Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 29 marzo 2006, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente le autorizzazioni a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: signora Maria Nogueira, prof. Philippe Henry, «Naissance de l'Asile de Bellelay et son développement jusqu'en 1965», concernente la domanda del 24 gennaio 2006 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Al prof. Philippe Henri, professore di storia svizzera moderna contemporanea all'Università di Neuchâtel e responsabile del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la collezione di dati non anonimizzati. Il prof. Henri deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

b)

Alla signora Maria Nogueira, studentessa all'Università di Neuchâtel, in carica del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la collezione di dati non anonimizzati. La signora Nogueira deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione a)

La presente autorizzazione libera dal segreto professionale i «Services psychiatriques du Jura bernois e de Bienne-Seeland» (SPJBB), precedentemente «Clinique de Bellelay», nei confronti dei titolari dell'autorizzazione per quanto concerne l'ottenimento di cartelle mediche, fotografie e cartelle infermieristiche risalenti al periodo che va dal 1899 al 1965.

b)

Il rilascio dell'autorizzazione non comporta per nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Naissance de l'Asile de Bellelay et son développement jusqu'en 1965».

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4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati La signora Maria Nogueira è responsabile della protezione dei dati non anonimizzati comunicati.

5. Oneri a)

Solo i due titolari dell'autorizzazione possono avere accesso ai dati personali non anonimizzati conservati negli archivi dell'istituzione sotto forma cartacea. Essi devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto e consegnarla alla Commissione peritale.

b)

I dati cartacei non anonimi devono essere anonimizzati all'interno dell'istituzione prima di essere memorizzati su un ordinatore personale portatile.

c)

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare per scritto i responsabili dei «Services psychiatriques du Jura bernois e de Bienne-Seeland» (SPJBB), precedentemente «Clinique de Bellelay», in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Devono essere resi attenti sull'obbligo di rispettarne scrupolosamente i termini. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire il più presto possibile al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per approvazione.

d)

Deve essere garantita l'impossibilità di identificare le persone in caso di pubblicazioni che si basano sui dati o sulle fotografie collezionati.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla signora Maria Nogueira nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (telefono 031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

30 maggio 2006

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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