ad 01.451 Iniziativa parlamentare Estrazione della pietra naturale e imposta sugli oli minerali Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 2005 Parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, Conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl) vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale concernente l'estrazione della pietra naturale e l'imposta sugli oli minerali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

Con la sua iniziativa del 4 ottobre 2001 il consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha chiesto di concedere la restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali alle ditte che si occupano dell'estrazione della pietra naturale. Il 20 giugno 2003 il Consiglio nazionale ha deciso, con 123 voti a favore e 31 contrari, di dare seguito all'iniziativa. La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni ha quindi elaborato corrispondenti progetti di atto legislativo e di rapporto, le cui versioni definitiva all'attenzione del Consiglio nazionale sono state approvate nella seduta del 22 novembre 2005.

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Valutazione della proposta della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale

La Confederazione riscuote un'imposta di consumo, costituita dall'imposta sugli oli minerali e dal supplemento fiscale sull'imposta sugli oli minerali. Secondo l'articolo 17 capoverso 3 della legge sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61) i carburanti utilizzati dalle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione sono esonerati totalmente o in parte dall'imposta. A tenore dell'articolo 18 capoverso 2 il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura o la pesca professionale. Il promotore dell'iniziativa esige le medesime agevolazioni anche per il carburante usato per l'estrazione della pietra naturale e chiede l'adeguamento del relativo articolo di legge.

L'applicazione dell'iniziativa avverrebbe in analogia alle altre restituzioni d'imposta conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali. L'industria dell'estrazione della pietra naturale avrebbe diritto a tale restituzione. Le ditte interessate dovrebbero comprovare, effettuando dei controlli sui consumi, le quantità di carburante impiegate per scopi fruenti di agevolazioni fiscali.

L'introduzione della restituzione dell'imposta per i carburanti utilizzati nell'ambito dell'estrazione della pietra naturale comporterebbe una diminuzione delle entrate della Confederazione pari a circa 5 milioni di franchi. Il disbrigo del lavoro amministrativo richiederebbe un mezzo posto di lavoro.

Il promotore dell'iniziativa adduce che non si tratta di un nuovo sgravio fiscale, bensì della reintroduzione di un'agevolazione soppressa dal Parlamento nel 1993. Il 1° aprile 1994 fu soppressa nell'ambito del risanamento delle finanze federali l'agevolazione per l'olio diesel impiegato per la propulsione delle macchine di cantiere e dei motori stazionari, e tra l'altro anche per quelli utilizzati nel settore dell'estrazione della pietra naturale. Nel 1996, in occasione dei dibattiti parlamentari concernenti la legge sull'imposizione degli oli minerali, il Parlamento respinse la reintroduzione delle agevolazioni soppresse.

Nell'ambito del messaggio concernente il programma di sgravio 2004 il Consiglio federale chiese la soppressione della restituzione dell'imposta sugli oli minerali per i summenzionati settori e le imprese di trasporto concessionarie. Benché il Parlamento 2306

abbia in seguito rifiutato l'abolizione di tale restituzione, la sua estensione al settore dell'estrazione della pietra naturale non sembra opportuna. Questo nuovo provvedimento potrebbe inoltre avere un effetto pregiudiziale su altri settori.

L'articolo 7 lettera g della legge sui sussidi (RS 616.1) statuisce che di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali. Per motivi giuridici e di politica fiscale nonché di trasparenza occorre per principio rifiutare siffatte sovvenzioni «nascoste».

Secondo l'accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e la CE nel 1972 (RS 0.632.401), le cui disposizioni sono applicabili ai prodotti dell'industria dell'estrazione della pietra naturale, l'agevolazione fiscale concessa a tali imprese potrebbe essere in contraddizione con gli obblighi della Svizzera derivanti da tale accordo. Giusta l'articolo 18 le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. D'altra parte, a tenore dell'articolo 23 capoverso 1 iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni, è incompatibile con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui sia suscettibile di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera. Inoltre, l'UE non concede agevolazioni per i carburanti utilizzati nell'ambito dell'estrazione della pietra naturale.

Secondo la Convenzione OMC tale provvedimento andrebbe classificato come sovvenzione passibile di azione legale. Qualora questo sussidio si ripercuotesse negativamente su un membro dell'organizzazione, la restituzione dell'imposta sugli oli minerali potrebbe essere contestata all'interno dell'OMC.

Dal punto di vista economico prevalgono gli argomenti contrari alla restituzione.

Dal rapporto emergono chiaramente il declino dell'industria dell'estrazione della pietra naturale a livello svizzero e la sua concentrazione nelle regioni periferiche, ma altresì la dinamica di tali regioni, ad esempio il Ticino e i Grigioni, le più competitive in questo ambito. In Ticino, dopo un'importante ristrutturazione avvenuta tra il 1995 e il 1998, sono addirittura state
create 6 nuove imprese e il numero dei dipendenti del settore è aumentato (+ 125). Dato che la restituzione (con 5 milioni di franchi all'anno) rappresenta solo l'1,6 percento del fatturato annuale (309,2 milioni di franchi nel 2001) e ascende in media a 66 000 franchi per ognuna delle 76 imprese, nel migliore dei casi l'effetto è modesto e dipende principalmente dalle aziende. Affinché la leggera riduzione delle spese di produzione possa essere considerata un vantaggio concorrenziale, le imprese dovrebbero integrarla nei prezzi di vendita. Per aumentare il numero dei dipendenti con tale minima parte di restituzione, le imprese del settore dovrebbero mostrarsi sensibili anche nei confronti degli argomenti sociali, ciò che invece non avviene. Vista l'importanza modesta, la restituzione dell'imposta sugli oli minerali non migliorerà la competitività e la situazione in materia di occupazione del settore.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di rinunciare alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali nell'ambito dell'estrazione della pietra naturale.

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