Termine di referendum: 12 ottobre 2006

Legge federale che modifica il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20051, decreta: I Il decreto federale del 6 ottobre 19952 in favore delle zone di rilancio economico è modificato come segue: Titolo

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 7a capoversi 3 e 4 le espressioni «all'Ufficio federale» e «L'Ufficio federale» sono rispettivamente sostituite con «al SECO» e «Il SECO».

Art. 1 cpv. 1 La Confederazione può, mediante fideiussioni e agevolazioni fiscali, incoraggiare la realizzazione di progetti dell'economia privata volti a creare e riorientare posti di lavoro nelle zone di rilancio economico.

1

Art. 3 cpv. 1 Fideiussioni e agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d'imprese industriali o d'imprese del settore terziario vicine alla produzione se questi progetti sono innovativi, generano un elevato valore aggiunto e consentono all'impresa stessa o ai suoi fornitori e partner di:

1

1 2

FF 2006 221 RS 951.93

2005-2842

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Modifica del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico. LF

a.

creare nuovi posti di lavoro; o

b.

mantenere a lungo termine i posti di lavoro esistenti adeguandoli alle nuove circostanze.

Art. 5 Abrogato Art. 7, rubrica, cpv. 1, 3, 4 e 6 Competenza e procedura in materia di fideiussioni e agevolazioni fiscali Le domande di fideiussione e di agevolazioni fiscali sono presentate alle autorità competenti del Cantone in cui sarà realizzato il progetto.

1

Il Cantone decide circa la sua partecipazione alla copertura dei rischi di fideiussione e circa la concessione di agevolazioni fiscali a livello cantonale. Trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte al Segretariato di Stato dell'economia (SECO).

3

Il SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento), il quale decide in merito all'assegnazione di fideiussioni e si pronuncia in linea di massima in merito all'assegnazione e all'entità delle agevolazioni fiscali in materia d'imposta federale diretta.

4

Non appena le decisioni riguardanti una domanda di fideiussione sono passate in giudicato, il SECO conclude, a nome della Confederazione, i pertinenti contratti di diritto pubblico; in merito si applicano, a titolo suppletivo, le pertinenti disposizioni del diritto privato.

6

Art. 11 cpv. 1, 2bis e 2ter 1

Il presente decreto3, di obbligatorietà generale, sottostà a referendum facoltativo.

2bis

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

2ter

La sua validità è prorogata una seconda volta fino al 31 dicembre 2008.

3

Ora: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione federale; RS 101).

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Modifica del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 20064 Termine di referendum: 12 ottobre 2006

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Modifica del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico. LF

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