Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento
Disegno
(Programma d'armamento 2006) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 24 maggio 2006 (Programma d'armamento 2006).
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 1501 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in allegato.
2
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100, «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
1 2
RS 101 FF 2006 4901
2006-0703
4961
Programma d'armamento 2006. DF
Allegato
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Credito d'impegno fr.
Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni
550 000 000
Mobilità
333 000 000
Effetto delle armi
618 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2006
4962
1 501 000 000