Decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati Europei di calcio 2008 (EURO 2008) Modifica del 22 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20051, decreta: I Il decreto federale del 25 settembre 20022 sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008) è modificato come segue: Ingresso visto l'articolo 167 della Costituzione federale3; visto l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 17 marzo 19724 che promuove la ginnastica e lo sport; visto l'articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19555 concernente l'Ufficio svizzero del turismo; visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, Art. 1 La Confederazione accorda un credito d'impegno di 82,5 milioni di franchi al massimo per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008), così suddivisi:

1

a.

1 2 3 4 5 6

un contributo di 8 milioni di franchi per il finanziamento della costruzione e degli interventi volti ad assicurare l'idoneità per l'EURO 2008 dello stadio del Letzigrund di Zurigo e un contributo di 2,8 milioni di franchi per il finanziamento degli interventi volti ad assicurare l'idoneità per l'EURO 2008 dello Stade de Genève;

FF 2006 1493 FF 2002 5885 RS 101 RS 415.0 RS 935.21 RS 120

2005-2200

5655

Contributi e prestazioni della Confederazione per i Campionati Europei di calcio 2008. DF

b.

un contributo di 10 milioni di franchi per la promozione economica e del turismo;

c.

un contributo di 5 milioni di franchi per il finanziamento dei progetti e delle misure in Svizzera prima e durante l'EURO 2008;

d.

un contributo di 4 milioni di franchi come partecipazione al finanziamento di biglietti combinati che permettano, oltre all'entrata a una partita, il libero impiego dei mezzi di trasporto pubblici;

e.

un contributo di 25,2 milioni di franchi per il finanziamento degli oneri supplementari in materia di spese per la sicurezza; la metà di questo importo dovrà essere compensato internamente ai singoli dipartimenti interessati;

ebis. un contributo di 10,5 millioni di franchi al massimo, destinato agli enti pubblici incaricati dell'organizzazione, a copertura dei maggiori costi insorti esclusivamente nel settore della sicurezza (alloggio, materiale ecc.);

2

f.

un contributo di 7 milioni di franchi per la coordinazione e l'organizzazione del progetto «poteri pubblici EURO 2008»;

g.

un contributo di 10 milioni di franchi per l'alimentazione di una riserva da utilizzare in caso di eventi straordinari nell'ambito della sicurezza. Il potere decisionale quanto all'utilizzo totale o parziale di tale riserva spetta al Consiglio federale.

Il credito di pagamento annuo è iscritto nel preventivo della Confederazione.

Art. 2 Il Consiglio federale riferisce annualmente al Parlamento in merito alla realizzazione dei progetti e all'utilizzazione dei mezzi finanziari.

II Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2006

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

5656