Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 16 dicembre 2005
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):
Schwefel 99.0 %
Tipo di formulazione:
DP
2. Prodotti commerciali Soufre poudrage MFR
numero di omologazione svizzero: F-3703 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 9000594 distributore: Florendi Jarfin, le Dominant, Chateaubernard, BP 130, 16104 Cognac Cedex
Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione
Agente patogeno/Azione
Applicazione
(*)
Frutticoltura Melo
oidio del melo/pero
quantità: 2540 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane
Viticoltura Vite
oidio della vite
quantità: 2540 kg/ha 1 termine d'attesa: 3 settimane
Orticoltura Cucurbitacee
oidio delle cucurbitacee
quantità: 2540 kg/ha termine d'attesa: 3 settimane
(*) Condizioni e osservazioni: 1 = trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro la metà di agosto.
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RS 916.161 2005-3450
Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.
Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.
Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.
Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.
16 dicembre 2005
Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch
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