Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento

Disegno

(Programma d'armamento 2006) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 24 maggio 2006 (Programma d'armamento 2006).

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 1501 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in allegato.

2

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100, «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 2

RS 101 FF 2006 4901

2006-0703

4961

Programma d'armamento 2006. DF

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Credito d'impegno fr.

­ Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni

550 000 000

­ Mobilità

333 000 000

­ Effetto delle armi

618 000 000

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2006

4962

1 501 000 000