Decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati Europei di calcio 2008

Disegno

(EURO 2008) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20051, decreta: I Il decreto federale del 25 settembre 20022 sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio del 2008 (EURO 2008) è modificato come segue: Ingresso visto l'articolo 167 della Costituzione federale3; visto l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 17 marzo 19724 che promuove la ginnastica e lo sport; visto l'articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19555 concernente l'Ufficio svizzero del turismo; visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, Art. 1 La Confederazione accorda un credito d'impegno di 72 milioni di franchi al massimo per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008), così suddivisi:

1

a.

1 2 3 4 5 6

un contributo di 8 milioni di franchi per il finanziamento della costruzione e degli interventi volti ad assicurare l'eurocompatibilità dello stadio del Letzigrund di Zurigo e un contributo di 2,8 milioni di franchi per il finanziamento degli interventi volti ad assicurare l'eurocompatibilità dello Stade de Genève;

FF 2006 1493 FF 2002 5885 RS 101 RS 415.0 RS 935.21 RS 120

2005-2200

1539

Contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati Europei di calcio 2008. DF

2

b.

un contributo di 10 milioni di franchi per la promozione economica e del turismo;

c.

un contributo di 5 milioni di franchi per il finanziamento dei progetti e delle misure in Svizzera prima e durante l'EURO 2008;

d.

un contributo di 4 milioni di franchi come partecipazione al finanziamento di biglietti combinati che permettano, oltre all'entrata a una partita, il libero impiego dei mezzi di trasporto pubblici;

e.

un contributo di 25,2 milioni di franchi per il finanziamento degli oneri supplementari in materia di spese per la sicurezza, di cui 10 milioni di franchi per un impiego dell'esercito in servizio d'appoggio. Tale importo sarà compensato all'interno del DDPS;

f.

un contributo di 7 milioni di franchi per la coordinazione e l'organizzazione della struttura dei poteri pubblici creata per l'EURO 2008;

g.

un contributo di 10 milioni di franchi per l'alimentazione di una riserva da utilizzare in caso di eventi straordinari nell'ambito della sicurezza. Il potere decisionale quanto all'utilizzo totale o parziale di tale riserva spetta al Consiglio federale.

Il credito di pagamento annuo è iscritto nel preventivo della Confederazione.

Art. 2 Il Consiglio federale allestisce annualmente all'attenzione del Parlamento un rapporto sulla realizzazione dei progetti e sull'utilizzazione dei mezzi finanziari.

II Il presente decreto non sottostà a referendum.

1540