Legge federale Disegno relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 20061, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 151, rubrica Ricupero ordinario d'imposta Art. 153a (nuovo) Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi 1 Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

2

3 Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

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1 2

FF 2006 8079 RS 642.11

2005-1657

8109

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

Art. 175 cpv. 3 e 4 (nuovo) Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

3

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Se denuncia spontaneamente un'ulteriore sottrazione d'imposta, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 3.

4

Art. 177 cpv. 3 (nuovo) Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.

3

Art. 178 cpv. 4 (nuovo) Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

4

a.

l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e

b.

la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.

Art. 181, rubrica In generale Art. 181a (nuovo) Autodenuncia Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

1

2

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

L'autodenuncia esente da pena può essere sporta anche: a.

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dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

b.

dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53­68 della legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;

c.

dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

L'autodenuncia esente da pena deve essere sporta dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

3

Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei suoi confronti non si procede penalmente e la responsabilità solidale decade.

4

Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile sporgere autodenuncia.

5

Se la persona giuridica denuncia spontaneamente un'ulteriore sottrazione d'imposta, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

6

Art. 186 cpv. 3 (nuovo) In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo di sottrarre imposte. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.

3

Art. 187 cpv. 2 (nuovo) In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d'imposte alla fonte o per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.

2

Art. 220a

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

L'articolo 153a è applicabile per la prima volta alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore.

3

RS 221.301

8111

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 53, rubrica Ricupero ordinario d'imposta Art. 53a (nuovo) Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi 1 Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria ed è riscosso unitamente agli interessi di mora.

2

3 Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

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Art. 56 cpv. 1, 1bis (nuovo), 1ter (nuovo), 3bis (nuovo), 4 e 5 (nuovo) Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell'imposta sottratta; normalmente, la multa è pari all'imposta sottratta.

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1bis Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

4

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

RS 642.14

8112

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

Se denuncia spontaneamente un'ulteriore sottrazione d'imposta, la multa può essere ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1bis.

1ter

3bis Se una persona di cui al capoverso 3 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1bis lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.

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Concerne soltanto il testo tedesco.

Se una persona di cui al capoverso 4 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

5

a.

l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e

b.

la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.

Art. 57a (nuovo) Autodenuncia delle persone giuridiche Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa dell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

1

2

a.

la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;

b.

la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e

c.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

L'autodenuncia esente da pena può essere sporta anche: a.

dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;

b.

dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53­68 della legge del 3 ottobre 20035 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;

c.

dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

L'autodenuncia esente da pena deve essere sporta dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

3

5

RS 221.301

8113

Semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena. LF

Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei suoi confronti non si procede penalmente e la responsabilità solidale decade.

4

Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile sporgere autodenuncia.

5

Se la persona giuridica denuncia spontaneamente un'ulteriore sottrazione d'imposta, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

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Art. 59 cpv. 2bis e 2ter (nuovi) 2bis In caso di autodenuncia per una sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1bis o 57a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo di sottrarre imposte. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57a capoversi 3 e 4.

2ter In caso di autodenuncia esente da pena per un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'aprire un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57a capoversi 3 e 4.

Art. 72f (nuovo)

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53a, 56 capoversi 1, 1bis, 1ter, 3bis e 5, nonché degli articoli 57a e 59 capoversi 2bis e 2ter al momento della loro entrata in vigore.

1

L'articolo 72 capoverso 2 è applicabile dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

Art. 78d (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

L'articolo 53a è applicabile alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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