Legge sull'azienda delle telecomunicazioni
Disegno
(Autonomia di Swisscom) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 20061, decreta: I La legge del 30 aprile 19972 sull'azienda delle telecomunicazioni č modificata come segue: Art. 6, rubrica e cpv. 1 e 2 Posizione della Confederazione 1
e abrogati 2
Art. 28a (nuovo)
Privatizzazione
L'azienda č trasformata in una societā anonima secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni3. I suoi rapporti giuridici non ne risultano modificati.
1
Il Consiglio federale fissa la data della trasformazione e prende le decisioni necessarie per la trasformazione. Gli articoli 99101 della legge del 3 ottobre 20034 sulla fusione (LFus) non sono applicabili.
2
In vista della trasformazione dell'azienda sono adottate segnatamente le misure seguenti:
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a.
l'azienda prepara i necessari adeguamenti dello statuto e allestisce un bilancio intermedio conformemente all'articolo 58 LFus, applicato per analogia;
b.
il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea generale;
c.
l'assemblea generale delibera in materia di trasformazione, adeguamento dello statuto, bilancio intermedio e discarico al consiglio d'amministrazione a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate e dei valori nominali delle azioni rappresentate. Con le stesse maggioranze qualificate elegge il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione. Le decisioni richiedono l'atto pubblico;
FF 2006 3469 RS 784.11 RS 220 RS 221.301
2006-0288
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Legge sull'azienda delle telecomunicazioni. Autonomia di Swisscom
d.
il consiglio d'amministrazione notifica le decisioni dell'assemblea generale per l'iscrizione nel registro di commercio e svolge gli ulteriori compiti che gli spettano secondo il Codice delle obbligazioni.
La trasformazione acquisisce validitā giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.
4
Il Consiglio federale č competente per la vendita della partecipazione che la Confederazione detiene nell'azienda.
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II Con l'iscrizione della trasformazione nel registro di commercio (art. 28a cpv. 4) sono abrogati gli articoli 128 della presente legge.
III 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Il Consiglio federale abroga la legge non appena č conclusa la vendita di cui all'articolo 28a capoverso 5.
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