Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 22 novembre 2006

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Buprofezin 25.0 %

Tipo di formulazione:

WP

2. Prodotti commerciali Asso

numero di omologazione svizzero: I-3223 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12409 distributore: Scam S.P.A., Via Bellaria 164, 41010 S.Maria Mugano

Mascot

numero di omologazione svizzero: I-3224 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12295 distributore: Scam S.P.A., Via Bellaria 164, 41010 S.Maria Mugano

Podium25 PB

numero di omologazione svizzero: I-3225 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12396 distributore: Rocca Frutta S.R.L., Via Ravenna 1114, 44040 Gaibana

Tabu'

numero di omologazione svizzero: I-3226 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12238 distributore: Agrimix S.R.L., V. le Città d'Europa 681, 144 Roma

1

RS 916.161

2006-3201

8787

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Cicalina verde della vite Cicalina verde della vite (Scaphoideus titanus)

Concentrazione: 0.06 % Concentrazione: 0.075 % Applicazione: 2 trattamenti a intervalli di 15­20 giorni

1

Piante ornamentali Colture protette: Aleurodi fiori recisi, piante in vaso e in container

Concentrazione: 0.05 %

2, 3, 4

Orticoltura In serra: cetriolo, melone, peperone, pomodoro

Concentrazione: 0.06 % Termine di attesa: 3 giorni

2, 4

Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 kg/ha Applicazione: fino all'inizio della fioritura

5, 6

Viticoltura in generale Vigna

Aleurodi, cicaline nane

Coltivazione di bacche Mora, lampone Cicaline nane

(*) Condizioni e osservazioni Tossico per i pesci 1 = applicazione soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.

2 = al massimo 3 trattamenti per coltura e anno.

3 = adeguato soltanto contro ceppi non resistenti.

4 = unicamente in caso di infestazione (l'efficacia è visibile soltanto dopo 14 giorni). Trattamento successivo, se necessario, al più presto dopo 3 settimane.

5 = per i lamponi estivi e le more il dosaggio per trattamento indicato si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m3/ha. Per i lamponi autunnali il dosaggio per trattamento si riferisce allo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m3/ha.

6 = la concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.

Immagazzinamento ed eliminazione Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

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Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso. Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Dal 1° gennaio 2007 va trasmesso direttamente al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Avvertenza: il termine di ricorso non decorre dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 22a PA).

22 novembre 2006

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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