Traduzione1

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti Adottato a Ginevra il 1° giugno 2000

Regola 1

Espressioni abbreviate

1. a)

Nel presente regolamento di esecuzione si intende con «trattato» il Trattato sul diritto dei brevetti.

b)

Nel presente regolamento di esecuzione la parola «articolo» rinvia all'articolo indicato del trattato.

2. Le espressioni abbreviate definite nell'articolo primo ai fini del trattato hanno lo stesso significato ai fini del regolamento di esecuzione.

Regola 2

Precisazioni relative alla data di deposito per quanto concerne l'articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2), i termini contemplati dall'articolo 5.3) e 4)b) sono di due mesi almeno a partire dalla data della notifica indicata nell'articolo 5.3).

2. Se non c'è stata notifica giusta l'articolo 5.3) poiché non sono state fornite le indicazioni che avrebbero permesso all'ufficio di entrare in relazione con il richiedente, il termine contemplato dall'articolo 5.4)b) è di almeno due mesi a partire dalla data in cui l'ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati all'articolo 5.1)a).

3. I termini contemplati dall'articolo 5.6)a) e b) sono, i)

se una notifica è stata fatta giusta l'articolo 5.5), di due mesi almeno a partire dalla data della notifica;

ii)

se non c'è stata notifica, di due mesi almeno a contare dalla data alla quale l'ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati all'articolo 5.1)a).

4. Ogni Parte contraente può, con riserva della regola 4.3), esigere che, allo scopo di determinare la data di deposito giusta l'articolo 5.6)b),

1

i)

una copia della domanda anteriore sia consegnata entro il termine applicabile giusta il capoverso 3);

ii)

una copia della domanda anteriore, e la data di deposito della domanda anteriore, certificate dall'ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata, siano consegnate su invito dell'ufficio, entro un termine di quattro mesi almeno a partire dalla data di detto invito, o entro il termine applicabile giusta la regola 4.1), essendo fissato il termine che spira per primo;

Dal testo originale francese.

2005-2009

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Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

iii) se la domanda anteriore non è redatta in una lingua accettata dall'ufficio, sia consegnata una traduzione della domanda anteriore entro il termine applicabile giusta il paragrafo 3); iv) la parte mancante della descrizione o il disegno mancante abbia interamente figurato nella domanda anteriore; v)

la domanda, alla data in cui l'ufficio ha inizialmente ricevuto uno o piú elementi contemplati dall'articolo 5.1)a), comporti un'indicazione secondo cui il contenuto della domanda anteriore vi sia incorporato per rinvio;

vi) sia consegnata, entro il termine applicabile in virtú del paragrafo 3), un'indicazione del passaggio, nella domanda anteriore o nella traduzione contemplata dal punto iii), in cui figura la parte mancante della descrizione o il disegno mancante.

5. a)

Il rinvio alla domanda depositata anteriormente, citato nell'articolo 5.7)a) deve indicare che, per attribuire la data di deposito, esso sostituisce la descrizione e tutti i disegni; esso deve indicare inoltre il numero della domanda anteriore e l'ufficio presso il quale è stata depositata. Una Parte contraente può esigere che il rinvio indichi anche la data di deposito della domanda depositata anteriormente.

b)

Una Parte contraente può, con riserva della regola 4.3), esigere che i) una copia della domanda depositata anteriormente e, se quest'ultima non è redatta in una lingua accettata dall'ufficio, una traduzione di questa domanda siano consegnate all'ufficio entro il termine di due mesi almeno a contare dalla data in cui l'ufficio ha ricevuto la domanda contenente il rinvio contemplato dall'articolo 5.7)a); ii) una copia autenticata conforme della domanda depositata anteriormente sia consegnata all'ufficio entro il termine di quattro mesi almeno a partire dalla data del ricevimento della domanda contenente il rinvio contemplato dall'articolo 5.7)a).

c)

Una Parte contraente può esigere che il rinvio contemplato dall'articolo 5.7)a) indichi una domanda depositata anteriormente dal richiedente, dal suo predecessore legittimo o dal suo avente causa.

6. I tipi di domanda contemplati dall'articolo 5.8)ii) sono: i)

le domande divisionali;

ii)

le domande di continuation o di continuation-in-part;

iii) le domande di nuovi richiedenti il cui diritto a un'invenzione oggetto di una domanda anteriore è stato riconosciuto.

Regola 3 1. a)

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Precisazioni relative alla domanda per quanto concerne l'articolo 6.1), 2) e 3)

Una Parte contraente può esigere che un richiedente che auspica che una domanda sia trattata in quanto domanda divisionale a titolo della regola 2.6)i) indichi:

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

i) ii) b)

che auspica che la domanda sia trattata come una domanda divisionale; il numero e la data di deposito della domanda iniziale.

Una Parte contraente può esigere che un richiedente che auspica che una domanda sia trattata come derivante dalla regola 2.6)iii) indichi: i) che auspica che la domanda sia trattata come derivante da questa disposizione; ii) il numero e la data di deposito della domanda anteriore.

2. Ogni Parte contraente accetta la presentazione del contenuto contemplato dall'articolo 6.2)a): i)

su un modulo di richiesta, se questo modulo corrisponde al modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, con le modifiche che potranno essere prescritte giusta la regola 20.2);

ii)

su un modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, se questo modulo è accompagnato da un'indicazione secondo cui il richiedente auspica che la domanda sia trattata come una domanda nazionale o regionale, nel qual caso il modulo di richiesta è considerato contenere le modifiche contemplate dal punto i);

iii) su un modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti ma nel quale sarebbe inclusa un'indicazione secondo cui il richiedente auspica che la domanda sia trattata come una domanda nazionale o regionale, a patto che un simile modulo di richiesta sia messo a disposizione nell'ambito del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. Una Parte contraente può esigere, giusta l'articolo 6.3), che una traduzione del titolo, delle rivendicazioni e del riassunto di una domanda redatta in una lingua accettata dall'ufficio sia stabilita in una qualsiasi altra lingua accettata da questo ufficio.

Regola 4

Accessibilità della domanda anteriore giusta l'articolo 6.5) e della regola 2.4), o della domanda depositata anteriormente giusta la regola 2.5)b)

1. Fatto salvo il paragrafo 3), una Parte contraente può esigere che la copia della domanda anteriore contemplata dall'articolo 6.5) sia consegnata all'ufficio entro il termine di almeno 16°mesi a partire dalla data di deposito della domanda anteriore in questione o, se ce ne sono parecchie, a partire dalla data di deposito della domanda anteriore piú remota.

2. Fatto salvo il paragrafo 3), una Parte contraente può esigere che la copia contemplata dal paragrafo 1) e la data di deposito della domanda anteriore siano certificate dall'ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata.

3. Nessuna Parte contraente può esigere la consegna di una copia o di una copia autenticata conforme della domanda anteriore, un'autenticazione della data di deposito, come è previsto ai paragrafi 1) e 2) e alla regola 2.4), o la consegna di una copia o di una copia autenticata conforme della domanda depositata anteriormente come è previsto dalla regola 2.5)b), se la domanda anteriore o la domanda depositata ante203

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

riormente è stata depositata presso il suo ufficio, o è accessibile a questo ufficio presso una biblioteca numerica a lui gradita a questo scopo.

4. Se la domanda anteriore non è redatta in una lingua accettata dall'ufficio e che la validità della rivendicazione di priorità è importante per determinare se l'invenzione in questione è brevettabile, la Parte contraente può esigere che una traduzione della domanda anteriore contemplata dal paragrafo 1) sia consegnata dal richiedente, su invito dell'ufficio o di altra autorità competente, entro il termine di almeno due mesi a partire dalla data di questo invito, e al minimo uguale al termine eventualmente applicabile giusta questo paragrafo.

Regola 5

Prove da fornire giusta gli articoli 6.6) e 8.4)c) e le regole 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) e 18.4)

Se l'ufficio notifica al richiedente, al titolare o a un'altra persona che si esigono prove in virtú degli articoli 6.6) o 8.4)c) o delle regole 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) o 18.4), esso indica nella notifica la ragione per cui dubita della veracità dell'elemento, dell'indicazione o della firma, o dell'esattezza della traduzione, secondo i casi.

Regola 6

Scadenze concernenti la domanda, contemplati dall'articolo 6.7) e 8)

1. Fatti salvi i paragrafi 2) e 3), i termini contemplati dall'articolo 6.7) e 8) sono di due mesi almeno a partire dalla data della notifica contemplata dall'articolo 6.7).

2. Fatto salvo il capoverso 3), se non c'è stata notifica giusta l'articolo 6.7) poiché non sono state fornite le indicazioni necessarie all'ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il termine contemplato dall'articolo 6.8) è di tre mesi almeno a decorrere dalla data in cui l'ufficio ha ricevuto inizialmente almeno uno degli elementi indicati all'articolo 5.1)a).

3. Se delle tasse, di cui si richiede il pagamento giusta l'articolo 6.4) per il deposito di una domanda, non sono pagate, una Parte contraente può, giusta l'articolo 6.7) e 8), fissare dei termini di pagamento, compreso il caso di un pagamento fatto in ritardo, che sono gli stessi dei termini applicabili giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti per quanto concerne l'importo della tassa di base della tassa internazionale.

Regola 7

Precisazioni relative alla costituzione del mandatario, giusta l'articolo 7

1. Le altre procedure contemplate dall'articolo 7.2)iii) per le quali una Parte contraente non può esigere la costituzione di mandatario sono i)

la consegna della copia di una domanda anteriore giusta la regola 2.4);

ii)

la consegna della copia di una domanda anteriore giusta la regola 2.5)b).

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Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

2. a)

Una Parte contraente accetta che la costituzione di mandatario sia comunicata all'ufficio i) con una comunicazione distinta (qui di seguito chiamata «potere») con la firma del richiedente, del titolare o di un'altra persona interessata e indicando nome e indirizzo del mandatario; o, a scelta del richiedente, ii) nel modulo di richiesta contemplato dall'articolo 6.2), firmato dal richiedente.

b)

Un solo potere basta, anche se si riferisce a piú domande o brevetti di una stessa persona o a una o piú domande o a uno o piú brevetti di una medesima persona, a condizione che tutte le domande e tutti i brevetti in questione siano indicati nel potere. Un solo potere è parimenti sufficiente anche se si riferisce, con riserva di ogni eccezione menzionata dalla persona che costituisce il mandatario, a tutte le domande e a tutti i brevetti esistenti o futuri di questa persona. L'ufficio può esigere che, quando questo potere unico è depositato su carta o in qualsiasi altro modo ammesso dall'ufficio, ne sia consegnata una copia distinta per ogni domanda e per ogni brevetto al quale si riferisce.

3. Una Parte contraente può esigere che, se un potere non è redatto in una lingua ammessa dall'ufficio, ad esso sia unita una traduzione.

4. Una Parte contraente può esigere che prove siano fornite all'ufficio soltanto se quest'ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di un'indicazione fornita in una delle comunicazioni contemplate dal capoverso 2)a).

5. Fatto salvo il capoverso 6), i termini contemplati dall'articolo 7.5) e 6) sono di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica contemplata dall'articolo 7.5).

6. Se non si è proceduto alla notifica contemplata dall'articolo 7.5) poiché le indicazioni necessarie all'ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata non sono state fornite, il termine contemplato dall'articolo 7.6) è almeno di tre mesi a decorrere dalla data d'inizio della procedura contemplata dall'articolo 7.5).

Regola 8

Deposito delle comunicazioni contemplato dall'articolo 8.1)

1. a)

Dopo il 2 giugno 2005 ogni Parte contraente può, fatti salvi gli articoli 5.1) e 8.1)d), escludere o continuare ad autorizzare il deposito delle comunicazioni su carta. Fino a questa data tutte le Parti contraenti devono autorizzare il deposito delle comunicazioni su carta.

b)

Fatto salvo l'articolo 8.3) e il sottoparagrafo c), una Parte contraente può prescrivere le condizioni relative alla forma delle comunicazioni su carta.

c)

Se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni su carta, l'ufficio deve autorizzare il deposito delle comunicazioni su carta conformemente alle prescrizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti relative alla forma delle comunicazioni su carta.

d)

Nonostante il sottoparagrafo a), se il ricevimento o il trattamento di una comunicazione su carta sono considerati impossibili sia a causa del tipo che

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Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

del volume, una Parte contraente può esigere il deposito di questa comunicazione sotto un'altra forma o con altri mezzi di trasmissione.

2. a)

Se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica con mezzi elettronici di trasmissione in una determinata lingua presso il suo ufficio, compreso il deposito delle comunicazioni mediante telegrafo, telestampante, telecopiatrice, o qualsiasi altro mezzo analogo di trasmissione, e che delle condizioni si applicano a questa Parte contraente, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, rispetto alle comunicazioni depositate sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione in questa lingua, l'ufficio deve autorizzare il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione in detta lingua, conformemente a queste condizioni.

b)

Una Parte contraente che autorizza il deposito delle comunicazioni presso il suo ufficio sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione notifica all'Ufficio internazionale le condizioni applicabili a questo tipo di deposito giusta la sua legislazione applicabile. L'Ufficio internazionale pubblica ogni notifica di questo genere nella lingua in cui è redatta e nelle lingue in cui i testi autentici e ufficiali del trattato sono redatti giusta l'articolo 25.

c)

Se, conformemente al sottoparagrafo a), una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni mediante telegrafo, telestampante, telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo analogo di trasmissione, può esigere che l'originale di ogni documento trasmesso con questi mezzi di trasmissione, unito a una lettera che permetta di verificare la trasmissione anteriore, sia depositato su carta presso l'ufficio entro il termine di un mese almeno, a decorrere dalla data di trasmissione.

3. a)

Se una Parte contraente autorizza il deposito di una copia, sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, di una comunicazione depositata su carta in una lingua accettata dall'ufficio, e che, giusta il trattato di cooperazione in materia di brevetti, delle condizioni si applicano a questa Parte contraente rispetto al deposito di queste copie delle comunicazioni, l'ufficio deve autorizzare il deposito di copie delle comunicazioni sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, conformemente a queste condizioni.

b)

Il paragrafo 2)b) è applicabile, mutatis mutandis, alle copie, sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, delle comunicazioni depositate su carta.

Regola 9

Precisazioni relative alla firma contemplata dall'articolo 8.4)

1. Una Parte contraente può esigere che alla firma della persona fisica che firma sia allegata i)

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l'indicazione in lettere maiuscole del cognome o del cognome principale e del nome (o dei nomi) o dei cognomi secondari di questa persona o, a sua scelta, del nome o dei nomi che utilizza abitualmente;

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

ii)

l'indicazione della qualità in cui questa persona ha firmato, se non si evince chiaramente tale qualità dalla lettura della comunicazione.

2. Una Parte contraente può esigere che a una firma sia allegata l'indicazione della data alla quale essa è stata apposta. Se viene pretesa una tale indicazione, ma che non è però fornita, la data in cui si pensa che la firma sia stata apposta è la data alla quale la comunicazione che porta la firma è stata ricevuta dall'ufficio o, se la Parte contraente lo permette, una data anteriore a quest'ultima data.

3. Se una comunicazione all'ufficio di una Parte contraente è fatta su carta e che si esige una firma, questa Parte contraente i)

deve, fatto salvo il punto iii), accettare una firma manoscritta;

ii)

può permettere, invece di una firma manoscritta, l'utilizzazione di altre forme di firma, quali una firma stampata o apposta mediante timbro, o l'utilizzazione di un sigillo o di un'etichetta con un codice a sbarre;

iii) può esigere, se la persona fisica che firma la comunicazione è cittadina della detta Parte contraente sul cui territorio ella ha il suo indirizzo, o se la persona giuridica, nel cui nome è firmata la comunicazione, è costituita nell'ambito della legislazione della detta Parte contraente e ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di questa, che un sigillo sia utilizzato invece della firma manoscritta.

4. Se una Parte contraente autorizza il deposito di comunicazioni sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, essa considera firmata la comunicazione se una rappresentazione grafica di una firma accettata da essa giusta il paragrafo 3) figura su questa comunicazione ricevuta dal suo ufficio.

5. a)

Se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica e una rappresentazione grafica della firma accettata da essa giusta il paragrafo 3) non figura su una comunicazione ricevuta dal suo ufficio, essa può esigere che questa comunicazione porti una firma sotto forma elettronica che soddisfi le condizioni prescritte da essa.

b)

Nonostante il sottoparagrafo a), se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica in una determinata lingua e se, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, si applicano a questa Parte contraente delle condizioni rispetto alla firma sotto forma elettronica delle comunicazioni depositate sotto forma elettronica in questa lingua, se essa non consiste in una rappresentazione grafica della firma, l'ufficio deve accettare una firma sotto forma elettronica effettuata conformemente a queste decisioni.

c)

La regola 8.2)b) è applicabile mutatis mutandis.

6. Una Parte contraente può esigere che una firma prevista al paragrafo 5) sia confermata mediante un procedimento di autenticazione delle firme sotto forma elettronica specificato da essa.

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Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

Regola 10

Precisazioni relative alle indicazioni contemplate dall'articolo 8.5), 6) e 8)

1. a)

Una Parte contraente può esigere che ogni comunicazione i) indichi il nome e l'indirizzo del richiedente, del titolare o di un'altra persona interessata; ii) indichi il numero della domanda o del brevetto al quale essa si riferisce; iii) contenga, se il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata è iscritta presso l'ufficio, il numero o un'altra indicazione sotto cui è iscritto.

b)

Una Parte contraente può esigere che ogni comunicazione rivolta da un mandatario a scopo di procedura davanti all'ufficio contenga i) il nome e l'indirizzo del mandatario; ii) la menzione del potere, o di un'altra comunicazione recante nomina di questo mandatario, giusta la quale il mandatario agisce; iii) se il mandatario è iscritto presso l'ufficio, il numero o un'altra indicazione sotto cui questo mandatario è iscritto.

2. Una Parte contraente può esigere che l'indirizzo per la corrispondenza contemplato dall'articolo 8.6)i) e il domicilio scelto contemplato dall'articolo 8.6)ii) siano su un territorio prescritto da essa medesima.

3. Se non c'è costituzione di mandatario e se un richiedente, un titolare o un'altra persona interessata ha indicato, quale proprio indirizzo, un indirizzo su un territorio prescritto dalla Parte contraente giusta il paragrafo 2), questa Parte contraente considera, a dipendenza di quanto esige, che questo indirizzo è l'indirizzo per la corrispondenza contemplato dall'articolo 8.6)i) o il domicilio scelto contemplato dall'articolo 8.6)ii), a meno che il richiedente, il titolare o l'altra persona interessata non indichi esplicitamente un altro indirizzo ai fini dell'articolo 8.6).

4. In caso di costituzione di mandatario, una Parte contraente considera, a dipendenza di quanto esige, che l'indirizzo del mandatario è l'indirizzo per la corrispondenza contemplato dall'articolo 8.6)i) o il domicilio scelto contemplato dall'articolo 8.6)ii), a meno che il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata non indichi esplicitamente un altro indirizzo ai fini dell'articolo 8.6).

5. Nessuna Parte contraente può prevedere il rifiuto di una domanda motivandolo col fatto che un numero d'iscrizione o un'altra indicazione, pretesa giusta il paragrafo 1)a)iii) e b)iii), non sia stata fornita.

Regola 11

Scadenze concernenti le comunicazioni contemplate dall'articolo 8.7) e 8

1. Fatto salvo il paragrafo 2), i termini contemplati dall'articolo 8.7) e 8) sono di due mesi almeno a contare dalla data della notifica citata nell'articolo 8.7).

2. Se non c'è stata notifica giusta l'articolo 8.7) perché le indicazioni necessarie all'ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata non sono state fornite, il termine contemplato dall'articolo 8.8) è di

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Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

almeno tre mesi a decorrere dalla data alla quale l'ufficio ha ricevuto la comunicazione menzionata nell'articolo 8.7).

Regola 12

Precisazioni relative alla proroga in materia di scadenze contemplata dall'articolo 11

1. a)

Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall'articolo 11.1) i) sia firmata dal richiedente o dal titolare; ii) contenga un'indicazione secondo la quale è chiesta la proroga del termine, e la designazione del termine in questione.

b)

Se una richiesta di proroga del termine è presentata dopo la scadenza di esso termine, una Parte contraente può esigere che tutte le condizioni rispetto alle quali si applica il termine fissato all'esecuzione dell'atto in questione siano riempite alla data della presentazione della richiesta.

2. a)

La durata di proroga di un termine contemplato dall'articolo 11.1) è di almeno due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine iniziale.

b)

Il termine contemplato dall'articolo 11.1)ii) scade almeno due mesi prima della data di scadenza del termine iniziale.

3. Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall'articolo 11.2) i)

sia firmata dal richiedente o dal titolare;

ii)

contenga un'indicazione secondo cui è chiesto una proroga per inosservanza di un termine, e la designazione del termine in questione.

4. Il termine contemplato dall'articolo 11.2)ii) scade almeno due mesi dopo la notifica da parte dell'ufficio del fatto che il richiedente o il titolare non ha rispettato il termine fissato dall'ufficio.

5. a)

Nessuna Parte contraente è tenuta giusta l'articolo 11.1) o 2) ad accordare i) una seconda proroga o una qualsiasi proroga ulteriore per quanto concerne il termine per il quale la proroga è stata accordata giusta l'articolo 11.1) o 2); ii) una proroga per la presentazione di una domanda di proroga giusta l'articolo 11.1) o 2) o di una richiesta di ripristino dei diritti giusta l'articolo 12.1); iii) una proroga per quanto concerne un termine fissato per il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore; iv) una proroga per quanto concerne un termine contemplato dall'articolo 13.1), 2) o 3); v) una proroga per quanto concerne un termine fissato per l'esecuzione di un atto davanti a una commissione di ricorso o qualsiasi altro organo di riesame costituito nell'ambito dell'ufficio; vi) una proroga per quanto concerne un termine fissato per l'esecuzione di un atto in una procedura inter partes.

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Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

b)

Nessuna Parte contraente che prevede un termine massimo per l'osservazione di tutte le condizioni applicabili a una procedura davanti all'ufficio è tenuta giusta l'articolo 11.1) o 2) ad accordare una proroga oltre questo termine massimo per quanto concerne l'esecuzione di un atto in questa procedura rispetto a una qualunque di queste condizioni.

Regola 13

Precisazioni relative al ripristino dei diritti giusta l'articolo 12, dopo che l'Ufficio ha costatato che si è agito con la dovuta diligenza o che l'inosservanza non era intenzionale

1. Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall'articolo 12.1)i) sia firmata dal richiedente o dal titolare.

2. Il termine da osservare per presentare la richiesta, e per soddisfare le condizioni contemplate dall'articolo 12.1)ii), è il primo che, dei seguenti due, arriverà alla scadenza: i)

almeno due mesi a decorrere dalla data dell'annullamento della causa dell'inosservanza del termine fissato per l'esecuzione dell'atto considerato;

ii)

almeno dodici mesi a decorrere dalla data della scadenza del termine fissato per l'esecuzione dell'atto considerato, o, se la richiesta si riferisce alla mancanza di pagamento di una tassa di mantenimento in vigore, almeno dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di grazia previsto dall'articolo 5bis della Convenzione di Parigi.

3. Le eccezioni contemplate dall'articolo 12.2) sono i casi d'inosservanza di un termine i)

per l'esecuzione di un atto davanti a una commissione di ricorso o qualsiasi altro organo di riesame costituito nell'ambito dell'ufficio;

ii)

per la presentazione di una richiesta in sospeso giusta l'articolo 11.1) o 2) o di una richiesta per ripristino dei diritti giusta l'articolo 12.1);

iii) contemplato dall'articolo 13.1), 2 o 3); iv) per l'esecuzione di un atto in una procedura inter partes.

Regola 14

Precisazioni relative alla correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità e al ripristino del diritto di priorità giusta l'articolo 13

1. Nessuna Parte contraente è tenuta a prevedere la correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità giusta l'articolo 13.1) se la richiesta contemplata dall'articolo 13.1)i) è ricevuta dopo che il richiedente ha presentato una domanda di pubblicazione anticipata o di trattamento accelerato, a meno che questa domanda di pubblicazione anticipata o di trattamento accelerato sia ritirata prima del termine dei preparativi tecnici di pubblicazione della domanda.

2. Una Parte contraente può esigere che la richiesta prevista dall'articolo 13.1)i) sia firmata dal richiedente.

3. Il termine contemplato dall'articolo 13.1)ii) non deve essere inferiore al termine applicabile, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, rispetto a una 210

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

domanda internazionale per la presentazione di una rivendicazione di priorità dopo il deposito di una domanda internazionale.

4. a)

Il termine contemplato dalla parte introduttiva dell'articolo 13.2) scade almeno due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di priorità.

b)

Il termine contemplato dall'articolo 13.2)ii) è il termine applicabile giusta il sottoparagrafo a) o il tempo necessario a terminare i preparativi tecnici di pubblicazione della domanda piú recente, essendo considerato il termine che scade per primo.

5. Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall'articolo 13.2)i) i)

sia firmata dal richiedente; e

ii)

sia accompagnata dalla rivendicazione della priorità della domanda anteriore, se questa rivendicazione non figurava nella domanda.

6. a)

Una Parte contraente può esigere che la richiesta prevista dall'articolo 13.3)i) i) sia firmata dal richiedente; e ii) contenga l'indicazione dell'ufficio al quale è stata richiesta una copia della domanda anteriore e della data alla quale questa copia è stata richiesta.

b)

Una Parte contraente può esigere che i) una dichiarazione o altre prove a sostegno della richiesta contemplata dall'articolo 13.3) siano consegnate all'ufficio entro il termine fissato da quest'ultimo; ii) la copia della domanda anteriore contemplata dall'articolo 13.3)iv) sia consegnata all'ufficio entro il termine di almeno un mese a decorrere dalla data alla quale questa copia è fornita al richiedente da parte dell'ufficio presso cui la domanda anteriore è stata depositata.

7. Il termine contemplato dall'articolo 13.3)iii) scade almeno due mesi prima della scadenza del termine prescritto nella regola 4.1).

Regola 15

Richiesta d'iscrizione del cambiamento di nome o d'indirizzo

1. Se non c'è cambiamento concernente la persona del richiedente o del titolare ma che il suo nome o il suo indirizzo sono cambiati, una Parte contraente accetta che la richiesta d'iscrizione del cambiamento sia presentata in una comunicazione firmata dal richiedente o dal titolare e contenente le seguenti indicazioni: i)

l'indicazione del fatto che l'iscrizione di un cambiamento di nome o d'indirizzo è richiesta;

ii)

il numero della domanda o del brevetto in questione;

iii) il cambiamento da iscrivere; iv) il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare prima del cambiamento.

2. Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata a titolo della richiesta contemplata dal paragrafo 1).

211

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

3. a)

Una sola richiesta è sufficiente anche se il cambiamento concerne sia il nome che l'indirizzo del richiedente o del titolare.

b)

Una sola richiesta è sufficiente anche se il cambiamento concerne piú domande o brevetti della medesima persona, o una o piú domande e uno o piú brevetti della medesima persona, a condizione che i numeri di tutte le domande e di tutti i brevetti in questione siano indicati nella domanda. Una Parte contraente può esigere che, quando tale richiesta unica è depositata su carta o accettata dall'ufficio in qualsivoglia altro modo, ne sia consegnata una copia distinta per ogni domanda e per ogni brevetto al quale essa si riferisce.

4. Una Parte contraente può esigere che vengano fornite prove all'ufficio soltanto nel caso in cui quest'ultimo può ragionevolmente dubitare della veracità di un'indicazione che figura nella richiesta.

5. Fatta salva una disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che delle condizioni di forma diverse da quelle enunciate nei paragrafi 1) a 4) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dal paragrafo 1). In particolare non è lecito pretendere la consegna di un certificato concernente il cambiamento.

6. Se una o piú condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 4) non sono soddisfatte, l'ufficio lo notifica al richiedente o al titolare, dandogli la possibilità di soddisfare tale o tali condizioni, e di presentare delle osservazioni, entro un termine di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica.

7. a)

Se una o piú condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) a 4) non sono soddisfatte entro il termine previsto nel sottoparagrafo b), la Parte contraente può prevedere il rifiuto della richiesta, ma non è lecito applicare una sanzione piú severa.

b)

Il termine contemplato dal sottoparagrafo a) è, i) fatto salvo il punto ii), di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica; ii) se le indicazioni necessarie all'ufficio per entrare in relazione con l'autore della richiesta contemplata dal paragrafo 1) non sono state fornite, di almeno tre mesi a decorrere dalla data in cui l'ufficio ha ricevuto tale richiesta.

8. I paragrafi 1) a 7) sono applicabili, mutatis mutandis, a ogni cambiamento di nome o d'indirizzo del mandatario, e a ogni cambiamento concernente l'indirizzo per la corrispondenza o il domicilio scelto.

Regola 16 1. a)

212

Richiesta d'iscrizione di un cambiamento di depositante o di titolare

In caso di cambiamento concernente la persona del richiedente o del titolare, una Parte contraente accetta che la richiesta d'iscrizione del cambiamento sia presentata con una comunicazione firmata dal richiedente o dal titolare, o dal nuovo richiedente o dal nuovo titolare, contenente le seguenti indicazioni:

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

i) ii) iii) iv) v) vi)

vii)

l'indicazione del fatto che l'iscrizione di un cambiamento di richiedente o di titolare è richiesta; il numero della domanda o del brevetto in questione; il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare; il nome e l'indirizzo del nuovo richiedente o del nuovo titolare; la data del cambiamento circa la persona del richiedente o del titolare; il nome di uno Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare è cittadino, se è cittadino di uno Stato, il nome di uno Stato in cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare è, se del caso, domiciliato, e il nome di uno Stato in cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, se del caso; la giustificazione del cambiamento richiesto.

b)

Una Parte contraente può esigere che la richiesta contenga i) una dichiarazione confermante che l'informazione contenuta nella richiesta è conforme al vero ed esatta; ii) informazioni concernenti gli eventuali diritti di questa Parte contraente.

2. a)

Quando il cambiamento di richiedente o di titolare risulta da un contratto, una Parte contraente può esigere che la richiesta comprenda delle informazioni sulla registrazione del contratto nel caso in cui la registrazione è obbligatoria giusta la legislazione applicabile, e che la richiesta sia accompagnata, a scelta del richiedente, da uno dei seguenti documenti: i) una copia del contratto; si può esigere che questa copia venga autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, da parte di un pubblico ufficiale o da qualsiasi altra autorità pubblica competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario autorizzato a esercitare presso l'ufficio; ii) un estratto del contratto che stabilisce il cambiamento; si può esigere che questo estratto sia autenticato conforme all'originale, a scelta del richiedente, da parte di un pubblico ufficiale o di qualsivoglia pubblica autorità competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da parte di un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio; iii) un certificato di cessione contrattuale di proprietà non autenticato conforme, allestito conformemente al modulo internazionale tipo di certificato di cessione per quanto riguarda il contenuto e firmato parimenti dal richiedente e dal nuovo richiedente o dal titolare e dal nuovo titolare.

b)

Se il cambiamento di richiedente o di titolare risulta da una fusione, o dalla riorganizzazione o scissione di una persona morale, una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata da una copia di un documento emanante dall'autorità competente e comprovante la fusione, la riorganizzazione o la scissione della persona morale, e ogni attribuzione di diritti in causa, per esempio la copia di un estratto del registro di commercio. Una Parte contraente può anche esigere che la copia sia autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, da parte dell'autorità che ha allestito il documento o da parte di un pubblico ufficiale o di qualsivoglia pubblica 213

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

autorità competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio.

c)

Se il cambiamento di richiedente o di titolare non risulta da un contratto, da una fusione né dalla riorganizzazione o scissione di una persona morale ma da un altro motivo, per esempio dall'effetto della legge o di un'altra decisione giudiziaria, una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata dalla copia di un documento comprovante tale fatto. Una Parte contraente può anche esigere che la copia sia autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, dall'autorità che ha allestito il documento o da un pubblico ufficiale o da qualsivoglia pubblica autorità competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio.

d)

Se il cambiamento riguarda la persona di uno o di piú corichiedenti o cotitolari, ma non tutti, una Parte contraente può esigere che sia fornita all'ufficio la prova del fatto che ciascun corichiedente o cotitolare che rimane acconsenta al cambiamento.

3. Una Parte contraente può esigere una traduzione di qualsiasi documento consegnato giusta il paragrafo 2) non redatto in una lingua accettata dall'ufficio.

4. Una Parte contraente può esigere il pagamento di una tassa per la richiesta contemplata dal paragrafo 1).

5. Una sola richiesta basta anche se il cambiamento concerne piú domande o brevetti della medesima persona, o una o piú domande e uno o piú brevetti della medesima persona, a condizione che il cambiamento del richiedente o del titolare sia lo stesso per tutte le domande e tutti i brevetti in questione e che i numeri di tutte le domande e di tutti i brevetti in questione siano indicati nella domanda. Una Parte contraente può esigere che, quando questa domanda unica è presentata su carta o accettata dall'ufficio in qualsivoglia maniera, ne sia consegnata una copia distinta per ogni domanda e per ogni brevetto al quale essa si riferisce.

6. Una Parte contraente può esigere che delle prove o, se il paragrafo 2) è applicabile, delle prove supplementari siano fornite all'ufficio soltanto se quest'ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di un'indicazione figurante nella domanda o in ogni documento contemplato dalla presente regola, o della fedeltà di ogni traduzione contemplata dal paragrafo 3).

7. Fatta salva una disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che delle condizioni di forma diverse da quelle enunciate ai paragrafi 1) a 6) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dalla presente regola.

8. La regola 15. 6) e 7) è applicabile, mutatis mutandis, se una o piú condizioni applicabili giusta i paragrafi 1) a 5) non sono soddisfatte o se delle prove, o delle prove supplementari, sono richieste giusta il paragrafo 6).

9. Una Parte contraente può escludere dal campo d'applicazione della presente regola i cambiamenti concernenti la qualità d'inventore. I criteri di determinazione della qualità d'inventore dipendono dalla legislazione applicabile.

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Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

Regola 17

Richiesta d'iscrizione di una patente o di una sicurezza reale

1. a)

Se una licenza concernente una domanda o un brevetto può essere oggetto di un'iscrizione giusta la legislazione applicabile, la Parte contraente accetta che la domanda d'iscrizione di questa licenza sia presentata in una comunicazione firmata dal concedente di licenza o dal licenziatario e contenente le indicazioni seguenti: i) l'indicazione del fatto che l'iscrizione di una licenza è richiesta; ii) il numero della domanda o del brevetto in questione; iii) il nome e l'indirizzo del concedente di licenza; iv) il nome e l'indirizzo del licenziatario; v) un'indicazione con lo scopo di precisare se la licenza è esclusiva o non esclusiva; vi) il nome dello Stato il cui licenziatario è cittadino, se è cittadino di uno Stato, il nome dello Stato in cui il licenziatario è domiciliato, se del caso, e il nome dello Stato in cui il licenziatario ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, se del caso.

b)

Una Parte contraente può esigere che la richiesta contenga i) una dichiarazione confermante che l'informazione contenuta nella richiesta è conforme al vero ed esatta; ii) informazioni concernenti gli eventuali diritti della Parte contraente; iii) informazioni sull'iscrizione della licenza nel caso in cui l'iscrizione è obbligatoria giusta la legislazione applicabile; iv) la data della licenza e la sua durata.

2. a)

Se la licenza è un accordo liberamente concluso, una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata, a scelta del richiedente, di uno dei seguenti documenti: i) una copia dell'accordo; si può esigere che questa copia sia autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, da un ufficio pubblico o da una qualsivoglia autorità competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio; ii) un estratto dell'accordo comprendente le parti dell'accordo relative ai diritti ceduti e all'ampiezza di questi diritti; si può esigere che questo estratto sia autenticato conforme all'originale, a scelta del richiedente, da parte di un pubblico ufficiale o di qualsivoglia autorità pubblica competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da parte di un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio.

b)

Se la licenza è un accordo liberamente concluso, una Parte contraente può esigere che ogni richiedente, titolare, titolare di una licenza esclusiva, corichiedente, cotitolare o cotitolare di una licenza esclusiva che non è parte di questo accordo consente esplicitamente all'iscrizione di detto accordo in una comunicazione rivolta all'ufficio.

c)

Se la licenza non è un accordo liberamente concluso ma risulta per esempio dall'effetto della legge o di una decisione giudiziaria, una Parte contraente può 215

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

esigere che la richiesta sia accompagnata dalla copia di un documento comprovante l'esistenza di questa licenza. Una Parte contraente può anche esigere che la copia sia autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, dall'autorità che ha stabilito questo documento o da un pubblico ufficiale o da qualsivoglia autorità pubblica competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio.

3. Una Parte contraente può esigere una traduzione di ogni documento depositato conformemente al paragrafo 2) che non è redatto in una lingua accettata dall'ufficio.

4. Una Parte contraente può esigere il pagamento di una tassa per la richiesta contemplata dal paragrafo 1).

5. La regola 16.5) è applicabile, mutatis mutandis, alle richieste d'iscrizione di una licenza.

6. La regola 16.6) è applicabile, mutatis mutandis, alle richieste d'iscrizione di una licenza.

7. Fatta salva una disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che delle condizioni di forma, diverse da quelle enunciate ai capoversi 1) a 6) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dal capoverso 1).

8. La regola 15.6) e 7) è applicabile, mutatis mutandis, se una o piú condizioni applicabili giusta i capoversi 1) a 5) non sono soddisfatte o se delle prove, o prove supplementari, sono richieste giusta il paragrafo 6).

9. I paragrafi 1) a 8) sono applicabili, mutatis mutandis, i)

alle richieste di iscrizione di una sicurezza reale vertente su una domanda o su un brevetto;

ii)

alle richieste di radiazione dell'iscrizione di una licenza o di una sicurezza reale vertente su una domanda o su un brevetto.

Regola 18

Richiesta di rettificazione di un errore

1. a)

Se una domanda, un brevetto o una qualsiasi altra richiesta, comunicata all'ufficio e concernente una domanda o un brevetto, contiene un errore che non si riferisce alla ricerca o all'esame relativo al contenuto, che può essere rettificata dall'ufficio giusta la legislazione applicabile, l'ufficio accetta che la richiesta di rettificazione di questo errore nei fascicoli e nelle pubblicazioni dell'ufficio sia presentata in una comunicazione all'ufficio firmata dal richiedente o dal titolare e contenente le seguenti indicazioni: i) l'indicazione del fatto che la rettifica di un errore è richiesta; ii) il numero della richiesta o del brevetto in questione; iii) l'errore da rettificare; iv) la rettifica da apportare; v) il nome e l'indirizzo del richiedente.

b)

Una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata d'un elemento di sostituzione o d'un elemento contenente la rettificazione o, se si

216

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

applica il paragrafo 3), d'un elemento di sostituzione o d'un elemento contenente la rettificazione per ogni domanda e per ogni brevetto contemplato dalla richiesta.

c)

Una Parte contraente può esigere che la richiesta sia subordinata a una dichiarazione del richiedente secondo la quale l'errore è stato commesso in buona fede.

d)

Una Parte contraente può esigere che la richiesta sia subordinata a una dichiarazione del richiedente secondo la quale detta richiesta è stata presentata al piú presto o, a scelta della Parte contraente, senza un voluto ritardo, dopo aver scoperto l'errore.

2. a)

Fatto salvo il sottoparagrafo b), una Parte contraente può esigere il pagamento di una tassa per una richiesta giusta il paragrafo 1).

b)

L'ufficio rettifica i propri errori, sponte sua o su richiesta, senza esigere tasse.

3. La regola 16.5) è applicabile, mutatis mutandis, alle richieste di rettifica di un errore, a condizione che l'errore e la rettifica domandata siano uguali per tutte le domande e per tutti i brevetti interessati.

4. Una Parte contraente può esigere che siano fornite prove all'ufficio solo se quest'ultimo può ragionevolmente dubitare che l'errore segnalato sia affettivamente un errore o se può ragionevolmente dubitare della veridicità di un'indicazione o di un elemento figurante nella richiesta di rettificazione di un errore, o di qualsiasi documento consegnato in relazione con questa richiesta.

5. Salvo disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che condizioni di forma diverse da quelle enunciate nei paragrafi 1) a 4) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dal paragrafo 1).

6. La regola 15.6) e 7) è applicabile, mutatis mutandis, se una o piú condizioni applicabili giusta i paragrafi 1) a 3) non sono soddisfatte o se sono richieste prove giusta il paragrafo 4).

7. a)

Una Parte contraente può escludere dal campo d'applicazione della presente regola i cambiamenti che si riferiscono alla qualità d'inventore. I criteri per determinare la qualità d'inventore dipendono dalla legislazione applicabile.

b)

Una Parte contraente può escludere dal campo d'applicazione della presente regola gli errori che essa è tenuta a rettificare nell'ambito di una procedura di nuovo rilascio di un brevetto.

Regola 19

Mezzi per identificare una domanda in assenza del suo numero

1. Se si esige che una domanda sia designata col suo numero ma non ha ancora un numero o il numero è sconosciuto dalla persona interessata o dal suo mandatario, l'indicazione o la consegna di uno dei seguenti elementi, a scelta di questa persona, è ritenuta sufficiente all'identificazione di questa domanda: i)

un numero provvisorio attribuito se del caso alla domanda da parte dell'ufficio; 217

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

ii)

una copia della richiesta figurante nella domanda, nonché la data alla quale la domanda è stata inviata all'ufficio;

iii) un numero di riferimento attribuito alla domanda da parte del richiedente o del suo mandatario e indicato nella domanda, nonché nome e indirizzo del richiedente, il titolo dell'invenzione e la data alla quale la domanda è stata inviata all'ufficio.

2. Nessun Parte contraente può esigere che mezzi d'identificazione diversi da quelli contemplati dal paragrafo 1) siano forniti allo scopo d'identificare la domanda se quest'ultima non ha ancora un numero o se il suo numero non è conosciuto dalla persona interessata o dal suo mandatario.

Regola 20

Allestimento di moduli internazionali tipo

1. Giusta l'articolo 14.1)c), l'assemblea stabilisce dei moduli internazionali tipo in ognuna delle lingue contemplate dall'articolo 25.1), per: i)

il potere;

ii)

la richiesta di iscrizione di un cambiamento di nome o indirizzo;

iii) la richiesta di iscrizione di un cambiamento di richiedente o di titolare; iv) il certificato di cessione; v)

la richiesta di iscrizione, o di radiazione dell'iscrizione, di una licenza;

vi) la richiesta di iscrizione, o di radiazione dell'iscrizione, di una sicurezza reale; vii) la richiesta di rettificazione di un errore; 2. L'Assemblea determina le modifiche, contemplate dalla regola 3.2)i), da apporre al modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. L'Ufficio internazionale presenta all'Assemblea delle proposte concernenti i)

l'allestimento di moduli internazionali tipo contemplati dal paragrafo 1);

ii)

le modifiche del modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti contemplate dal paragrafo 2).

Regola 21

Esigenza dell'unanimità giusta l'articolo 14.3)

L'allestimento o la modifica delle regole qui appresso richiede l'unanimità: i)

ogni regola stabilita giusta l'articolo 5.1)a);

ii)

ogni regola stabilita giusta l'articolo 6.1)iii)

iii) ogni regola stabilita giusta l'articolo 6.3); iv) ogni regola stabilita giusta l'articolo 7.2)a)iii); v)

la regola 8.1)a);

vi) la presente regola.

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