioni quadro adeguate in grado di definire meglio la posizione delle scuole universitarie professionali nel sistema universitario nazionale e internazionale. Per le scuole universitarie professionali è fondamentale il fatto di accentuare ulteriormente i loro profili in contatto con l'economia e la società. Quanto più esse sapranno mettere in rilievo la propria diversità, tanto maggiore sarà il valore del loro bachelor e del loro master. L'esperienza professionale pratica come condizione di ammissione agli studi SUP costituisce un elemento essenziale nell'affermazione di tali profili. Il processo di Copenhagen dovrà, anche nel settore della formazione professionale, migliorare la trasparenza e la leggibilità dei diversi titoli, delle qualifiche e dei vari sistemi ­ tra l'altro tramite l'introduzione di un quadro europeo delle qualifiche (EQF) ovvero di un quadro nazionale delle qualifiche (NQF) e di un sistema ad hoc di trasferimento di crediti destinato alla formazione professionale (ECVET). Grandi progressi sono stati compiuti attraverso la realizzazione di «passerelle» atte a regolare il passaggio da un tipo di istituto di livello universitario a un altro. Il processo di Copenhagen mira inoltre al miglioramento a livello nazionale ed internazionale della permeabilità dei curricoli di studio, regolando il passaggio dalla formazione profes-

2925

sionale superiore (settore terziario B) al sistema di istruzione superiore (settore terziario A).

Il rapporto del Consiglio federale sul tema «Scuole universitarie professionali e modello di Bologna» ha permesso di rispondere in modo completo alle domande formulate nel postulato. Il Consiglio federale ne propone pertanto lo stralcio.

2003 P 03.3100

Mettiamo a profitto i nostri talenti e i nostri brevetti (N 20.6.03, Fässler)

Il 2 novembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Mettiamo a profitto i nostri talenti e i nostri brevetti». Esso risponde alle sei domande sollevate nel postulato e conclude osservando quanto segue: L'attuazione del programma «Innovazione e valorizzazione del sapere» grazie all'iniziativa «CTI TST» avviene in modo pragmatico, è orientata alla fattibilità e fa capo all'impegno delle scuole universitarie e dell'economia. Le esperienze e i risultati delle valutazioni derivanti da queste attività offriranno importanti indicazioni per un sostegno politico, migliore nella prossima legislatura 2008­2011, all'attuazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca.

L'obiettivo potrà essere raggiunto solo se gli effetti dei provvedimenti verranno osservati e analizzati costantemente. È necessario proseguire le inchieste sulle attività di trasferimento di tecnologia presso le scuole universitarie svizzere promosse, sin dal 2001, da parte del Centro di studi sulla scienza e la tecnologia (CEST). Occorre pure sviluppare un sistema di sorveglianza (monitoring) da utilizzare sia per un controllo svolto dalla Confederazione, sia per un benchmarking internazionale nell'ambito dell'OCSE e dell'UE.

Nell'ambito del progetto «Le basi di una futura politica in materia d'innovazione per la Svizzera», promosso dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, vengono elaborate alcune proposte in merito alle possibilità di miglioramento del trasferimento di sapere e tecnologia fra scuole universitarie e aziende, anche tenendo conto delle esperienze fatte a livello internazionale.

I risultati relativi alle misure menzionate saranno integrati nel messaggio del Consiglio federale sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008­2011.

Il Consiglio federale propone lo stralcio del postulato.

2003 M 02.3492

La dichiarazione di Bologna e le scuole universitarie professionali (N 21.3.03, Randegger; S 11.12.03)

Il Consiglio federale ha messo in vigore il 5 ottobre 2005 la revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali e le relative disposizioni esecutive modificate. Ciò ha permesso di creare le basi essenziali per l'introduzione del sistema dei bachelor e dei master nelle scuole universitarie professionali. La revisione sancisce il principio della formazione basata su due livelli (bachelor e master) e il principio delle prestazioni di studio.

La revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali dà alle SUP la possibilità di lanciare, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2005/2006, i primi cicli di studio bachelor. Per quanto riguarda i primi cicli di studio master, essi inizieranno presumibilmente non prima del 2008, conformemente al sistema previsto, non appena saranno stati rilasciati i primi diplomi bachelor.

2926

Mediante l'entrata in vigore, il 5 ottobre 2005, della revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali, è stato adempiuto il mandato inerente alla mozione, che prevede di creare le condizioni necessarie affinché, all'inizio dell'anno accademico 2005/2006, le scuole universitarie professionali offrano cicli di studio secondo il modello bachelor/master e affinché il riconoscimento di tali corsi possa avvenire a livello internazionale in concomitanza con gli Stati limitrofi (Germania, Francia, Italia e Austria). All'inizio dell'anno scolastico 2005/2006 le scuole universitarie professionali hanno adeguato la maggior parte dei loro cicli di studi al sistema bachelor-master.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2004 P 03.3663

Libere professioni. Rapporto (N 19.3.04, Cina)

Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulle libere professioni in Svizzera.

In Svizzera, come del resto anche nei Paesi limitrofi, non esiste una definizione unitaria delle libere professioni. In generale ci si accontenta piuttosto di mettere in evidenza le caratteristiche di queste ultime. In base ai dati a disposizione possiamo trarre soltanto un numero limitato di conclusioni quantitative in merito all'importanza e al ruolo delle libere professioni nell'economia svizzera. In particolare è impossibile fare affermazioni generali sul valore aggiunto che le libere professioni generano in Svizzera. La quota delle persone occupate in una libera professione rispetto al totale della popolazione attiva è del 7,6 %.

Le libere professioni forniscono, per definizione, un servizio. Nell'ambito di questo rapporto, di conseguenza, il tema affrontato prioritariamente è l'apertura delle frontiere mediante accordi e regolamentazioni che concernono il settore dei servizi.

Attualmente il Consiglio federale non è a conoscenza di problemi che risultano dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea o dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Nel suo rapporto, il Consiglio federale prende posizione in merito a tutte le questioni trattate nel postulato. Esso ne propone pertanto lo stralcio.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Segreteria generale 2000 P 00.3218

Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

Nel suo rapporto «Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)» del 23 giugno 2004, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un'ampia panoramica sulle future sfide e linee guida nel settore del servizio universale nonché sulle imprese con mandato di servizio universale. In questo contesto, il 12 maggio 2005 la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati ha presentato la mozione «Disposizione costituzionale sul servizio universale (05.3232)». Il Consiglio degli Stati ha deciso di accoglierla; la decisione del Consiglio nazionale è attesa tra breve.

2927

Inoltre, nei singoli settori infrastrutturali e presso le imprese con mandato di servizio universale, il Consiglio federale ha proceduto a diversi adeguamenti e dato avvio a una serie di nuovi orientamenti. Il 21 dicembre 2005, per esempio, ha adottato gli obiettivi strategici 2006­2009 per la Posta e Swisscom, e il 25 gennaio 2006 ha avviato una procedura di consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione all'impresa Swisscom.

Riguardo al tema «regioni periferiche», le imprese sono in contatto permanente con i Governi cantonali. In seno al forum «Cambiamenti strutturali» («Strukturwandel»), il DATEC e il Seco dibattono a intervalli regolari con i rappresentanti della conferenza dei direttori dell'economia pubblica e le imprese la situazione e gli sviluppi sul fronte dell'impiego nelle varie regioni del Paese. Negli obiettivi strategici per la Posta e le FFS, il Consiglio federale ha esortato le due imprese a tenere conto, nel limite delle possibilità imprenditoriali, delle esigenze delle regioni quanto alla distribuzione equa dei posti di lavoro. Sempre in questo contesto si ricorda l'iniziativa parlamentare del Gruppo C, Modifica della legge sull'organizzazione delle poste, con la quale si intende obbligare per legge la Posta a tenere conto delle esigenze di tutte le regioni del Paese nell'organizzare l'impresa.

Alla luce di quanto precede il Consiglio federale propone di stralciare i postulati e le mozioni 00.3218, 00.3045, 00.3046, 00.3419 e 01.3472.

2000 P 00.3045

Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)

Cfr. P 00.3218 2000 P 00.3046

Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)

Cfr. P 00.3218 2001 M 00.3419

Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)

Cfr. P 00.3218 2001 P 01.3472

Ex-regìe federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)

Cfr. P 00.3218 2003 P 02.3765

Valutazione della progressiva liberalizzazione del mercato postale (N 21.3.03, Gruppo socialista)

Nel 2002 le Camere federali avevano adottato un decreto federale concernente la panoramica sulla futura evoluzione del settore postale in Svizzera. Da esso risultava che in un primo tempo, ossia nel 2004, si sarebbe liberalizzato completamente il mercato della posta-pacchi. Onde stabilire se erano adempiuti i requisiti per procedere al secondo passo, il Consiglio federale si è impegnato a fare valutare la questione da un organo indipendente. In virtù dell'articolo 3 capoverso 3 della legge sulle poste, il Consiglio federale può abbassare il limite di peso del monopolio a condizione che il finanziamento del servizio universale resti assicurato. Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a sottoporre al Parlamento gli esiti della valutazione prima di prendere una decisione definitiva. Esso ha però 2928

tenuto a precisare che ciò nulla toglie alla sua competenza legale di abbassare il limite di monopolio. Dalla valutazione del 31 luglio 2005 emerge un quadro incoraggiante circa gli sviluppi in atto sul mercato liberalizzato della posta-pacchi.

Abbassando il limite di monopolio a 100g risulta un'apertura del mercato pari soltanto all'11 per cento. Visti il buon grado di finanziamento del servizio universale e la forte posizione della Posta Svizzera, gli esperti escludono che il finanziamento del servizio universale possa essere in pericolo. Le commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno discusso gli esiti della valutazione rispettivamente il 22 e il 29 agosto 2005, ribadendo il proprio sostegno alla politica di progressiva apertura del mercato e dichiarando il proprio assenso all'abbassamento del limite di monopolio a 100g. Il 14 settembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di attuare questo passo a partire dal 1° aprile 2006.

Ufficio federale dei trasporti 2000 P 00.3335

Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delsberg (N 6.10.00, Gross Andreas)

La questione della riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delémont è stata inserita nei lavori relativi al messaggio sui raccordi della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità. La riapertura di tale linea è strettamente legata alla realizzazione della linea ad alta velocità Reno-Rodano. Il 18 marzo 2005 le Camere federali hanno approvato un credito d'impegno pari a 1090 milioni di franchi, di cui 40 milioni di franchi per la linea Bienne-Belfort. L'entrata in vigore della legge federale sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (legge sul raccordo RAV) è stata approvata dal Consiglio federale il 24 agosto 2005. Questa legge disciplina le responsabilità in merito alla pianificazione e all'attuazione delle misure in essa contenute: i gestori delle infrastrutture sono competenti per la realizzazione delle misure decise dalle Camere federali (FFS, BLS e Réseau ferré de France).

Il Consiglio federale ritiene che il mandato assegnato nel presente postulato sia stato adempiuto e propone pertanto di stralciare il postulato.

2002 P 01.3709

Traffico a carri completi (N 21.6.02, Hollenstein)

Nell'ambito del monitoraggio delle misure di accompagnamento (MMA) si effettua costantemente una valutazione complessiva dell'evoluzione del traffico. Come previsto dalla legge federale sul trasferimento del traffico, il Consiglio federale informa ogni due anni il Parlamento sullo stato di attuazione delle misure previste e sul futuro modo di procedere con un rapporto sul trasferimento del traffico. Le misure di accompagnamento decise dal Parlamento a sostegno del trasferimento del traffico sono adottate in modo coerente e sono efficaci.

Nel messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e le FFS per gli anni 2003­06, approvato il 1° ottobre 2002, all'articolo 9 «Orientamento strategico nel trasporto merci» si affermava che nel traffico in carri singoli le FFS assumono provvisoriamente il ruolo di fornitore unico per la Svizzera di un sistema, diventando pertanto anche partner potenziale per le imprese ferroviarie estere. Se, in una mutata situazione di concorrenza, non dovessero più essere in grado di offrire l'attuale livello di prestazioni, le FFS avrebbero la possibilità di inoltrare al Consiglio federale un'offerta per il mantenimento di questo standard.

2929

Il traffico merci convenzionale, come il traffico combinato, beneficia di prezzi ridotti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (prezzi di tracciato) e le imprese ferroviarie attuano diversi programmi per ottimizzare l'esercizio. Nel 2005, la difficile situazione economica attraversata in Svizzera dal traffico merci interno ha costretto FFS Cargo ad operare cambiamenti nel settore del traffico in carri completi. A questo proposito le FFS hanno presentato al Consiglio federale un rapporto sulle cause che hanno condotto a questi cambiamenti e sulle misure da adottare.

Il Consiglio federale ritiene che la politica svizzera di trasferimento del traffico non sarà messa in discussione dalla decisione di FFS Cargo. Ha deciso che anche il nuovo progetto per il traffico a carri completi delle FFS garantirà la copertura su tutto il territorio. Considerati gli obiettivi e le condizioni quadro dati, il piano presentato da FFS Cargo è condivisibile e sostenibile. Per mantenere l'attuale volume del traffico in carri completi sarebbero necessari sussidi supplementari di 90 milioni di franchi l'anno . Poiché tali fondi sarebbero sottratti in primo luogo ad altri settori, quali il traffico regionale, il Consiglio federale ha giudicato negativamente tale opzione. Anche il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, nel corso delle discussioni sul budget 2006, si sono rifiutati di prendere in considerazione una simile possibilità. Il Consiglio federale auspica tuttavia che, vista la portata della riorganizzazione, FFS Cargo prosegua con tenacia, anche in futuro, gli sforzi volti a trovare soluzioni specifiche per i clienti.

Il Consiglio federale ritiene che il mandato assegnato nel presente postulato sia stato adempiuto e propone pertanto di stralciarlo.

2003 P 03.3581

Porta Alpina Surselva. Sostenibilità (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.2026)

Il presente postulato incarica il Consiglio federale di effettuare, in collaborazione con il Cantone dei Grigioni, un'analisi a lungo termine costi-benefici e una valutazione della sostenibilità, che tenga conto anche dell'aspetto sociale ed ecologico, di una Porta Alpina idonea al traffico viaggiatori. Il relativo rapporto dovrebbe tenere conto in particolare dei costi e dei benefici per la regione, dei costi e degli effetti a lungo termine risultanti per l'esercizio, come pure di un eventuale ampliamento della NFTA.

Nel dicembre 2004 è stato pubblicato, sotto la guida del Cantone dei Grigioni, il rapporto finale dal titolo «Kosten-Nutzen-Analyse und Nachhaltigkeitsbeurteilung» (Hermann Alb, Pianificazione dei trasporti e del territorio, Zurigo). I risultati di questo rapporto sono confluiti nel rapporto del Consiglio federale alle Camere federali, approvato il 23 novembre 2005 con il titolo «Porta Alpina Sedrun». In questo rapporto si afferma, in particolare, che Porta Alpina, in collegamento con altri progetti, offre la possibilità di dare impulsi positivi per lo sviluppo della regione del San Gottardo. Inoltre, le questioni ancora aperte potranno essere risolte nell'ambito dell'esame dell'investimento principale.

Il Consiglio federale ritiene che il mandato assegnato nel presente postulato sia stato adempiuto e propone pertanto di stralciarlo.

2930

Ufficio federale dell'aviazione civile 2002 P 02.3044

Sicurezza degli aeroporti svizzeri. Equipaggiamento ILS (N 21.6.02, Polla)

Nel suo parere del 29 maggio 2002 relativo alla mozione Polla il Consiglio federale dichiarava di non vedere la necessità di forzare l'installazione, a titolo generale, di impianti ILS sugli aeroporti svizzeri. Nel contempo si mostrava tuttavia disposto ad esaminare quali delle attuali procedure «circling» debbano essere sostituite con un sistema ILS.

L'installazione di un ILS, essendo legata a determinate condizioni geografiche e topografiche, non rappresenta una soluzione attuabile per tutte le piste. Inoltre, non da ultimo in ragione delle sue conseguenze economiche, l'installazione di un ILS è opportuna soltanto se il tipo e il numero di movimenti aerei effettuati su un aeroporto e le condizioni meteorologiche dominanti in loco la rendono effettivamente necessaria. Gli esercenti degli aerodromi e le autorità locali devono poter esprimere un parere riguardo all'equipaggiamento dell'infrastruttura aeroportuale e al modo in cui essa vada sviluppata per soddisfare le esigenze operative. Nel contesto politico attuale l'installazione di un sistema ILS è legata a diversi fattori che eventualmente potrebbero addirittura militare contro di essa.

Nel quadro dei regolari controlli di sicurezza svolti sugli aeroporti svizzeri, è un compito costante dell'UFAC seguire lo sviluppo degli scali e, all'occorrenza, chiedere l'adozione delle misure che si impongono; tra queste potrebbe figurare anche l'installazione di un ILS.

2931

ILS 10

Altenrhein

Basilea

Berna

Ginevra

Grenchen

Les Eplatures

Lugano

Sion

Zürich

LSZR

LFSB

LSZB

LSGG

LSZG

LSGC

LSZA

LSGS

LSZH

da ILS 23

ILS 23

da ILS 14 o. 16

ILS 16

a RWY 28

a RWY 10

a RWY 07

a RWY 19

a RWY 06

a RWY 07

a RWY 05

a RWY 23

circling sostituito da ILS 28

ammesso solo di giorno

inevitabile per gli atterraggi sulla pista 19

applicazione molto rara

applicazione molto rara

circling sostituito da ILS 34

circling sostituito da ILS 34

Osservazioni

2932

L'UFAC ha esaminato tutte le procedure «circling» attualmente applicate in Svizzera. Oltre all'introduzione del sistema ILS a Zurigo (pista 28, 2006/2007) e Basilea-Mulhouse (pista 34, 2006), a giudizio dell'UFAC al momento non vi è alcuna necessità di equipaggiare nuove piste con l'ILS. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

da ILS 14 o. 16

ILS 14

da IGS Rwy 25

da IGS 01

da LOC DME Rwy 24

da VOR DME Rwy 25

da ILS 05

a RWY 32

a RWY 34

da VOR DME Rwy 34 da ILS 14

a RWY 34 a RWY 26

da ILS 16

a RWY 28

da ILS 16

da ILS 10

Circling

ILS 05

ILS 14

ILS 16

ILS

ICAO Designator Nome dello scalo

Il seguente schema elenca gli attuali sistemi ILS e le procedure «circling»:

2002 P 02.3557

Partecipazione della Svizzera al sistema unico di gestione del traffico aereo (N 13.12.02, Widmer)

La partecipazione della Svizzera allo spazio aereo comune (Single European Sky ­ SES) presuppone il recepimento delle pertinenti basi legali del diritto CE nel quadro dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE. Si tratta in primo luogo della ripresa di quattro regolamenti di base SES (Regolamenti CE 549/2004, 550/2004, 551/2004 e 552/2004). Il Regolamento 549/2004 fissa il quadro istituzionale per la creazione del SES e le basi legali per l'istituzione del «Comitato Single Sky», un importante organo consultivo per la Commissione in materia di SES. Il Regolamento 550/2004 crea le condizioni per la certificazione delle imprese di sicurezza aerea, necessaria in futuro in seno al SES. Sulla base di questo Regolamento, l'UFAC dovrà sottoporre a ispezione e certificare Skyguide, la società svizzera di sicurezza aerea. Il Regolamento 551/2004 è incentrato sull'armonizzazione e la ristrutturazione dello spazio aereo determinato dal SES. Le misure previste da questo Regolamento dovranno in particolare condurre alla creazione di blocchi di spazio aereo funzionali. Tali blocchi sono un elemento importante per ottenere una maggiore efficienza nella gestione del traffico aereo, chiesta nel quadro del progetto SES. Il Regolamento 552/2004, infine, fornisce le basi legali per un'ampia armonizzazione tecnica dei sistemi e apparecchi necessari alla gestione del traffico aereo.

Nell'ambito dell'ultima seduta del Comitato misto per il trasporto aereo SvizzeraUE (25 novembre 2005), è stato raggiunto un accordo di massima circa il recepimento, nell'allegato all'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE, dei citati quattro regolamenti di base e, di conseguenza, circa una partecipazione svizzera al SES. La relativa decisione del Comitato misto è attualmente oggetto di una procedura di approvazione interna all'UE e dovrà essere tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Tenuto conto dei tempi di questa procedura, la partecipazione della Svizzera al SES potrebbe divenire realtà a partire dall'estate 2006.

Si ricorda infine che la Svizzera è già coinvolta nelle procedure avviate in vista della creazione del SES in virtù della sua adesione a Eurocontrol. Inoltre, i rappresentanti dell'Amministrazione federale già oggi partecipano regolarmente a Bruxelles alle riunioni del
succitato «Comitato Single Sky». Alle autorità svizzere è così stata data la possibilità di avviare i preparativi in vista dell'attuazione dei regolamenti SES ancor prima dell'adesione formale allo spazio aereo comune.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale ritiene soddisfatte le richieste del postulato e ne propone lo stralcio.

2002 P 02.3471

Verifica delle competenze per quanto riguarda le concessioni di rotta (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Le compagnie aeree che intendono trasportare regolarmente passeggeri e merci su una linea aerea necessitano di una concessione di rotta. Al momento dell'inoltro di questo postulato le imprese con sede in Svizzera ottenevano una concessione di rotta dal DATEC (art. 28 della legge sulla navigazione aerea, LNA), quelle con sede all'estero dall'UFAC (art. 30 LNA).

Oggi, il rilascio di una concessione di rotta è una formalità. Nella maggior parte dei casi, in virtù di un accordo bilaterale, un'impresa ha diritto al rilascio di diritti di traffico (diritto alla concessione). La Svizzera ha concluso simili accordi con circa 140 Stati. Dall'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo il 1° giugno 2002, con l'Unione europea vige un regime molto liberale che accorda 2933

alle compagnie aeree il libero accesso al mercato tra la Svizzera e l'UE. In base alle misure di liberalizzazione decise nel marzo 2003 alla conferenza mondiale sul trasporto aereo, indetta dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), è probabile che in futuro l'attribuzione di diritti di traffico, e con essa il rilascio di concessioni di rotta, venga determinata in ancor maggiore misura dal diritto internazionale. Visti l'obbligatorietà di attuazione delle prescrizioni bilaterali e il ridotto margine di manovra nel rilasciare concessioni di rotta ad essa connesso, e visto il know-how dell'UFAC, si giustifica la soppressione della divisione dei compiti in materia di rilascio di concessioni di rotta e la completa delega di questa competenza dal DATEC all'UFAC.

Con la revisione dell'articolo 28 della legge sulla navigazione aerea, votata dalle Camere federali il 16 dicembre 2005, d'ora in poi il rilascio di concessioni di rotta spetta esclusivamente all'UFAC. Poiché le richieste del postulato sono soddisfatte, il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

2003 P 01.3658

Verità dei costi nell'aviazione (N 2.6.03, Gruppo socialista)

Le tasse di atterraggio e di decollo commisurate alle emissioni, chieste nel postulato, in Svizzera sono già state introdotte (cfr. art. 39 cpv. 2 LNA).

In relazione all'introduzione di queste tasse la Svizzera, unitamente alla Svezia, aveva svolto un ruolo di pioniere a livello mondiale. La misura si è rivelata efficace: molte compagnie aeree atterrano sugli scali elvetici con velivoli generalmente molto vantaggiosi in termini di emissioni. Inoltre, gli introiti provenienti dalle tasse di atterraggio e di decollo sono a destinazione vincolata e vengono impiegati per finanziare misure di tutela dell'ambiente. Visto il carattere fiscale di queste tasse, il loro rimborso alle casse federali sarebbe in palese contraddizione con le pertinenti direttive del diritto internazionale.

Con i cosiddetti «conti pilota», istituiti negli ultimi anni in relazione alla verità dei costi e annunciati nella risposta del Consiglio federale del 15 marzo 2002 alla mozione (in seguito trasformata in postulato), si giunge alla conclusione che il trasporto aereo già oggi copre quasi interamente i propri costi. Dallo studio «Costi d'infrastruttura nel traffico aereo», pubblicato nel 2003 dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), nel settore delle infrastrutture per gli aeroporti nazionali risulta un grado di copertura dei costi pari rispettivamente al 123 % (nell'ottica aziendale) e al 106 % (nell'ottica dell'economia nazionale).

Infine, nel «Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004» adottato il 10 dicembre 2004, in merito alla verità dei costi come obiettivo politico il Consiglio federale ha ribadito che il traffico aereo deve coprire sia i propri costi aziendali che i costi esterni affinché la domanda di mobilità sia orientata ai costi globali dell'economia nazionale.

Alla luce dei fatti suesposti il Consiglio federale non ritiene opportuno riscuotere ulteriori tasse di atterraggio e di decollo per coprire i costi del settore pubblico e propone lo stralcio della mozione.

2934

2003 P 03.3133

Gruppo di coordinamento aviazione (N 20.6.03, Gruppo socialista)

Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha adottato il «Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004» presentato dal DATEC.

Il rapporto si basa su una serie di interventi parlamentari, tra cui il postulato 03.3133 del Gruppo socialista, nonché su una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati; esso comprende un'ampia panoramica dell'attuale situazione dell'aviazione civile elvetica, comprese un'analisi dei problemi riscontrati e una presentazione delle strategie di intervento del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento. Sotto forma di principi guida, nel documento il Consiglio federale presenta il proprio parere riguardo a una politica aeronautica globale nei settori traffico aereo, aeroporti, sicurezza aerea, industria e formazione aeronautica.

Poiché la definizione di una politica aeronautica nazionale si è conclusa con la presentazione del citato rapporto alla fine del 2004 e con la trattazione in Parlamento alla fine di maggio 2005, a giudizio del Consiglio federale non sussiste alcuna necessità di intervento in questo settore. Esso propone pertanto di stralciare il postulato.

Ufficio federale delle acque e della geologia 2000 M 99.3483

Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino (S 8.12.99, [Danioth]-Inderkum; N 21.6.00)

Il 18 maggio 2005 il Consiglio federale ha adottato il rapporto di sintesi presentato dalla Piattaforma nazionale «Pericoli naturali» (PLANAT) con relativo piano d'azione e catalogo di misure. Tramite il piano d'azione si intende principalmente ridurre ulteriormente i rischi, aumentando nel contempo la sensibilità al rischio. Nel quadro delle misure proposte, nei prossimi tratti verrà vagliato l'avvio di un progetto pilota. Poiché i provvedimenti chiesti nella mozione sono attuati, l'intervento può essere stralciato.

1999 P 99.3483

Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Danioth)

La PLANAT ha esaminato attentamente e discusso la creazione di un nuovo istituto di ricerca alpino interdisciplinare con una struttura indipendente. A fronte dei limitati mezzi finanziari a disposizione e dell'esistenza dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, anch'esso investito di un mandato di ricerca interdisciplinare, la PLANAT non ritiene necessaria la creazione e lo sviluppo di un nuovo istituto con compiti analoghi. Nell'ambito dell'adozione del rapporto «Sicherheit vor Naturgefahren ­ Vision und Strategie» (Sicurezza contro i pericoli naturali ­ visione e strategia), nel 2003 il Consiglio federale si era allineato a questo parere. Nell'ottica attuale, la creazione di un nuovo istituto di ricerca non sembra opportuna. Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

2935

Ufficio federale dell'energia 2003 P 02.3704

Il futuro approvvigionamento di energia elettrica. Rapporto (N 20.6.03, Gruppo socialista)

Nel suo messaggio del 3 dicembre 2004 relativo alla modifica della legge sugli impianti elettrici e all'approvvigionamento elettrico, il Consiglio federale ha preso in considerazione le principali richieste di questo intervento. Il messaggio, attualmente dibattuto in Parlamento, verte in particolare sulle seguenti questioni, sollevate anche nel postulato: forma giuridica da dare alla società svizzera di rete, compensi per l'utilizzazione della rete e tariffe, nonché sicurezza di approvvigionamento. Le misure di promozione dell'elettricità prodotta con energie rinnovabili verranno discusse in Parlamento nel quadro della revisione della legge sugli impianti elettrici pure proposta dal Consiglio federale. Il postulato può pertanto essere stralciato.

Ufficio federale delle strade 2001 P 01.3360

Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)

La specifica situazione degli utenti della strada più deboli, in particolare dei pedoni, è stata presa in considerazione nella strategia globale per una nuova politica della sicurezza stradale (programma d'azione Via sicura) ed esaminata nel quadro di un processo partecipativo comprendente: analisi della situazione attuale, definizione degli obiettivi e necessità di intervento, formulazione di principi guida, scelta di misure. Nel scegliere le misure si è tenuto adeguatamente conto della tutela degli utenti della strada più deboli. Dal momento che su questo tema è stato redatto un ampio rapporto e il Consiglio federale ne ha preso atto, si propone di stralciare il postulato.

2002 P 01.3766

Inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali. Inserimento nell'elenco delle multe disciplinari (N 22.3.02, Wiederkehr)

Il 17 agosto 2005 il Consiglio federale ha integrato nell'elenco delle multe disciplinari un nuovo numero 337 (Inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali), fissando la relativa multa a fr. 140.­ (RU 2005 4481). La modifica entra in vigore il 1° marzo 2006. Le richieste formulate sono interamente soddisfatte; il postulato può dunque essere stralciato.

2003 P 02.3760

Ulteriore sostegno a misure contro la guida in stato di ebrietà (N 21.3.03, Simoneschi)

L'autrice del postulato chiede al Consiglio federale di adottare le misure necessarie per sostenere finanziariamente, e a lungo termine, l'iniziativa «Nez rouge» e altri progetti analoghi.

Nez Rouge è una fondazione di diritto privato che offre, gratuitamente, il seguente servizio: i conducenti in stato di ebrietà vengono accompagnati a domicilio, con le proprie vetture, da un conducente di Nez Rouge. A livello federale la valutazione di simili richieste di sostegno finanziario a misure di sicurezza della circolazione offerte su base volontaria avviene nel quadro del Fondo di sicurezza stradale (FSS).

Il 26 marzo 2004, il FSS ha respinto la domanda della fondazione Nez rouge. Il Consiglio federale, dal canto suo, ha respinto un ricorso contro detta decisione. Nella 2936

sua decisione (http://www.vpb.admin.ch/rohtexte/R/2005/exe_200500267.pdf) il Consiglio federale fa presente che la Commissione amministrativa del FSS non ha né violato il diritto federale in materia né oltrepassato il proprio margine di apprezzamento. Propone pertanto di stralciare il postulato.

2003 P 03.3130

Divieto di passaggio attraverso gli assi di transito alpini per i veicoli pesanti EURO-0 (N 3.10.03, Pedrina)

La tendenza, osservata già a metà del 2003, della costante diminuzione di camion della categoria di emissione EURO-0 (nel traffico transalpino ma anche nel resto della Svizzera) prosegue anche oggi. I timori secondo cui, in base ai divieti di circolazione decretati nel 2002 per gli autocarri EURO-0 nelle gallerie del Monte Bianco e del Fréjus, un numero maggiore di questi veicoli sarebbe transitato sui valichi alpini svizzeri, si sono rivelati privi di fondamento. Pure superflua è la questione degli effetti che il sistema austriaco degli ecopunti potrebbe avere sugli assi di transito elvetici, dal momento che l'Austria ne ha sospeso l'introduzione. Non si è nemmeno confermato il sospetto secondo cui, con l'estensione a est dell'UE a partire dal 1° maggio 2004, sulle strade svizzere sarebbe circolato un maggior numero di vecchi camion provenienti dai Paesi dell'Europa orientale.

In un comunicato stampa pubblicato il 9 marzo 2005, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale fa presente che, nel complesso, i veicoli pesanti nel traffico merci transalpino nel 2004 sono diminuiti del 3 per cento rispetto al 2003. Il numero di camion della categoria di emissione EURO-0 in transito sui valichi alpini è calato in misura ancora maggiore rispetto alle cifre totali. Se, stando a stime affidabili, nel 2003 a seconda del valico alpino si registravano ancora dal 5 all'8 per cento di veicoli stranieri della categoria EURO-0, nel 2005 tale percentuale è scesa sotto il 2 per cento.

Anche in Svizzera il parco veicoli EURO-0 è diminuito notevolmente. Dal giugno 2003 al giugno 2005, il numero di camion EURO-0 nei quattro Cantoni GR, TI, UR e VS è diminuito in media di più del 10 per cento, attestandosi a valori compresi tra il 29,4 (UR) e il 44 per cento (TI). Poiché tuttavia i camion della categoria EURO-0 vengono impiegati principalmente nel traffico merci regionale, quelli moderni dotati di migliori tecnologie per i gas di scarico, invece, sulle lunghe distanze, vietare il transito alpino ai veicoli EURO-0 pregiudicherebbe seriamente in particolare l'economia svizzera. La TTPCP, con la sua applicazione differenziata in funzione delle categorie di emissione, è uno strumento di gran lunga più adatto per rendere meno attrattivo il transito alpino con veicoli obsoleti. Questo effetto dissuasivo vale tra l'altro
per tutti i veicoli a motore pesanti, e ciò in funzione della categoria di emissione a cui appartengono.

Vista la riduzione del parco veicoli EURO-0 e dei camion obsoleti constatata negli ultimi anni, e attesa anche per i prossimi, non vi è ulteriore necessità di intervento. Il postulato può pertanto essere stralciato.

2005 P 03.3084

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti EURO-0 sugli assi transalpini (N 17.3.05, [Mariétan]-Kohler)

Cfr. P 03.3130

2937

2003 P 02.3002

Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Il postulato chiede che sia ordinato lo scarico della merce di un camion già quando il limite di peso viene superato del 5 per cento. In relazione all'introduzione del limite di peso di 40 t a partire dal 1° gennaio 2005, in data 30 giugno 2004 il Consiglio federale aveva deciso di sopprimere i margini di tolleranza. Dedotto un margine di sicurezza tecnico, il superamento del limite di peso fino al 5 per cento viene disciplinato secondo la procedura delle multe disciplinari (cfr. punto 300, allegato 1 OMD, RU 2004 3517). In caso di sovraccarico più elevato, segue una denuncia a un tribunale penale e il veicolo dev'essere scaricato fino a raggiungere il peso autorizzato (art. 132 cpv. 2 OAC; RU 2004 3527). La richiesta del postulato è pertanto interamente soddisfatta.

La fattispecie della frode alla TTPCP e degli indebiti vantaggi ottenuti deve essere presa in considerazione nel comminare la multa. Il superamento del peso massimo ammesso (40 t) interessa solo in casi rari i trasporti merci soggetti ad autorizzazione.

Se, per questi trasporti, venisse percepita una TTPCP per un peso superiore a 40 t, verrebbero violati i principi giuridici e pratici della riscossione della tassa, con conseguente notevole onere amministrativo. Né gli esigui introiti supplementari né le limitate ricadute positive sulle corse con sovraccarico giustificano l'attuazione di una simile misura, ragione per cui vi si rinuncia.

Il postulato chiede inoltre che la legislazione venga adattata in modo tale che l'importo della multa possa effettivamente avere un effetto dissuasivo. Nel quadro dell'introduzione del limite di peso di 40 t a partire dal 1° gennaio 2005, in data 30 giugno 2004 il Consiglio federale aveva deciso di sopprimere i margini di tolleranza fino ad allora applicati e di rendere più severe le sanzioni (cfr. punto 300, allegato 1 OMD; RU 2004 3517). La richiesta del postulato è pertanto interamente soddisfatta.

Il quadro giuridico attuale già consente la revoca dell'autorizzazione (art. 13 LTV) in presenza di violazioni del principio di onorabilità (art. 10 LTV). È prassi, in questi casi, considerare non soltanto le infrazioni commesse dalle persone responsabili in seno all'impresa ma anche, in senso lato, le imprese di trasporto stesse.

Il Consiglio federale propone di stralciare il postulato.

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio 1999 P 99.3389

Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Adempiendo ai postulati 99.389 CAPTE-CN e 00.3572 Leutenegger-Oberholzer, il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato il «Rapporto sullo stato e sulle prospettive della lotta contro l'inquinamento atmosferico in Svizzera». Il postulato può quindi essere stralciato.

2938

2000 P 00.3572

Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)

Adempiendo ai postulati 99.389 CAPTE-CN e 00.3572 Leutenegger-Oberholzer, il 26 ottobre 2005 il Consiglio federale ha approvato il «Rapporto sullo stato e sulle prospettive della lotta contro l'inquinamento atmosferico in Svizzera». Il postulato può quindi essere stralciato.

2001 P 99.3649

Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)

Il postulato incarica il Consiglio federale di includere i ghiacciai Oberaar, Finsteraar, Lauteraar e Unteraar, con i relativi margini proglaciali, nel perimetro della regione Jungfrau-Aletsch e di proporne l'inclusione nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

La richiesta concernente l'ampliamento del perimetro della regione JungfrauAletsch-Bietschhorn, appartenente al Patrimonio Mondiale, è stata inoltrata all'UNESCO alla fine del 2005. Essa comprende in particolare anche la regione dei ghiacciai dell'Aar con i relativi margini proglaciali. La decisione in merito è di esclusiva competenza dell'UNESCO. Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e ne propone pertanto lo stralcio.

2001 P 01.3615

Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)

Il postulato invita il Consiglio federale a preparare un rapporto che da un lato illustri tutti gli aspetti dell'impatto del riscaldamento climatico sulle regioni di montagna e dall'altro presenti un catalogo di misure concrete, atte a contrastare questo fenomeno a breve, medio e lungo termine.

Nell'ambito del Quarto Rapporto all'attenzione della Convenzione sul clima, la Svizzera ha documentato per la prima metà del 2005 e pubblicato nel novembre dello stesso anno anche lo stato delle conoscenze per quanto riguarda l'impatto dei cambiamenti climatici, la vulnerabilità sia dei sistemi naturali che socioeconomici nonché le misure di adattamento. Il rapporto riprende sia i risultati di ricerche attualmente disponibili sia i documenti di base messi a disposizione dalla Confederazione (Strategia Pericoli naturali della Svizzera elaborata da PLANAT). Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e ne propone pertanto lo stralcio.

2002 P 00.3682

Elettrosmog. Ricerca (N 4.3.02, Wyss)

Il Consiglio federale è invitato a far esaminare dal punto di vista scientifico le ripercussioni dell'elettrosmog sul benessere e sulla salute della popolazione. Con la sua decisione dell'11 marzo 2004 di promuovere l'esecuzione di un programma nazionale di ricerca quadriennale «Nichtionisierende Strahlung, Umwelt und Gesundheit» (Radiazioni non ionizzanti. Ambiente e salute), per il quale è stato concesso un credito quadro di 5 milioni di franchi, il Consiglio federale ha dato seguito a quanto postulato e ne propone pertanto lo stralcio.

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2002 P 01.3642

Riciclaggio di rifiuti di materie plastiche (N 22.3.02, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare le possibili soluzioni per promuovere il riciclaggio o l'utilizzazione termica dei rifiuti di materie plastiche adatti a tal fine e provenienti dal settore dell'industria e dell'artigianato.

Una ricerca molto esauriente ha esaminato quale potenziale per un ulteriore riciclaggio potrebbero offrire i rifiuti di materie plastiche provenienti da industria e artigianato. Allo stesso tempo, l'economia privata ha realizzato delle strutture di raccolta supplementari. Le richieste formulate dal postulato sono pertanto state soddisfatte e il Consiglio federale ne propone lo stralcio.

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