ad 06.023 Presa di posizione del Tribunale federale sul progetto di messaggio e sul disegno di legge che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 10 febbraio 2006

Onorevole Consigliere federale, Il Tribunale federale è stato da Lei cortesemente invitato a prendere posizione in merito al progetto di messaggio e al disegno di legge che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (FF 2006 2849). La ringraziamo per questa opportunità che volentieri utilizziamo.

1

Armonizzazione della durata della carica dei membri ordinari e supplenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA)

Il testo proposto prevede che la durata della carica dei membri del TFA e di tutti i giudici federali supplenti termini alla fine del 2008. L'armonizzazione dei periodi di carica di tutti i membri ordinari e supplenti del Tribunale federale unificato corrisponde ai desideri e agli interessi del Tribunale federale. Il Tribunale federale approva dunque la disposizione transitoria concernente l'art. 9 cpv. 1 LTF.

2

Nuova disposizione concernente l'infrastruttura (art. 25a LTF)

2.1

Principio

Con il titolo «Infrastruttura» si prevede di introdurre un nuovo art. 25a nella legge sul Tribunale federale. Il capoverso 1 prima frase ha il seguente tenore: «Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici del Tribunale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale». Secondo il capoverso 2, il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica. Il capoverso 3 dispone che il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i dettagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. Tale convenzione può prevedere in merito a singoli punti una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei due capoversi precedenti.

2006-0749

2865

Questo complemento della legge sul Tribunale federale non è materialmente necessario. Il Tribunale federale è in grado di utilizzare in maniera ragionevole l'autonomia amministrativa conferitagli dalla Costituzione e dal testo attuale della LTF.

L'UFCL è il partner naturale e affidabile per l'approntamento e la manutenzione dei locali utilizzati dal Tribunale federale. La convenzione sulla collaborazione in materia di costruzioni (prestazione che deve fornire l'UFCL) e in ambito logistico (prestazioni ordinate direttamente dal Tribunale federale con riserva per acquisizioni importanti che esigono conoscenze particolari o per arredamenti di grande portata nell'ambito di rifacimenti totali o parziali) è stata interamente negoziata fra esperti ed è pronta per essere firmata. Le attuali basi legali sono ampiamente sufficienti per stipulare un tale contratto. In virtù dell'art. 188 cpv. 3 della Costituzione federale, nella versione dell'8 ottobre 19991, il Tribunale federale regola la propria amministrazione. Questa disposizione è ripresa all'art. 25 LTF e, giustamente, nella sua versione attuale non è stata limitata. Di conseguenza il Tribunale federale già attualmente può concludere convenzioni in questo ambito. Per l'UFCL, l'articolo 8 cpv. 2 e 3 OILC prevede la possibilità di fornire prestazioni su basi contrattuali ad «altre amministrazioni pubbliche», di cui il Tribunale federale fa parte. A maggior ragione deve essere possibile la conclusione di contratti con il Consiglio federale quale autorità gerarchicamente superiore all'UFCL. Il Tribunale federale privilegia volentieri questa soluzione per regolare le questioni di principio nelle relazioni fra i Poteri dello Stato. Esso non solleva obiezioni circa eventuali adeguamenti dell'OILC che vadano nel senso dei principi sopra citati.

Inoltre, il Tribunale federale ritiene che esistano motivi costituzionali che si contrappongono a una limitazione legale della sua autonomia amministrativa. La lettera e lo spirito dell'art. 188 cpv. 3 Cost. sono chiari e univoci. La Costituzione non prevede nessuna restrizione dell'autonomia amministrativa del Tribunale federale. Queste obiezioni non valgono per il Tribunale amministrativo federale e per il Tribunale penale federale, poiché la loro autonomia è garantita solo dalla legge.

2.2

Questioni di dettaglio

Il capoverso 1 del progetto menziona, oltre all'approntamento e alla manutenzione degli edifici dell'Amministrazione federale utilizzati dal Tribunale federale, anche la loro gestione. Questo termine necessita un'interpretazione. Il progetto di messaggio evoca a giusto titolo diversi settori di gestione che devono rimanere al Tribunale federale, vista la ripartizione dei compiti attualmente in vigore (pulizia dei locali, sicurezza, caffetteria). Queste questioni sono state regolate in maniera chiara e soddisfacente per entrambe le parti nella convenzione già citata. Per questo motivo, la «gestione» menzionata al capoverso 1 può, a nostro avviso, essere stralciata senza sostituzioni. Date queste premesse, la seconda frase del capoverso 3, che menziona la possibilità di deroghe contrattuali alla regolamentazione legale, può ugualmente essere stralciata.

Per quanto concerne l'autonomia amministrativa del Tribunale federale, a nostro avviso la legge sul personale federale è citata a torto (progetto di messaggio cifra 2.3). Va da sé che le leggi federali valgono anche per il Tribunale federale. La 1

Vedi in merito il messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3847.

2866

LPers ­ diversamente da quanto previsto per i tribunali di prima istanza ­ non conferisce al Potere esecutivo nessuna competenza per quel che concerne il Tribunale federale. In virtù di questa legge, il Tribunale federale è un datore di lavoro indipendente e autonomo.

3

Disposizioni transitorie

Il testo proposto prevede l'assegnazione di termini ai Cantoni per adeguare le loro leggi di procedura cantonali alle modifiche generate dall'adozione di un codice di procedura penale svizzero, nonché di un codice di procedura civile svizzero. Il Tribunale federale rinuncia a prendere posizione in merito.

Confidando che la nostra presa di posizione possa esserle utile, Le porgiamo, onorevole Consigliere federale, i sensi della nostra alta stima.

10 febbraio 2006

In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Giusep Nay Il segretario generale, Paul Tschümperlin

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