Legge federale Disegno concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20061, decreta: I La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue: Art. 14a

Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo

La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando: a.

la tassa sul traffico pesante non è stata pagata o il detentore è stato invano diffidato;

b.

i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautelativi non sono avvenuti e il detentore è stato invano diffidato;

c.

il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

Art. 21 Abrogato Art. 22 L'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni conformemente alla legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

Art. 23 cpv. 3 Le decisioni d'imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.

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FF 2006 8743 RS 641.81 RS 313.0

2005-1664

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Misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. LF

II La legge del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 11 cpv. 2 La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che:

2

a.

il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento;

b.

il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli autoveicoli; e

c.

la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 19976 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

Art. 16 cpv. 5 La licenza di circolazione viene revocata se la tassa sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute per il veicolo non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato oppure se il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

5

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 741.01 RS 641.51 RS 641.81

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