Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria del 19 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 3 giugno 2005 per i rami professionali della carrozzeria, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni VD, VS, NE, JU e FR.

1

Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro ed ai dipendenti dei rami della carrozzeria. In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:

2

­

carrozzeria e costruzione di veicoli;

­

selleria di carrozzeria;

­

carrozzeria-lattoniere;

­

verniciatura di automobili e carrozzeria-verniciatura di automobili;

­

aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. tuning, levabolli, lavori di sostituzione e riparazione vetri su automezzi, riparazioni alternative), gestori di autolavaggio indipendenti e manutenzione di veicoli pesanti;

­

reparti di carrozzeria in aziende miste.

Non sono sottoposti al presente CCL:

1 2

a.

i titolari di aziende ed i loro familiari;

b.

i dipendenti con funzioni dirigenziali (ad esempio capi-reparto);

c.

capi-reparto, tecnici, ingegneri e rivenditori;

d.

gli apprendisti;

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

e.

i dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40 % della durata normale di lavoro.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 18) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2006, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

Art. 5 Il presente decreto entro in vigore il 1° luglio 2006 ed è valido sino al 30 giugno 2009.

19 giugno 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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