Legge sull'azienda delle telecomunicazioni

Disegno

(Autonomia di Swisscom) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 20061, decreta: I La legge del 30 aprile 19972 sull'azienda delle telecomunicazioni č modificata come segue: Art. 6, rubrica e cpv. 1 e 2 Posizione della Confederazione 1

e abrogati 2

Art. 28a (nuovo)

Privatizzazione

L'azienda č trasformata in una societā anonima secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni3. I suoi rapporti giuridici non ne risultano modificati.

1

Il Consiglio federale fissa la data della trasformazione e prende le decisioni necessarie per la trasformazione. Gli articoli 99­101 della legge del 3 ottobre 20034 sulla fusione (LFus) non sono applicabili.

2

In vista della trasformazione dell'azienda sono adottate segnatamente le misure seguenti:

3

1 2 3 4

a.

l'azienda prepara i necessari adeguamenti dello statuto e allestisce un bilancio intermedio conformemente all'articolo 58 LFus, applicato per analogia;

b.

il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea generale;

c.

l'assemblea generale delibera in materia di trasformazione, adeguamento dello statuto, bilancio intermedio e discarico al consiglio d'amministrazione a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate e dei valori nominali delle azioni rappresentate. Con le stesse maggioranze qualificate elegge il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione. Le decisioni richiedono l'atto pubblico;

FF 2006 3469 RS 784.11 RS 220 RS 221.301

2006-0288

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Legge sull'azienda delle telecomunicazioni. Autonomia di Swisscom

d.

il consiglio d'amministrazione notifica le decisioni dell'assemblea generale per l'iscrizione nel registro di commercio e svolge gli ulteriori compiti che gli spettano secondo il Codice delle obbligazioni.

La trasformazione acquisisce validitā giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

4

Il Consiglio federale č competente per la vendita della partecipazione che la Confederazione detiene nell'azienda.

5

II Con l'iscrizione della trasformazione nel registro di commercio (art. 28a cpv. 4) sono abrogati gli articoli 1­28 della presente legge.

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Il Consiglio federale abroga la legge non appena č conclusa la vendita di cui all'articolo 28a capoverso 5.

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