A Legge federale sull'introduzione dell'iniziativa popolare generica

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20061, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici Art. 58, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 60 Concerne soltanto il testo francese Art. 73

Ritiro di un'iniziativa popolare elaborata

Un'iniziativa popolare elaborata può essere ritirata dal comitato d'iniziativa fintanto che il Consiglio federale non abbia stabilito la data della votazione popolare.

1

La Cancelleria federale notifica immediatamente al comitato di iniziativa le decisioni delle Camere federali e invita il comitato d'iniziativa a comunicarle entro 20 giorni la sua decisione.

2

Art. 73a (nuovo) 1

2

1 2

Ritiro di un'iniziativa popolare generica

Un'iniziativa popolare generica può essere ritirata dal comitato d'iniziativa: a.

fintanto che l'Assemblea federale non abbia dichiarato di condividerla;

b.

fintanto che il Consiglio federale non abbia indetto la votazione popolare, se l'Assemblea federale non la condivide.

Un'iniziativa popolare generica può essere inoltre ritirata entro 20 giorni se:

FF 2006 4815 RS 161.1

2006-1442

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Introduzione dell'iniziativa popolare generica. LF

3

a.

l'Assemblea federale contrappone direttamente un proprio controprogetto all'atto normativo che essa ha elaborato per concretizzarla;

b.

l'Assemblea federale dichiara in un primo tempo di condividere l'iniziativa ma in seguito l'iniziativa fallisce;

c.

è stato interposto invano ricorso presso il Tribunale federale contro l'atto o gli atti normativi elaborati dall'Assemblea federale per concretizzare l'iniziativa.

Un'iniziativa popolare generica già accettata dal Popolo non può più essere ritirata.

La Cancelleria federale notifica immediatamente al comitato di iniziativa le decisioni delle Camere federali o le comunica che il termine è scaduto secondo l'articolo 104 capoversi 3 e 4 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento (LParl) e lo invita a comunicarle entro il termine di cui al capoverso 2 la sua decisione.

4

In caso di ritiro secondo il capoverso 2 lettera a, l'atto normativo elaborato nel senso dell'iniziativa decade e la Cancelleria federale pubblica il controprogetto nel Foglio federale con la corrispondente clausola di referendum.

5

Art. 73b (nuovo)

Dichiarazione di ritiro

Per essere vincolante la dichiarazione di ritiro deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato d'iniziativa aventi ancora diritto di voto.

Art. 74

Trattazione di iniziative popolari elaborate

Alla trattazione da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale di un'iniziativa popolare elaborata si applicano gli articoli 98­102a LParl4.

1

Il Consiglio federale sottopone l'iniziativa a votazione popolare entro dieci mesi dalla votazione finale nelle Camere, ma al più tardi dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte dell'Assemblea federale.

2

Se elabora un controprogetto a livello di legge (controprogetto indiretto) strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale, al di là della proroga del termine di trattazione secondo l'articolo 102a LParl, può prorogare al massimo di altri dodici mesi il termine per l'indizione della votazione popolare.

3

Art. 74a (nuovo)

Trattazione di iniziative popolari generiche

Alla trattazione da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale di un'iniziativa popolare generica si applicano gli articoli 98­99 e 103­104d LParl5.

1

2

3 4 5

Il Consiglio federale sottopone entro dieci mesi l'iniziativa a votazione popolare: a.

se l'Assemblea federale non la condivide; o

b.

se, pur condivisa dall'Assemblea federale, l'iniziativa fallisce.

RS 171.10 RS 171.10 RS 171.10

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3

Il termine secondo il capoverso 2 lettera b decorre: a.

dal giorno in cui le due Camere non entrano in materia sul disegno di atto normativo o lo respingono nella votazione sul complesso;

b.

dal giorno in cui una Camera ha deciso di non entrare in materia oppure ha respinto il disegno di atto normativo nella votazione sul complesso e riconferma questa sua reiezione (art. 95 LParl);

c.

dal giorno in cui su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, le Camere hanno tolto dal ruolo il disegno di atto normativo durante la procedura di appianamento delle divergenze (Art. 90 LParl); o

d.

dalla scadenza del termine legale o prorogato dall'Assemblea federale secondo l'articolo 104 capoverso 4 LParl.

L'atto o gli atti normativi che l'Assemblea federale elabora per concretizzare l'iniziativa sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale secondo le disposizioni della legge federale del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale. La Cancelleria federale notifica immediatamente al comitato di iniziativa le decisioni delle Camere federali, indicando i rimedi giuridici e invitandolo a comunicarle la sua eventuale decisione di ritirare l'iniziativa.

4

Se non è interposto ricorso o se è stato invano interposto ricorso, la votazione popolare, in quanto obbligatoria (art. 139a cpv. 4 Cost.), deve aver luogo entro dieci mesi dalla scadenza del termine di ricorso, rispettivamente dalla decisione del Tribunale federale.

5

Se gli atti normativi elaborati nel senso dell'iniziativa sono uno o più di livello costituzionale e gli altri di livello legislativo, Popolo e Cantoni votano dapprima sugli atti di livello costituzionale. Se la modifica costituzionale è rifiutata, gli atti normativi di livello legislativo sono caduchi.

6

Art. 75 cpv. 3 L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale, di iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale o di iniziativa popolare generica.

3

Art. 76, rubrica, cpv. 1 e 3 Votazione popolare su iniziative popolari o atti normativi elaborati nel senso dell'iniziativa, accompagnati da un con controprogetto Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

1

a.

6

se al diritto vigente preferisce l'iniziativa popolare elaborata o l'atto normativo elaborato nel senso dell'iniziativa popolare generica; RS 173.110; RU 2006 1205

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b.

se al diritto vigente preferisce il controprogetto;

c.

quale dei due testi in votazione deve entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni o, in caso di modifica legislativa, il Popolo li preferiscano entrambi al diritto vigente (domanda risolutiva).

Se risultano accettati sia l'iniziativa elaborata o l'atto normativo elaborato nel senso dell'iniziativa popolare generica sia il controprogetto, è determinante l'esito della domanda risolutiva.

3

2. Legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento Art. 74 cpv. 3 e 4, secondo periodo 3

L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di: a.

iniziative popolari;

b.

disegni di atti normativi che concretizzano un'iniziativa popolare generica approvata dal Popolo o atti normativi che concretizzano un'iniziativa popolare generica, contro cui il comitato d'iniziativa ha ricorso con successo al Tribunale federale;

c.

preventivi, rapporti di gestione e consuntivi;

d.

reclami contro gli accordi stipulati tra Cantoni o tra Cantoni e l'estero;

e.

conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

... Non vi è votazione sul complesso se l'entrata in materia è obbligatoria, eccetto in caso di atti normativi che concretizzano iniziative popolari generiche, nonché in caso di preventivi e consuntivi.

4

Art. 90

Stralcio di un disegno di atto normativo

Su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, le Camere possono togliere dal ruolo un disegno di atto normativo durante la procedura di appianamento delle divergenze, sempre che l'entrata in materia non sia stata obbligatoria.

Art. 93 cpv. 2, secondo periodo (nuovo) 2

... Rimane salvo l'articolo 104 capoverso 6.

Art. 95 lett. e Se le decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò vale in particolare per: e.

7

il parere su un'iniziativa popolare generica;

RS 171.10

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Introduzione dell'iniziativa popolare generica. LF

Titolo prima dell'art. 97

Sezione 2: Disposizioni comuni per le iniziative popolari elaborate o generiche Art. 97 Abrogato Art. 98, rubrica e cpv. 1 Rubrica Concerne soltanto il testo francese L'Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla l'iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale che non adempia le esigenze dell'articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) e l'iniziativa popolare generica che non adempia le esigenze dell'articolo 139a capoverso 2 Cost.

1

Titolo prima dell'art. 99a

Sezione 3: Iniziativa popolare elaborata Art. 99a (nuovo)

Disegno di decreto del Consiglio federale

Il più tardi un anno dopo il deposito di un'iniziativa popolare elaborata formalmente riuscita, il Consiglio federale presenta per parere all'Assemblea federale il messaggio con il disegno di decreto federale.

1

Se il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un controprogetto o un disegno di atto normativo strettamente connesso all'iniziativa (controprogetto indiretto), il termine è prorogato a diciotto mesi.

2

L'Assemblea federale può incominciare a deliberare anche prima che il Consiglio federale presenti il disegno di decreto.

3

Titolo prima dell'art. 100 Abrogato Art. 100

Raccomandazione di voto

Entro trenta mesi dal deposito di un'iniziativa popolare elaborata, l'Assemblea federale decide se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto.

1

Se entro il termine legale le Camere non pervengono a un parere concorde in merito a un'iniziativa popolare, il loro diritto di esprimersi decade e il Consiglio federale indice la votazione popolare.

2

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Introduzione dell'iniziativa popolare generica. LF

Art. 101 cpv. 1 e 2 L'Assemblea federale può sottoporre simultaneamente al Popolo e ai Cantoni un proprio controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale.

1

2 Essa stabilisce il titolo del controprogetto che figurerà sulla scheda della votazione popolare.

Art. 102

Raccomandazione di voto in caso di controprogetto

L'Assemblea federale può raccomandare al popolo e ai Cantoni di accettare sia l'iniziativa popolare, sia il controprogetto. In tal caso, essa raccomanda di dare la preferenza al controprogetto nella domanda risolutiva.

1

2 Il controprogetto decade se l'Assemblea federale decide di non raccomandarne l'accettazione.

Art. 102a (nuovo)

Proroga del termine

Se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un controprogetto indiretto, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione secondo l'articolo 100 capoverso 1.

1

Se le decisioni delle Camere in merito alla proroga del termine divergono, il termine non è prorogato.

2

Titolo prima dell'art. 103

Sezione 4: Iniziativa popolare generica Art. 103 (nuovo)

Decisione di principio

Il più tardi nove mesi dopo il deposito di un'iniziativa popolare generica, il Consiglio federale presenta per parere all'Assemblea federale il disegno di decreto federale.

1

Entro nove mesi dalla presentazione del disegno di decreto, l'Assemblea federale decide se condivide o no l'iniziativa.

2

L'Assemblea federale può incominciare a deliberare anche prima che il Consiglio federale presenti il disegno di decreto federale.

3

La caducità del diritto dell'Assemblea federale di esprimersi è retta dall'articolo 100 capoverso 2.

4

Art. 104

Concretizzazione dell'iniziativa

Dopo la decisione dell'Assemblea federale con cui essa dichiara di condividere l'iniziativa, il Consiglio federale sottopone entro 15 mesi all'Assemblea federale un disegno di uno o più atti normativi per concretizzare l'iniziativa. Può sottoporle simultaneamente un proprio controprogetto.

1

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Introduzione dell'iniziativa popolare generica. LF

Se il Popolo approva l'iniziativa, entro 24 mesi dalla votazione il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di uno o più atti normativi per concretizzarla.

2

Entro i 24 mesi seguenti, l'Assemblea federale adotta l'atto o gli atti normativi per concretizzarla, con eventualmente un proprio controprogetto.

3

Se la complessità della materia lo giustifica, l'Assemblea federale può, ma una sola volta, prorogare il termine per l'adozione sia dell'atto normativo per la concretizzazione dell'iniziativa sia di un eventuale controprogetto. Essa stabilisce il nuovo termine.

4

Se l'iniziativa è concretizzata da più atti normativi, tutti sono sottoposti simultaneamente alla votazione finale in ciascuna Camera.

5

Se, nell'ambito della procedura parlamentare d'appianamento delle divergenze, la proposta di conciliazione non è accettata da una Camera o se, nella votazione finale, l'atto normativo che concretizza l'iniziativa è respinto da una o da entrambe le Camere, i disegni d'atto normativo approvati dai due Consigli nelle deliberazioni finali sono considerati atti che concretizzano l'iniziativa e sottoposti entrambi per decisione a votazione popolare. La Commissione di redazione riunisce i disegni di atto normativo delle due Camere in un solo atto dell'Assemblea federale e lo completa con le corrispondenti raccomandazioni di voto. Un eventuale controprogetto decade. L'articolo 76 della legge federale del 17 dicembre 19768 sui diritti politici è applicabile per analogia; i riferimenti che tale articolo fa all'iniziativa e al controprogetto valgono però qui, rispettivamente, per il disegno d'atto normativo della Camera prioritaria e per quello della seconda Camera.

6

Art. 104a (nuovo)

Raccomandazione di voto in caso di controprogetto

L'Assemblea federale può raccomandare al popolo e ai Cantoni di accettare sia l'iniziativa popolare, sia il controprogetto. In tal caso, essa raccomanda di dare la preferenza al controprogetto nella domanda risolutiva.

1

Il controprogetto deve essere messo a punto dalle Camere prima della decisione sulla raccomandazione di voto.

2

Art. 104b (nuovo)

Rappresentanza in caso di ricorso

Le presidenze delle due Camere rappresentano insieme l'Assemblea federale davanti al Tribunale federale in caso di ricorso contro un atto normativo che concretizza un'iniziativa popolare generica. Essi si riuniscono a tal scopo.

Art. 104c (nuovo)

Rimozione di vizi

Se il Tribunale federale accoglie un ricorso contro un atto normativo elaborato per concretizzare un'iniziativa, l'Assemblea federale procede a una nuova deliberazione.

1

L'atto normativo viziato è equiparato a un nuovo disegno e va modificato nel senso della sentenza del Tribunale federale.

2

8

RS 161.1

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Le commissioni incaricate dell'esame preliminare possono proporre alla propria Camera di limitare le deliberazioni a singole disposizioni.

3

Art. 104d (nuovo)

Pubblicazione nel Foglio federale

L'atto normativo che concretizza l'iniziativa e l'eventuale controprogetto sono pubblicati nel Foglio federale se: a.

non è interposto ricorso o è stato invano interposto ricorso;

b.

il termine per la decisione di ritiro dell'iniziativa è scaduto.

Art. 104e (nuovo)

Conseguenze di una mancata concretizzazione di un'iniziativa approvata dal Popolo

Se il Popolo ha approvato l'iniziativa e, nella votazione sul complesso, entrambe le Camere respingono il conseguente disegno di atto normativo che la concretizza o, in caso di decisioni divergenti delle Camere nella votazione sul complesso, la Camera denegante riconferma la sua decisione (art. 95), l'Assemblea federale elabora un nuovo atto normativo.

Titolo prima dell'art. 105 Abrogato Art. 105 e 106 Abrogati 3. Legge federale del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale Art. 20 cpv. 4 (nuovo) Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici i ricorsi contro gli atti normativi dell'Assemblea federale che concretizzano iniziative popolari generiche.

4

Art. 82 lett. d (nuova) Il Tribunale federale giudica i ricorsi: d.

contro gli atti normativi dell'Assemblea federale che concretizzano iniziative popolari generiche.

Art. 88 cpv. 1 lett. b I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:

1

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RS 173.110; RU 2006 1205

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Introduzione dell'iniziativa popolare generica. LF

b.

in materia federale, contro gli atti normativi dell'Assemblea federale che concretizzano iniziative popolari generiche nonché contro le decisioni dei Governi cantonali e della Cancelleria federale.

Art. 89 cpv. 4 (nuovo) In caso di atti normativi dell'Assemblea federale che concretizzano iniziative popolari generiche (art. 82 lett. d), ha diritto di ricorrere solamente il comitato d'iniziativa.

4

Art. 101a (nuovo)

Ricorso contro atti normativi che concretizzano iniziative popolari generiche

I ricorsi contro atti normativi dell'Assemblea federale che concretizzano iniziative popolari generiche devono essere depositati entro 30 giorni dalla pubblicazione ad opera della Cancelleria federale (art. 74a cpv. 4 della LF del 17 dic. 197610 sui diritti politici).

II Disposizione transitoria Le iniziative popolari sotto forma di proposta generale per le quali la raccolta delle firme è iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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