Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera imprenditori, pittori e gessatori (ASPG) del 24 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG) conformemente al Regolamento del 7 dicembre 20052.

Art. 2 Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che l'ASIPG fornisce per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore.

1

2

1 2

Si tratta concretamente di: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti per l'offerta di corsi della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico;

d.

sviluppo e aggiornamento dei procedimenti di valutazione e di qualificazione nelle offerte di formazione curate dall'ASIPG, coordinamento e controllo dei procedimenti, inclusa la garanzia di qualità;

e.

reclutamento e promozione delle giovani leve;

f.

contributi a procedimenti di valutazione e alla partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

g.

impegno prestato dall'ASIPG nell'organizzazione, nell'amministrazione e nel controllo.

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 234 del 1° dicembre 2006.

2006-2713

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Conferimento dell'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'ASIPG. DCF

Art. 3 1 L'obbligatorietà generale vale per le aziende di pittura e gessatura dell'intera Svizzera, ad eccezione dei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Vaud e Vallese.

Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dall'ASIPG.

2

Art. 4 Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

1

Le quote da versare al Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori delle professioni tipiche del ramo.

2

3

Si applicano le seguenti aliquote: a.

quota per ogni azienda:

b.

quota per ogni collaboratore:

175.­ franchi/anno 60.­ franchi/anno

Art. 5 Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

24 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 412.101

8900