Termine di referendum: 12 ottobre 2006

Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArm) del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 1, 39 capoverso 1, 40 capoverso 2, 65 capoverso 2, 121 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

2

La presente legge ha lo scopo di semplificare: a.

la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri);

b.

lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.

A tal fine la legge stabilisce: a.

gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati;

b.

la competenza dell'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) di unificare le definizioni, le caratteristiche e le specificità;

c.

il principio della completezza e dell'esattezza dei registri;

d.

l'obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.

Art. 2 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica ai seguenti registri: a.

1 2

Scopo e oggetto

il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall'Ufficio federale di giustizia;

RS 101 FF 2006 397

2005-2012

5319

Legge sull'armonizzazione dei registri

2

b

il sistema centrale d'informazione sulle migrazioni (ZEMIS) dell'Ufficio federale della migrazione;

c.

il sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri;

d.

il registro d'immatricolazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero, tenuto dal Dipartimento federale degli affari esteri nel sistema d'informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (VERA);

e.

il registro centrale degli assicurati, il registro centrale delle rendite e il registro delle prestazioni in natura dell'Ufficio centrale di compensazione.

La presente legge si applica inoltre: a.

ai registri cantonali e comunali degli abitanti;

b.

ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale.

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano: a.

registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune;

b.

Comune di residenza: Comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza;

c.

Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l'istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno;

d.

economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione;

e.

identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l'identificazione univoca di una persona o di una cosa all'interno di un insieme di dati;

f.

caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente;

g.

specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere;

h.

nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità;

5320

Legge sull'armonizzazione dei registri

i.

lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici elaborabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo.

Art. 4

Compito dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli articoli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le specificità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L'iscrizione a registro di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39­49 del Codice civile3.

1

Nell'elaborare le definizioni, l'Ufficio federale tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi.

2

L'Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all'articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomenclature e liste di codici.

3

L'Ufficio federale pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici.

4

Art. 5

Completezza dei registri

In relazione al gruppo di persone registrato, i registri devono essere attuali, esatti e completi.

Sezione 2: Registri degli abitanti Art. 6

Contenuto minimo

Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

3 4

a.

numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

b.

numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune;

c.

identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale;

d.

identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica;

e.

cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

f.

tutti i nomi nell'ordine corretto; RS 210 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307)

5321

Legge sull'armonizzazione dei registri

g.

indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;

h.

data di nascita e luogo di nascita;

i.

per gli Svizzeri, luogo di origine;

j.

sesso;

k.

stato civile;

l.

appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;

m. cittadinanza; n.

per gli stranieri, tipo di permesso;

o.

residenza o soggiorno nel Comune;

p.

Comune di residenza o Comune di soggiorno;

q.

in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;

r.

in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;

s.

in caso di trasloco nel Comune: data;

t.

diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;

u.

data del decesso.

Art. 7

Altre caratteristiche

La registrazione di una caratteristica non menzionata nell'articolo 6 è retta dai requisiti del catalogo di cui all'articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

Art. 8

Determinazione e aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione e dell'economia domestica d'appartenenza

Se necessario per determinare e aggiornare l'identificatore dell'abitazione e dell'economia domestica d'appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA.

1

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione di una persona.

2

Per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione i Cantoni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell'abitazione.

3

I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione.

4

5322

Legge sull'armonizzazione dei registri

Art. 9

Servizio ufficiale competente

I Cantoni designano un servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell'armonizzazione.

Art. 10

Scambio di dati in caso di trasloco

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all'articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti.

1

Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma criptata. Il criptaggio avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 20035 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce.

2

La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati.

3

Art. 11

Obbligo di notifica

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché: a.

le persone fisiche si annuncino presso il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco;

b.

le persone soggette all'obbligo di notifica forniscano informazioni veritiere sui dati di cui all'articolo 6 e, se del caso, documentino le loro indicazioni.

Art. 12

Obbligo d'informazione

I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all'obbligo di notifica:

1

a.

i datori di lavoro, sulle persone alle loro dipendenze;

b.

i locatori e le amministrazioni immobiliari, sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza;

c.

gli alloggiatori, sulle persone che abitano nella loro economia domestica.

Su richiesta, nei casi in cui l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti.

2

5

RS 943.03

5323

Legge sull'armonizzazione dei registri

Sezione 3: Registri federali e cantonali Art. 13 1 Gli organi che tengono i registri di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a­d gestiscono il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c LAVS6.

La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all'articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.

2

3

L'Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro.

Sezione 4: Approntamento, utilizzazione e comunicazione dei dati Art. 14

Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni

I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati.

1

Per alleggerire l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l'utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

2

I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 20037 sulla firma elettronica.

3

L'Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce.

4

5 In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari.

Art. 15

Approntamento dei dati per scopi statistici da parte di organi federali

Gli organi federali di cui all'articolo 2 capoverso 1 mettono gratuitamente i dati a disposizione dell'Ufficio federale.

1

2

6 7

Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari.

RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 943.03

5324

Legge sull'armonizzazione dei registri

Art. 16 1

Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche.

Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche.

2

L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a­h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche.

3

Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS).

4

Art. 17

Comunicazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l'Ufficio federale comunica loro gratuitamente i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d'assicurato, o consente loro di accedervi tramite procedura di richiamo.

1

2 L'Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni, per l'esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati di cui all'articolo 6 lettere a­h, j, k e m concernenti il loro territorio.

L'Ufficio federale può comunicare i dati, senza denominazioni personali e senza numeri d'assicurato, ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.

3

Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all'Ufficio federale i dati ricevuti o a confermargliene per scritto la distruzione. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto con l'approvazione scritta dell'Ufficio federale.

4

L'Ufficio federale comunica i dati soltanto se ne è garantita la protezione e sono stati presi i necessari accordi contrattuali.

5

Art. 18

Pubblicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione

I risultati delle elaborazioni possono essere pubblicati soltanto in modo da non permettere l'identificazione delle persone interessate.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19

Termini per l'armonizzazione

Il Consiglio federale stabilisce i termini per l'armonizzazione tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010.

1

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Legge sull'armonizzazione dei registri

Esso può protrarre oltre il censimento del 2010 i termini per l'introduzione delle caratteristiche di cui all'articolo 6 lettere a e d nei registri degli abitanti e incaricare l'Ufficio federale di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari.

2

Art. 20

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 21

Disposizioni d'esecuzione cantonali

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione. Le comunicano al Dipartimento federale dell'interno.

1

Se le disposizioni d'esecuzione non possono entrare in vigore nella forma legale prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono autorizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell'esecuzione.

2

Art. 22

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 23

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 20068 Termine di referendum: 12 ottobre 2006

8

FF 2006 5319

5326

Legge sull'armonizzazione dei registri

Allegato (art. 22)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 20039 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 5 Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

5

2. Codice civile11 Art. 48 cpv. 2 2

9 10 11 12

Esso disciplina in particolare 1.

i registri da tenere e i dati da regsitrare;

2.

l'utilizzazione del numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194612 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone;

3.

la tenuta dei registri;

4.

la vigilanza.

RS 142.51; RU 2006 1931 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 210 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307)

5327

Legge sull'armonizzazione dei registri

3. Legge federale del 24 marzo 200013 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Art. 4 cpv. 2bis 2bis I dati sulle persone di cui al capoverso 2 lettera a contengono il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

Art. 5 cpv. 6 Il numero di assicurato conformemente all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194615 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

6

4. Legge del 9 ottobre 199216 sulla statistica federale Art. 14a

Collegamenti di dati

Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare dati tra loro se questi vengono resi anonimi. Se si tratta di dati che richiedono una particolare protezione o se dal collegamento emergono profili della personalità, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

1

Per adempiere i loro compiti statistici, i servizi statistici cantonali e comunali possono collegare i dati dell'Ufficio federale con altri dati soltanto previa approvazione scritta da parte di quest'ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso.

2

Art. 15 cpv. 4 I dati possono essere conservati e archiviati presso il servizio statistico competente della Confederazione, presso l'Ufficio federale o, previa approvazione scritta da parte di quest'ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso, presso il servizio statistico cantonale, purché non contengano nomi o numeri di identificazione delle persone interessate.

4

13 14 15 16

RS 235.2 RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 831.10; RU ... (FF 2006 5307) RS 431.01

5328